Art. 38 
 
Misure  urgenti  per  la  corretta  realizzazione   dei   Giochi   di
                        «Milano-Cortina 2026» 
 
  1.  Al  decreto-legge  11  marzo  2020,  n.  16,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Alle assunzioni a tempo  determinato  effettuate  dalla
Fondazione per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 2,  non
si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  1,  comma  1,  del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Alle gia' menzionate assunzioni non
si applicano, altresi', le previsioni di cui agli articoli  23  e  31
del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.  81,  comunque  entro  il
limite dei trentasei mesi.»; 
    b)  all'articolo  3,  dopo  il  comma  2-quater  e'  inserito  il
seguente: 
      «2-quinquies. La Societa' e' iscritta di diritto nell'elenco di
cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo  2023,
n. 36 per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle  opere
di cui ai commi 2 e 2-quater.».