Art. 27 Disposizioni per il potenziamento dell'organico dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata 1. All'articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola: «duecento» e' sostituita dalla seguente: «trecento» e le parole: «con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; b) al comma 2, la parola: «centosettanta» e' sostituita dalla seguente: «duecentosettanta» e la parola «cento» e' sostituita dalla seguente: «duecento»; c) al comma 4-bis, le parole: «2019/2021», sono soppresse. 2. Per l'incremento della dotazione organica di cui al comma 1, lettera a), pari a 100 unita' appartenenti all'Area dei funzionari, da reclutare tramite le procedure di mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' autorizzata la spesa di euro 2.027.858 per l'anno 2023 e di euro 6.083.572 annui a decorrere dall'anno 2024. 3. Per gli oneri di funzionamento conseguenti all'incremento di cui al comma 2 e' autorizzata la spesa di 202.732 euro per il 2023 e di 608.195 annui a decorrere dal 2024. 4. Per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario e' autorizzata la spesa di euro 170.918 per il 2023 e di euro 512.753 annui a decorrere dall'anno 2024. 5. Agli oneri complessivi di cui ai comma 2, 3 e 4, pari a euro 2.401.507 per il 2023 e a euro 7.204.519 annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.