Art. 28 Disposizioni di modifica del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche 1. Al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 3-bis, le parole: «previo superamento di una prova selettiva,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previo superamento di una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con una riserva del 50 per cento dei posti banditi a favore dei predetti tirocinanti»; b) all'articolo 3-ter: 1) al comma 1, dopo le parole: «procedure per il reclutamento» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,»; 2) al comma 2, dopo le parole: «le modalita' di cui al medesimo comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001». 2. Al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, come modificato dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 12, comma 3-bis, dopo le parole: «di cui al comma 2, lettera b),» sono inserite le seguenti: «nonche' del personale proveniente dalle societa' a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 17, comma 8.1,»; b) all'articolo 17, comma 8.1, terzo periodo, dopo le parole: «primo periodo» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per il personale proveniente dalle societa' a controllo pubblico,».