Art. 30 Potenziamento sistemi controllo PAC 2022/2027 1. All'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Agecontrol S.p.A. svolge, inoltre, le seguenti attivita' in materia di controlli e di contrasto alle frodi agro-alimentari: a) esecuzione dei controlli di conformita' alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e delle banane sia per il mercato interno sia per l'importazione e l'esportazione; b) gestione della banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli (BDNOO); c) esercizio della potesta' sanzionatoria per gli illeciti amministrativi di cui al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, fatte salve le competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano; d) esecuzione dei controlli ex post di cui al regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021; e) verifiche istruttorie, contabili e tecniche nei settori di intervento di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, nonche' sugli aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; f) esecuzione dei controlli sulle attivita' delegate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021; g) ogni altra attivita' di controllo affidata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, dalle regioni o dagli organismi pagatori regionali sulla base di appositi accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.». 2. Agecontrol S.p.A. procede alla modifica del proprio statuto al fine di renderlo coerente con il quadro delle competenze di cui al comma 1. 3. Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sono abrogati il comma 1 e il comma 3, lettere c) e d), dell'articolo 01 e l'articolo 16.