Art. 23 
 
Istituzione dell'Ispettorato assistenza, attivita' sociali,  sportive
  e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza 
 
  1. Allo  scopo  di  assicurare  l'immediato  svolgimento  in  forma
coordinata ed  efficace  dei  compiti  in  materia  di  assistenza  e
attivita' sociali in favore del personale della Polizia  di  Stato  e
dei relativi  familiari,  di  attivita'  dei  Gruppi  sportivi  della
Polizia di Stato-Fiamme Oro, di approvvigionamento di beni, servizi e
lavori, di monitoraggio e  gestione  delle  risorse  delle  Direzioni
Centrali ed Uffici  di  livello  equiparato  del  Dipartimento  della
pubblica sicurezza e degli altri  uffici  dell'Amministrazione  della
Pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi  sede  nel
territorio di  Roma  Capitale,  nonche'  al  fine  di  assicurare  il
supporto  strumentale  per  soddisfare  le  esigenze   generali   del
Ministero  dell'interno  e'   istituito   l'Ispettorato   assistenza,
attivita' sociali, sportive e di supporto logistico  al  Dipartimento
della pubblica sicurezza cui e' preposto  un  dirigente  generale  di
pubblica sicurezza, nell'ambito della dotazione organica vigente. 
  2.  Con   decreto   del   Ministro   dell'interno   sono   definite
l'articolazione,   le   competenze   e    la    dotazione    organica
dell'Ispettorato di cui al comma 1, che acquisisce le risorse  umane,
strumentali  e  finanziarie  dalle   competenti   articolazioni   del
Dipartimento della pubblica sicurezza che  attualmente  assolvono  ai
summenzionati compiti. 
  3. Ai fini  dell'esercizio  in  forma  coordinata  di  funzioni  di
carattere strumentale e di supporto, l'Amministrazione della pubblica
sicurezza puo' articolarsi sul territorio anche con Ispettorati della
Polizia di  Stato,  posti  alle  dipendenze  del  Dipartimento  della
pubblica sicurezza. 
  4. Conseguentemente, alla tabella  A  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nella colonna relativa  alle
funzioni, alla riga relativa alla qualifica di dirigente generale  di
pubblica sicurezza, dopo le parole «dirigente  di  ispettorato  o  di
ufficio speciale di pubblica sicurezza;», sono aggiunte le  seguenti:
«dirigente di Ispettorato della Polizia di Stato;». 
  5. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, della legge  23
agosto 1988, n. 400, sono apportate le modificazioni al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 marzo  2001,  n.  208,  conseguenti  a
quanto previsto dal comma 3. 
  6. Con  successivi  provvedimenti  sono  apportate  le  conseguenti
modificazioni  alle  disposizioni  concernenti  l'organizzazione  del
Ministero dell'interno e del Dipartimento della pubblica sicurezza. 
  7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.