Art. 34 
 
    Disposizioni urgenti per lo svolgimento dei processi sportivi 
 
  1. Nei giudizi dinanzi alla giustizia sportiva  aventi  ad  oggetto
l'impugnazione  di  sanzioni  comportanti  penalizzazioni  che  hanno
l'effetto  di  mutare  la  classifica  finale  delle  competizioni  a
squadre, quale  definitasi  sulla  base  dei  risultati  dei  singoli
incontri, il CONI, le federazioni sportive nazionali e le  discipline
sportive associate, adeguano  i  propri  statuti  e  regolamenti  con
l'obiettivo di  rendere  applicabili  le  penalita'  solo  una  volta
esauriti i gradi della giustizia sportiva e  favorire  la  formazione
del giudicato prima della scadenza del termine  per  l'iscrizione  al
campionato successivo a quello sulla cui classifica va a incidere  la
penalizzazione, nel rispetto  dei  principi  dell'equa  competizione,
della tempestivita' delle decisioni  e  del  giusto  processo.  Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
il CONI stabilisce, con proprio provvedimento, i principi e le  norme
che assicurano l'attuazione di quanto previsto al precedente periodo.
Entro i successivi quarantacinque  giorni,  le  federazioni  sportive
nazionali e  le  discipline  sportive  associate  adeguano  i  propri
statuti e regolamenti ai predetti principi e norme.  In  difetto,  il
CONI, previa diffida, nomina un commissario ad acta  e  ne  riferisce
all'Autorita' vigilante. Il commissario vi  provvede  entro  sessanta
giorni dalla nomina. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle sanzioni
inflitte per i procedimenti che derivano dal mancato pagamento  degli
emolumenti, delle imposte e contributi riferiti ai rapporti di lavoro