Art. 39 
 
Misure straordinarie sul personale del Comune di Cortina d'Ampezzo in
ordine ai XXV Giochi olimpici invernali «Milano Cortina 2026» 
 
  1. Al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione  delle
attivita' connesse ai XXV Giochi  olimpici  e  paralimpici  invernali
"Milano Cortina 2026", a decorrere dall'esercizio finanziario 2023  e
fino al 31 dicembre 2026, ai comuni di  Anterselva,  Bormio,  Cortina
d'Ampezzo, Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto, non si applicano i
limiti di spesa per lavoro flessibile di cui  all'articolo  9,  comma
28,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per  la  quota  di
spesa finalizzata alla realizzazione  delle  relative  attivita'.  Le
assunzioni   nei   predetti   comuni   sono   comunque    subordinate
all'asseverazione da parte  dell'organo  di  revisione  del  rispetto
pluriennale dell'equilibrio di bilancio. 
  2. Al fine di accelerare le procedure di  reclutamento  di  cui  al
comma 1, i  suddetti  comuni  possono  anche  procedere  a  procedure
selettive semplificate, che prevedano solo la valutazione dei  titoli
e un colloquio. I contratti di lavoro a tempo determinato di  cui  al
presente articolo possono essere stipulati per un periodo complessivo
comunque  non  eccedente  il  termine  del  31  dicembre   2026.   Le
graduatorie delle procedure semplificate di cui al primo periodo sono
utilizzabili esclusivamente per  le  attivita'  di  cui  al  presente
articolo. 
  3. La spesa di personale derivante dall'applicazione  del  presente
articolo non rileva ai fini  dell'articolo  1,  commi  557,  557-bis,
557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.