Art. 3 Politiche attive del lavoro, rafforzamento della capacita' amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e misure per l'Ispettorato nazionale del lavoro 1. Al fine di garantire l'efficace coordinamento dei servizi e delle politiche attive del lavoro, incluso quello relativo all'utilizzo delle risorse europee e all'effettivo raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le funzioni dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), come disciplinate dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e da ogni altra previsione di legge, sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante regolamento di organizzazione del Ministero, da adottare con le modalita' di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto e, conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, l'ANPAL e' soppressa. Con le medesime procedure di riorganizzazione di cui al primo periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, altresi', alla riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per adeguarne compiti, funzioni e organico alla nuova organizzazione ministeriale. 2. Dalla medesima data di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali subentra nella titolarita' di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dell'ANPAL e le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Agenzia soppressa sono trasferite al medesimo Ministero, nei cui ruoli transita il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ad eccezione del personale appartenente al comparto ricerca, che viene trasferito, unitamente alle correlate risorse finanziarie, all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche, di seguito «INAPP». Al personale non dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell'amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso l'amministrazione di destinazione. Al personale dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi i contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui al comma 1. Con il decreto di riorganizzazione di cui al comma 1 e' disciplinato il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali da ANPAL al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compreso il subentro nei contratti ancora in corso, nonche' le modalita' e le procedure di trasferimento. Con il decreto di cui al comma 1 e', altresi', disciplinato il trasferimento del personale dell'ANPAL, afferente al comparto ricerca, all'INAPP, unitamente alle correlate risorse finanziarie. E' conseguentemente rideterminata la dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INAPP. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' svolte dal personale del comparto ricerca in ANPAL a seguito del trasferimento delle funzioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonche' per obiettivi di interesse comune di analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e sociali, il Ministero medesimo puo' avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di un contingente del personale dell'INAPP fino a un numero massimo di unita' di personale pari a quello trasferito dall'ANPAL. Le attivita' e il contingente di personale interessato sono regolati da apposita convenzione non onerosa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INAPP. Gli oneri restano a carico dell'ente di appartenenza. 3. Il bilancio di chiusura di ANPAL e' deliberato dagli organi in carica alla data di cessazione dell'Agenzia, corredato della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla medesima data di cessazione dell'ANPAL e trasmesso, per l'approvazione, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. 4. Ogni riferimento all'ANPAL contenuto in norme di legge o in norme di rango secondario e' da intendersi riferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e' abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni del presente decreto. 5. Per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e nelle materie di interesse comune con gli enti vigilati, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato proveniente dagli enti dallo stesso vigilati, attraverso l'istituto dell'assegnazione temporanea o altri analoghi istituti previsti dai rispettivi ordinamenti. Gli oneri relativi al trattamento economico, compresi quelli accessori, restano a carico degli enti di provenienza. 6. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 46 e' sostituito dal seguente: «Art. 46 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a) politiche sociali, di inclusione, coesione e protezione sociale; terzo settore; politiche per i flussi migratori per motivi di lavoro e politiche per l'inclusione dei cittadini stranieri; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza; b) politiche del lavoro e per l'occupazione, anche in ottica di genere; servizi per il lavoro; regolazione dei rapporti di lavoro e tutela dei lavoratori; tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; mediazione per la soluzione di controversie collettive di lavoro; rappresentativita' sindacale; politiche previdenziali e assicurative; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza; c) amministrazione generale; servizi comuni e indivisibili; affari generali e attivita' di gestione del personale; programmazione generale del fabbisogno del Ministero e coordinamento delle attivita' in materia di reclutamento del personale; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali; tenuta e gestione di banche dati, delle piattaforme e dei sistemi informatici; acquisti centralizzati e gestione logistica; coordinamento della comunicazione istituzionale; attivita' di analisi, ricerca e studio sulle attivita' di competenza del Ministero; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza. 2. Il Ministero svolge, altresi', i compiti di vigilanza su enti e attivita' previsti dalla legislazione vigente e assicura il coordinamento e la gestione delle risorse e programmi a valere sul bilancio comunitario o a questo complementari.»; b) all'articolo 47, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a tre, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 46, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non puo' essere superiore a quindici, ivi inclusi i capi dei dipartimenti. All'individuazione e all'organizzazione dei dipartimenti e delle direzioni generali si provvede sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.». 7. A decorrere dalla data di soppressione di ANPAL, di cui al comma 1, la societa' ANPAL Servizi S.p.a. assume la denominazione di «Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.» e tutte le disposizioni normative riferite ad ANPAL Servizi S.p.a. devono intendersi riferite alla suddetta societa'. 8. Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e' soggetto in house del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 9. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita in via esclusiva la vigilanza e il controllo analogo sulla societa'. Gli indirizzi di carattere generale sono proposti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e approvati, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 10. Il consiglio di amministrazione della societa' e' composto da cinque membri, di cui tre, incluso il Presidente, nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno nominato su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 11. La societa' si avvale, altresi', di un comitato consultivo strategico composto di dieci membri, in rappresentanza delle parti sociali piu' rappresentative. Il comitato e' presieduto dal presidente del consiglio di amministrazione di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e i suoi componenti non hanno diritto a compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti, comunque denominati. 12. Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle proprie competenze costituzionali e delle risorse disponibili a legislazione vigente, favoriscono la collaborazione e ogni forma utile di integrazione su programmi definiti di attivita', tra la societa' e i propri uffici e le strutture di promozione dell'occupazione, dei servizi e delle politiche attive del lavoro. 13. Lo statuto della societa' e' corrispondentemente adeguato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 14. All'articolo 46, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «e dell'ANPAL» e le parole: «, sentita l'ANPAL» sono soppresse. 15. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «A decorrere dal 1° luglio 2023 la dotazione organica dell'Ispettorato, non superiore a 7.846 unita' ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non dirigenziali, e' definita con provvedimento del direttore dell'Ispettorato, previa approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e nei limiti delle dotazioni finanziarie, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 e dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'ambito della predetta dotazione organica sono ricompresi un numero massimo di otto posizioni dirigenziali di livello generale, di cui una da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ottantasei posizioni dirigenziali di livello non generale.». 16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 15 sono abrogate le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, recante «Disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato», incompatibili con il medesimo provvedimento.