Art. 33 
 
           Disposizioni urgenti in materia di plusvalenze 
 
  1. All'articolo 86, comma 4, del  testo  unico  delle  imposte  sul
reddito, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole «o  a  un  anno  per  le  societa'
sportive professionistiche,» sono sostituite dalle seguenti: «o a due
anni per le societa' sportive professionistiche,»; 
    b) e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Le  plusvalenze
realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della
prestazione dell'atleta per le  societa'  sportive  professionistiche
concorrono a formare il reddito in quote costanti ai sensi del  primo
periodo e alle condizioni indicate nel  secondo  periodo  nei  limiti
della  parte  proporzionalmente   corrispondente   al   corrispettivo
eventualmente  conseguito  in  denaro;   la   residua   parte   della
plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio  in  cui  e'
stata realizzata.». 
  2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,  le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Il Fondo di  cui  all'articolo  1,  comma  34,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di  2.740.000  euro  nell'anno
2024, di 880.000 euro nell'anno 2025, di 490.000 euro nell'anno 2026,
di 100.000 euro nell'anno 2027. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  pari  a  2.740.000
euro per l'anno 2024, 880.000 euro per l'anno 2025, 490.000 euro  per
l'anno 2026, 100.000 euro per l'anno 2027 e valutati in 290.000  euro
per l'anno 2028, si provvede, per gli anni dal 2023 al 2027, mediante
l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 e, per l'anno
2028, mediante riduzione del fondo per le esigenze  indifferibili  di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.