Art. 28 
 
Disposizioni di modifica del decreto-legge  22  aprile  2023,  n.  44
recante disposizioni urgenti per  il  rafforzamento  della  capacita'
           amministrativa delle amministrazioni pubbliche 
 
  1. Al decreto-legge 22  aprile  2023,  n.  44,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, comma 3-bis, le parole: «previo superamento di
una prova selettiva,» sono soppresse e sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, previo superamento di una procedura  concorsuale,
ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, con una riserva del 50 per cento dei posti banditi a favore  dei
predetti tirocinanti»; 
    b) all'articolo 3-ter: 
      1) al comma 1, dopo le parole: «procedure per il  reclutamento»
sono aggiunte le seguenti:  «,  nel  rispetto  dell'articolo  35  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,»; 
      2) al comma 2, dopo le parole: «le modalita' di cui al medesimo
comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e nel rispetto dell'articolo  35
del decreto legislativo n. 165 del 2001». 
  2.  Al  decreto-legge  14  giugno  2021,  n.  82,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021,  n.  109,  come  modificato
dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2023,  n.  44,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 12, comma 3-bis, dopo le parole: «di cui al comma
2, lettera b),» sono inserite le  seguenti:  «nonche'  del  personale
proveniente  dalle   societa'   a   controllo   pubblico   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 8.1,»; 
    b) all'articolo 17, comma 8.1, terzo  periodo,  dopo  le  parole:
«primo periodo» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per  il
personale proveniente dalle societa' a controllo pubblico,».