Art. 31 
 
  Disposizioni urgenti di semplificazione per il settore zootecnico 
 
  1. Nelle more della realizzazione di  un  efficiente  coordinamento
informatico dei dati relativi al patrimonio zootecnico nazionale  che
garantisca l'operativita' della Banca dati unica zootecnica (BDUZ) di
cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 11 maggio  2018,
n. 52, al fine di assicurare la disponibilita',  senza  soluzione  di
continuita' ed in forma digitale ed organizzata, dei dati  di  natura
produttiva e riproduttiva, riconducibili  all'ambito  identificativo,
di  benessere  animale,  qualitativo,  fisiologico  e  sanitario   e'
autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per  l'anno  2023  e  di  5
milioni di euro per l'anno 2024 per la prosecuzione del Progetto  LEO
Livestock Environment Opendata. 
  2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a
3 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di  euro  per  l'anno
2024,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle
foreste. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.