Art. 23 Istituzione dell'Ispettorato assistenza, attivita' sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza 1. Allo scopo di assicurare l'immediato svolgimento in forma coordinata ed efficace dei compiti in materia di assistenza e attivita' sociali in favore del personale della Polizia di Stato e dei relativi familiari, di attivita' dei Gruppi sportivi della Polizia di Stato-Fiamme Oro, di approvvigionamento di beni, servizi e lavori, di monitoraggio e gestione delle risorse delle Direzioni Centrali ed Uffici di livello equiparato del Dipartimento della pubblica sicurezza e degli altri uffici dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi sede nel territorio di Roma Capitale, nonche' al fine di assicurare il supporto strumentale per soddisfare le esigenze generali del Ministero dell'interno e' istituito l'Ispettorato assistenza, attivita' sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza cui e' preposto un dirigente generale di pubblica sicurezza, nell'ambito della dotazione organica vigente. 2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite l'articolazione, le competenze e la dotazione organica dell'Ispettorato di cui al comma 1, che acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie dalle competenti articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza che attualmente assolvono ai summenzionati compiti. 3. Ai fini dell'esercizio in forma coordinata di funzioni di carattere strumentale e di supporto, l'Amministrazione della pubblica sicurezza puo' articolarsi sul territorio anche con Ispettorati della Polizia di Stato, posti alle dipendenze del Dipartimento della pubblica sicurezza. 4. Conseguentemente, alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, dopo le parole «dirigente di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza;», sono aggiunte le seguenti: «dirigente di Ispettorato della Polizia di Stato;». 5. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate le modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, conseguenti a quanto previsto dal comma 3. 6. Con successivi provvedimenti sono apportate le conseguenti modificazioni alle disposizioni concernenti l'organizzazione del Ministero dell'interno e del Dipartimento della pubblica sicurezza. 7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.