Art. 25 Disposizioni in materia di personale proveniente dai ruoli delle soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale 1. Il personale, di livello dirigenziale e non dirigenziale, proveniente dai ruoli delle soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, che risulta inquadrato, alla data del 1° gennaio 2023, nell'elenco allegato al ruolo del personale civile dell'Amministrazione dell'interno confluisce definitivamente, in ordine di anzianita' di servizio, nel rispetto delle aree di appartenenza, in un'apposita sezione ad esaurimento, contestualmente istituita nei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai fini dell'attuazione del presente comma, si provvede alla riorganizzazione delle strutture del Ministero dell'interno mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto. L'articolo 10, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e' soppresso. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.