Art. 37 
 
Misure  urgenti  in  materia  di   credito   d'imposta   a   sostegno
                    dell'associazionismo sportivo 
 
  1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio  2022,  n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo  2022,  n.  25
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, dopo le parole:  «dalla  legge  18  febbraio
2022, n. 11,» sono inserite le  seguenti:  «nonche'  per  contrastare
l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas»; 
    b) al primo periodo, dopo le parole: «dal 1° gennaio 2023  al  31
marzo  2023»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  nonche'  per  quelli
effettuati dal 1° luglio 2023 al 30 settembre 2023.»; 
    c) al terzo periodo, dopo le parole: «primo trimestre 2023»  sono
inserite le seguenti: «, nonche' a 1 milione di euro per il trimestre
compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023». 
  2. Le agevolazioni previste al comma 1 sono concesse ai sensi e nei
limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore agricolo, e del  regolamento  (UE)  n.  717/2014
della Commissione, del  27  giugno  2014,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea  agli  aiuti  «de  minimis»  nel  settore   della   pesca   e
dell'acquacoltura. 
  3. L'investimento di cui al  comma  1  in  campagne  pubblicitarie,
relativamente al trimestre compreso tra il 1° luglio  2023  e  il  30
settembre 2023, deve essere di importo complessivo  non  inferiore  a
10.000 euro e rivolto a leghe e societa' sportive professionistiche e
societa' ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui
all'articolo 85, comma 1, lettere a) e  b),  del  testo  unico  delle
imposte sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi  al  periodo  d'imposta
2022, e comunque prodotti in Italia, almeno pari  a  150.000  euro  e
fino a  un  massimo  di  15  milioni  di  euro.  Per  le  societa'  e
associazioni sportive costituite a partire dall'anno  2022,  ai  fini
del riconoscimento del credito d'imposta,  deve  ritenersi  rilevante
esclusivamente la soglia  dell'investimento  complessivo  minimo  non
inferiore a 10.000 euro e non anche  la  soglia  relativa  ai  ricavi
delle  medesime  societa'  e  associazioni.  Le   societa'   sportive
professionistiche    e    societa'    e     associazioni     sportive
dilettantistiche,  oggetto  della   presente   disposizione,   devono
certificare di svolgere attivita' sportiva giovanile. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1  milione  di
euro per l'anno 2023 si provvede  mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004,  n.  307.
Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.