Art. 3 
 
Politiche  attive   del   lavoro,   rafforzamento   della   capacita'
amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  e
            misure per l'Ispettorato nazionale del lavoro 
 
  1. Al fine di garantire  l'efficace  coordinamento  dei  servizi  e
delle  politiche  attive  del   lavoro,   incluso   quello   relativo
all'utilizzo delle risorse  europee  e  all'effettivo  raggiungimento
degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), le  funzioni  dell'Agenzia  nazionale  politiche  attive  del
lavoro  (ANPAL),  come  disciplinate  dal  decreto   legislativo   14
settembre 2015, n. 150 e da ogni  altra  previsione  di  legge,  sono
attribuite al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri, recante regolamento di organizzazione del
Ministero, da adottare con le modalita' di cui  all'articolo  13  del
decreto-legge   11   novembre   2022,   n.   173,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come  modificato
dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto e, conseguentemente, a
decorrere dalla medesima data, l'ANPAL e' soppressa. Con le  medesime
procedure di riorganizzazione di cui al primo periodo,  il  Ministero
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  provvede,  altresi',  alla
riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro,
per adeguarne compiti, funzioni e organico alla nuova  organizzazione
ministeriale. 
  2. Dalla medesima data di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali  subentra  nella  titolarita'  di  tutti  i
rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dell'ANPAL  e
le risorse umane, strumentali e  finanziarie  dell'Agenzia  soppressa
sono trasferite al medesimo Ministero,  nei  cui  ruoli  transita  il
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ad  eccezione
del personale appartenente al comparto ricerca, che viene trasferito,
unitamente alle correlate risorse finanziarie, all'Istituto nazionale
per l'analisi delle  politiche  pubbliche,  di  seguito  «INAPP».  Al
personale non dirigenziale trasferito ai sensi del presente  articolo
si applica il  trattamento  economico,  compreso  quello  accessorio,
previsto nell'amministrazione di destinazione e viene corrisposto  un
assegno ad personam riassorbibile pari all'eventuale  differenza  fra
le   voci   fisse   e   continuative   del   trattamento    economico
dell'amministrazione  di  provenienza,  ove   superiore,   e   quelle
riconosciute presso l'amministrazione di destinazione.  Al  personale
dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo continuano  ad
applicarsi i contratti  individuali  di  lavoro  stipulati  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, vigenti alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,
nelle more dell'entrata in vigore del regolamento  di  organizzazione
di cui al comma 1. Con il decreto di riorganizzazione di cui al comma
1 e' disciplinato il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e
strumentali da ANPAL  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, ivi compreso il subentro  nei  contratti  ancora  in  corso,
nonche' le modalita' e le procedure di trasferimento. Con il  decreto
di cui al comma 1 e', altresi',  disciplinato  il  trasferimento  del
personale  dell'ANPAL,  afferente  al  comparto  ricerca,  all'INAPP,
unitamente alle correlate risorse  finanziarie.  E'  conseguentemente
rideterminata la dotazione organica del Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali e dell'INAPP. Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
conseguenti  variazioni  di  bilancio.  Al  fine  di   garantire   la
continuita' delle attivita' svolte dal personale del comparto ricerca
in ANPAL a seguito del trasferimento delle funzioni al Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, nonche' per obiettivi di  interesse
comune di analisi, monitoraggio e  valutazione  delle  politiche  del
lavoro e sociali, il Ministero medesimo puo' avvalersi,  fino  al  31
dicembre 2026, di un contingente del personale dell'INAPP fino  a  un
numero massimo di  unita'  di  personale  pari  a  quello  trasferito
dall'ANPAL. Le attivita' e il contingente  di  personale  interessato
sono regolati da apposita convenzione non onerosa  tra  il  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e l'INAPP. Gli oneri  restano  a
carico dell'ente di appartenenza. 
  3. Il bilancio di chiusura di ANPAL e' deliberato dagli  organi  in
carica  alla  data  di  cessazione  dell'Agenzia,   corredato   della
relazione redatta dall'organo interno di  controllo  in  carica  alla
medesima   data   di   cessazione   dell'ANPAL   e   trasmesso,   per
l'approvazione, al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  e
al Ministero dell'economia e delle finanze. 
  4. Ogni riferimento all'ANPAL contenuto in  norme  di  legge  o  in
norme di rango secondario e' da intendersi riferito al Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali. Il decreto legislativo 14 settembre
2015,  n.  150,  e'  abrogato  nelle  parti  incompatibili   con   le
disposizioni del presente decreto. 
  5. Per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e nelle materie
di interesse comune con gli enti vigilati, il Ministero del lavoro  e
delle politiche sociali puo' avvalersi, fino al 31 dicembre 2026,  di
personale  non  dirigenziale  con  contratto  di   lavoro   a   tempo
indeterminato  proveniente  dagli   enti   dallo   stesso   vigilati,
attraverso l'istituto dell'assegnazione temporanea o  altri  analoghi
istituti previsti dai rispettivi ordinamenti. Gli oneri  relativi  al
trattamento economico, compresi quelli accessori,  restano  a  carico
degli enti di provenienza. 
  6. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 46 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 46 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in  particolare,
svolge le funzioni e i compiti di spettanza  statale  nelle  seguenti
aree funzionali: 
        a) politiche sociali, di inclusione,  coesione  e  protezione
sociale; terzo settore; politiche per i flussi migratori  per  motivi
di lavoro e  politiche  per  l'inclusione  dei  cittadini  stranieri;
coordinamento e raccordo con gli organismi europei e  internazionali,
nelle materie di competenza; 
        b) politiche del lavoro e per l'occupazione, anche in  ottica
di genere; servizi per il lavoro; regolazione dei rapporti di  lavoro
e tutela dei lavoratori; tutela della salute e  della  sicurezza  nei
luoghi  di  lavoro;  mediazione  per  la  soluzione  di  controversie
collettive  di  lavoro;   rappresentativita'   sindacale;   politiche
previdenziali  e  assicurative;  coordinamento  e  raccordo  con  gli
organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza; 
        c) amministrazione generale; servizi comuni  e  indivisibili;
affari generali e attivita' di gestione del personale; programmazione
generale del fabbisogno del Ministero e coordinamento delle attivita'
in materia di reclutamento del personale; rappresentanza della  parte
pubblica nei rapporti sindacali; tenuta e gestione  di  banche  dati,
delle piattaforme e dei sistemi informatici; acquisti centralizzati e
gestione logistica; coordinamento della comunicazione  istituzionale;
attivita' di analisi, ricerca e studio sulle attivita' di  competenza
del Ministero; coordinamento e raccordo con gli organismi  europei  e
internazionali, nelle materie di competenza. 
      2. Il Ministero svolge, altresi', i  compiti  di  vigilanza  su
enti e attivita' previsti dalla legislazione vigente  e  assicura  il
coordinamento e la gestione delle risorse e programmi  a  valere  sul
bilancio comunitario o a questo complementari.»; 
    b) all'articolo 47, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Il Ministero si articola in dipartimenti,  disciplinati  ai
sensi degli articoli 4 e 5.  Il  numero  dei  dipartimenti  non  puo'
essere superiore a tre, in riferimento alle aree  funzionali  di  cui
all'articolo 46, e il numero delle posizioni di livello  dirigenziale
generale non puo' essere superiore a quindici, ivi inclusi i capi dei
dipartimenti.    All'individuazione    e    all'organizzazione    dei
dipartimenti e  delle  direzioni  generali  si  provvede  sentite  le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.». 
  7. A decorrere dalla data di soppressione di ANPAL, di cui al comma
1, la societa'  ANPAL  Servizi  S.p.a.  assume  la  denominazione  di
«Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.» e  tutte  le  disposizioni  normative
riferite ad ANPAL Servizi  S.p.a.  devono  intendersi  riferite  alla
suddetta societa'. 
  8. Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e' soggetto in house del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali. 
  9. Il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  esercita  in
via esclusiva la vigilanza e il controllo analogo sulla societa'. Gli
indirizzi di carattere  generale  sono  proposti  dal  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e approvati, ai sensi  dell'articolo
8, comma 6, della legge 5  giugno  2003,  n.  131,  dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. 
  10. Il consiglio di amministrazione della societa' e'  composto  da
cinque membri, di  cui  tre,  incluso  il  Presidente,  nominati  dal
Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  uno  nominato  dal
Ministro dell'economia e delle finanze e uno nominato su designazione
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di  Bolzano.  Dall'attuazione  della
presente disposizione non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  11. La societa' si avvale,  altresi',  di  un  comitato  consultivo
strategico composto di dieci membri, in  rappresentanza  delle  parti
sociali  piu'  rappresentative.  Il  comitato   e'   presieduto   dal
presidente del consiglio di amministrazione di Sviluppo Lavoro Italia
S.p.A. e i suoi componenti non hanno diritto a compensi,  gettoni  di
presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti, comunque denominati. 
  12. Le regioni e le province autonome,  nell'ambito  delle  proprie
competenze costituzionali e delle risorse disponibili a  legislazione
vigente,  favoriscono  la  collaborazione  e  ogni  forma  utile   di
integrazione su programmi definiti di attivita', tra la societa' e  i
propri uffici e le  strutture  di  promozione  dell'occupazione,  dei
servizi e delle politiche attive del lavoro. 
  13. Lo statuto della societa' e' corrispondentemente adeguato entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto. 
  14. All'articolo 46, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.
106, le parole: «e dell'ANPAL» e le parole: «, sentita l'ANPAL»  sono
soppresse. 
  15.  Al  fine  di  garantire  il  raggiungimento  degli   obiettivi
stabiliti  dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR),
all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 14  settembre  2015,
n. 149, il primo e il secondo periodo sono sostituiti  dai  seguenti:
«A   decorrere   dal   1°   luglio   2023   la   dotazione   organica
dell'Ispettorato, non superiore  a  7.846  unita'  ripartite  tra  le
diverse qualifiche, dirigenziali e non dirigenziali, e' definita  con
provvedimento del direttore dell'Ispettorato, previa approvazione del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  e  nei  limiti  delle
dotazioni finanziarie, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2  e
dall'articolo 6 del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165.
Nell'ambito della predetta  dotazione  organica  sono  ricompresi  un
numero massimo di otto posizioni dirigenziali di livello generale, di
cui una da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ottantasei posizioni dirigenziali
di livello non generale.». 
  16. A decorrere dalla data di entrata in vigore  del  provvedimento
di cui al comma 15 sono abrogate  le  disposizioni  del  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  23  febbraio  2016,  recante
«Disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e  strumentali
per il funzionamento dell'Ispettorato», incompatibili con il medesimo
provvedimento.