Art. 27 
 
Disposizioni  per   il   potenziamento   dell'organico   dell'Agenzia
Nazionale  per  l'amministrazione  e   la   destinazione   dei   beni
       sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata 
 
  1. All'articolo 113-bis del decreto legislativo 6  settembre  2011,
n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  la  parola:  «duecento»  e'  sostituita  dalla
seguente: «trecento» e le parole: «con  il  regolamento  adottato  ai
sensi dell'articolo 113, comma 1»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«nell'ambito  della  programmazione  triennale  dei   fabbisogni   di
personale di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165»; 
    b) al comma 2, la parola:  «centosettanta»  e'  sostituita  dalla
seguente: «duecentosettanta» e la parola «cento» e' sostituita  dalla
seguente: «duecento»; 
    c) al comma 4-bis, le parole: «2019/2021», sono soppresse. 
  2. Per l'incremento della dotazione organica di  cui  al  comma  1,
lettera a), pari a 100 unita' appartenenti all'Area  dei  funzionari,
da reclutare tramite le procedure di mobilita' di cui all'articolo 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e'  autorizzata  la
spesa di euro 2.027.858 per l'anno 2023 e di euro 6.083.572  annui  a
decorrere dall'anno 2024. 
  3. Per gli oneri di funzionamento conseguenti all'incremento di cui
al comma 2 e' autorizzata la spesa di 202.732 euro per il 2023  e  di
608.195 annui a decorrere dal 2024. 
  4. Per la corresponsione dei compensi per il  lavoro  straordinario
e' autorizzata la spesa di euro 170.918 per il 2023 e di euro 512.753
annui a decorrere dall'anno 2024. 
  5. Agli oneri complessivi di cui ai comma 2, 3 e  4,  pari  a  euro
2.401.507 per il 2023 e a euro 7.204.519 annui a decorrere dal  2024,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
Fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»,  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle  finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.