Art. 26 
 
 
Riorganizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del  soccorso
pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e 
  disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
 
  1.  Al  fine  di  un   piu'   efficace   riassetto   organizzativo,
maggiormente corrispondente alle esigenze delle  strutture  cui  sono
affidate funzioni di soccorso pubblico, difesa civile  e  prevenzione
incendi,  presso   il   Ministero   dell'interno,   nell'ambito   del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile, sono istituiti  due  uffici  di  livello  dirigenziale
generale,  uno  dei  quali  a  competenza  generale  per  l'attivita'
ispettiva e per gli affari legali, al quale e' preposto un  prefetto,
l'altro per la trattazione delle tematiche in tema di  sicurezza  sul
lavoro e di salute fisica individuale del personale  appartenente  ai
ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al quale e'  preposto
un dirigente generale del predetto Corpo. 
  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, la dotazione  organica  del
Ministero dell'interno e' incrementata, non prima  del  1°  settembre
2023, di un posto di prefetto, per la copertura dei cui  oneri,  pari
ad euro 87.789 per l'anno 2023 e ad euro 263.365  annui  a  decorrere
dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle  finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni  di  bilancio.  Per  l'ulteriore  posizione  di  dirigente
generale, si provvede con quanto disposto dall'articolo 15, comma 19,
lett. a), n. 1 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44. 
  3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, all'attuazione  delle
disposizioni di cui al comma 1 si  provvede  con  le  risorse  umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  13  del
decreto-legge   11   novembre   2022,   n.   173,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come  modificato
dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto. 
  4. Al fine di contribuire al  raggiungimento  degli  obiettivi  del
Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  mediante   la   pronta
operativita', la funzionalita'  e  l'efficienza  del  dispositivo  di
soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga a quanto
previsto dall'articolo  12,  comma  1,  del  decreto  legislativo  13
ottobre 2005, n.  217,  la  durata  del  corso  di  formazione  della
procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e  capi
reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2022, per un  numero  di  posti
corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2021, e'  ridotta,  in
via eccezionale, a cinque settimane. 
  5. Per le medesime finalita' di cui al comma 4, in deroga a  quanto
previsto dagli articoli 38, comma 1,  e  55,  comma  1,  del  decreto
legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  la  durata  dei  corsi  di
formazione delle selezioni interne per la promozione alle  qualifiche
di pilota di aeromobile capo squadra,  di  nautico  di  coperta  capo
squadra, di nautico di macchina capo squadra e di  sommozzatore  capo
squadra, con decorrenza 1° gennaio 2020, 1° gennaio 2021 e 1° gennaio
2022, per un numero di posti corrispondente rispettivamente a  quelli
vacanti al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020  e  al  31  dicembre
2021, e' ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane. 
  6. Agli oneri di cui ai commi 4 e 5, pari a euro 402.065 per l'anno
2023,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle  finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.