Art. 25 
 
Disposizioni in materia di  personale  proveniente  dai  ruoli  delle
soppresse Agenzia autonoma per la gestione  dell'albo  dei  segretari
comunali e provinciali e Scuola superiore  per  la  formazione  e  la
specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale 
 
  1. Il  personale,  di  livello  dirigenziale  e  non  dirigenziale,
proveniente  dai  ruoli  delle  soppresse  Agenzia  autonoma  per  la
gestione dell'albo dei segretari  comunali  e  provinciali  e  Scuola
superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della
pubblica amministrazione locale, che risulta  inquadrato,  alla  data
del 1° gennaio 2023, nell'elenco  allegato  al  ruolo  del  personale
civile dell'Amministrazione dell'interno confluisce  definitivamente,
in ordine di anzianita' di  servizio,  nel  rispetto  delle  aree  di
appartenenza, in un'apposita sezione ad esaurimento,  contestualmente
istituita  nei  ruoli  del  personale   dell'Amministrazione   civile
dell'interno. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica.  L'amministrazione
provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali  e
finanziarie   disponibili   a   legislazione   vigente.    Ai    fini
dell'attuazione del presente comma, si provvede alla riorganizzazione
delle strutture del Ministero dell'interno mediante le  procedure  di
cui all'articolo 13  del  decreto-legge  11  novembre  2022,  n.  173
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n.  204,
come modificato dall'articolo  1,  comma  5,  del  presente  decreto.
L'articolo 10, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 10 ottobre
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  dicembre
2012, n. 213, e' soppresso. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e'  autorizzato  ad  apportare  con  propri  decreti  le   occorrenti
variazioni di bilancio.