Art. 24 
 
Disposizioni   per   la   funzionalita'    delle    Prefetture-Uffici
                      territoriali del Governo 
 
  1.  All'articolo  5  del  decreto-legge  20  giugno  2012,  n.  79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  131,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Per le esigenze di funzionalita' delle  Prefetture-Uffici
territoriali del Governo, a decorrere dall'anno 2023 e fino  all'anno
2027, una quota pari al 30 per cento delle risorse di cui al comma  1
e' riassegnata ad apposito programma dello stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno.». 
  2.  Allo  scopo  di  garantire  supporto   alle   Prefetture-Uffici
territoriali del Governo delle province interessate  dallo  stato  di
emergenza, dichiarato con delibere del Consiglio dei Ministri in data
4, 23 e 25 maggio 2023, per gli eventi alluvionali verificatisi a far
data dal 1° maggio 2023, il Ministero dell'interno e' autorizzato  ad
assumere a decorrere dal 1°settembre 2023, con contratti di lavoro  a
tempo determinato di durata annuale, e comunque non superiore  al  31
agosto 2024, per una spesa complessiva pari a euro 1.414.037 al lordo
degli oneri a carico dello Stato, di cui euro 471.346 per l'anno 2023
ed  euro  942.691  per  l'anno  2024,  30  unita'  di  personale  non
dirigenziale,   con    professionalita'    di    tipo    tecnico    o
amministrativo-contabile,  appartenente   all'Area   funzionari,   da
destinare alle suddette Prefetture-Uffici territoriali del Governo. A
tal  fine,  il  Ministero  dell'interno  puo'  ricorrere  anche  allo
scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici, banditi da  altre
amministrazioni, per la  medesima  Area  professionale.  Il  Ministro
dell'interno individua con  proprio  provvedimento  il  numero  delle
unita' di personale, di cui al primo periodo, da assegnare a ciascuna
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo. 
  3. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma  2,  il  Ministero
dell'interno e' autorizzato  all'acquisto  di  strumenti  e  prodotti
informatici  destinati  a  potenziare  la  funzionalita'  delle  sale
operative  di  protezione  civile,  per  il  supporto  tecnico   alle
decisioni dei Centri coordinamento soccorsi  delle  Prefetture-Uffici
territoriali del Governo e dei Centri operativi misti  istituiti  dai
Prefetti. Ai fini dell'attuazione del presente comma  e'  autorizzata
la spesa di euro 260.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024. 
  4.  Al  fine  di  rafforzare   l'azione   delle   Prefetture-Uffici
territoriali del Governo di cui al comma 2, e'  altresi'  autorizzata
la spesa al lordo degli oneri a carico dello Stato, di  euro  376.920
per  ciascuno  degli  anni  2023  e  2024,  per  il  pagamento  delle
prestazioni di lavoro straordinario rese dal  personale  in  servizio
presso le medesime Prefetture-Uffici territoriali del Governo. 
  5.  All'articolo  6,  comma  1,  secondo   periodo,   del   decreto
legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  recante  «Testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello  straniero»,  le  parole:  «nell'ambito  delle
quote  stabilite  a  norma  dell'articolo  3,  comma  4,  secondo  le
modalita' previste dal regolamento di attuazione» sono soppresse. 
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi  da  2  a  4  del
presente articolo, pari a euro 1.108.266  per  l'anno  2023  ed  euro
1.579.611  per  l'anno  2024,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del Fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e speciali»,  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2023, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo  al  Ministero  dell'interno.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.