Art. 4 
 
   Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al libro primo, titolo III, capo II: 
      1) all'articolo 16, comma 2, le parole:  «articolata  in»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «articolata  nella  Direzione  nazionale
degli armamenti, nelle» e le parole:  «e  gli  uffici  centrali  sono
disciplinati»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e  negli   uffici
centrali, e' disciplinata»; 
    b) al libro primo, titolo III, capo III: 
      1) all'articolo 25, comma  2,  lettera  b),  il  numero  3)  e'
sostituito dal seguente: 
        «3) al  Segretario  generale  della  difesa  e  al  Direttore
nazionale degli armamenti in  relazione  alle  funzioni  agli  stessi
affidate;»; 
      2) all'articolo 28: 
        2.1) al comma 1, dopo  le  parole:  «il  Segretario  generale
della difesa,» sono inserite le  seguenti:  «il  Direttore  nazionale
degli armamenti,»; 
        2.2) al comma 2, dopo le parole:  «limitatamente  ai  compiti
militari dell'Arma,» sono inserite le  seguenti:  «per  il  Direttore
nazionale degli armamenti»; 
        3) all'articolo 33,  comma  1,  lettera  b),  le  parole:  «e
direzioni del Segretariato generale» sono sostituite dalle  seguenti:
«coordinate dal Segretario generale e delle direzioni della Direzione
nazionale degli armamenti»; 
    c) al libro primo, titolo III, capo IV, sezione I: 
      1) la rubrica della sezione I  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Direttore nazionale degli armamenti»; 
      2) l'articolo 40 e' sostituito dal seguente: 
        «Art. 40 (Configurazione della carica di Direttore  nazionale
degli armamenti). - 1. Il  Direttore  nazionale  degli  armamenti  e'
scelto tra gli ufficiali in  servizio  permanente  con  il  grado  di
generale di corpo  d'armata,  o  grado  corrispondente,  delle  Forze
armate, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del  ruolo  dei
dirigenti del Ministero della difesa o  delle  altre  amministrazioni
dello Stato o  anche  tra  personale  estraneo  alle  stesse,  se  il
Segretario generale della difesa e' un generale di corpo d'armata,  o
grado corrispondente,  delle  Forze  armate.  E'  nominato  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165,  con   decreto   del   Presidente   della   Repubblica,   previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro
della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa. 
        2.  Il  Direttore  nazionale  degli  armamenti  dipende   dal
Ministro  della  difesa  e,  per  le  attribuzioni  tecnico-operative
connesse all'efficientamento tecnologico  e  capacitivo  dei  sistemi
destinati allo strumento militare, dal Capo di stato  maggiore  della
difesa. In caso di assenza, impedimento o  vacanza  della  carica  e'
sostituito dal Vice Direttore nazionale degli armamenti. 
        3. Le ulteriori attribuzioni del  Direttore  nazionale  degli
armamenti sono disciplinate dal regolamento.»; 
      3) all'articolo 41: 
        3.1) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Attribuzioni
del Direttore nazionale degli armamenti»; 
        3.2) al comma 1: 
          3.2.1) all'alinea, le parole:  «Segretario  generale  della
difesa» sono sostituite dalle seguenti:  «Direttore  nazionale  degli
armamenti»; 
          3.2.2)    alla    lettera     b),     le     parole:     «e
tecnico-amministrativa della Difesa» sono sostituite dalle  seguenti:
«, nonche' delle attivita' di innovazione e ricerca tecnologica e  di
sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma»; 
          3.2.3) la lettera c) e' abrogata; 
          3.2.4)   alla   lettera   d),   le    parole:    «nell'area
tecnico-amministrativa e» sono soppresse  e  le  parole:  «Segretario
generale» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale  degli
armamenti»; 
          3.3) al comma 2,  le  parole:  «Segretario  generale  della
difesa» sono sostituite dalle seguenti:  «Direttore  nazionale  degli
armamenti»; 
      4) all'articolo 42: 
        4.1) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «Organi  di
supporto del Direttore nazionale degli armamenti»; 
        4.2) al comma 1: 
          4.2.1) all'alinea, le parole:  «Segretario  generale  della
difesa» sono sostituite dalle seguenti:  «Direttore  nazionale  degli
armamenti»; 
          4.2.2) alla  lettera  a),  dopo  le  parole:  «i  direttori
generali del Ministero» sono inserite  le  seguenti:  «facenti  parte
della Direzione nazionale degli armamenti»; 
          4.2.3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
          «b)  si  avvale  di  un  Vice  direttore  nazionale   degli
armamenti, scelto tra gli ufficiali in  servizio  permanente  con  il
grado di generale di corpo d'armata, o  grado  corrispondente,  delle
Forze armate, se il Direttore nazionale degli  armamenti  riveste  la
qualifica dirigenziale civile, ovvero tra i dirigenti civili di prima
fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero  della  difesa  o  delle
altre amministrazioni dello Stato, se il  Direttore  nazionale  degli
armamenti e' un generale di corpo d'armata, o  grado  corrispondente,
delle Forze armate. Il Vice direttore nazionale  degli  armamenti  e'
nominato su proposta del Ministro della Difesa, sentito il  Direttore
nazionale degli armamenti, ai  sensi  dall'articolo  19  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;»; 
          4.2.4)  alla  lettera  c)  le  parole:  «del   Segretariato
generale della difesa, disciplinato», sono sostituite dalle seguenti:
«della Direzione nazionale degli armamenti, disciplinata»; 
    d) al libro primo, titolo III, capo IV, sezione II: 
      1) la rubrica della sezione II e'  sostituita  dalla  seguente:
«Direzione nazionale degli armamenti»; 
      2) all'articolo 43: 
        2.1) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «Competenze
della Direzione nazionale degli armamenti»; 
        2.2) al comma 1, le parole: «il Segretariato  generale  della
difesa» sono sostituite dalle seguenti: «la Direzione nazionale degli
armamenti» e le parole: «la ricerca» sono sostituite dalle  seguenti:
«l'innovazione e ricerca tecnologica»; 
        2.3) al comma 2, le parole: «del Segretariato generale  della
difesa» sono sostituite dalle seguenti:  «della  Direzione  nazionale
degli armamenti» e le parole: «dall'articolo 106 del» sono sostituite
dalla seguente: «dal»; 
      3) all'articolo  44,  comma  1,  le  parole:  «il  Segretariato
generale della Difesa» sono sostituite dalle seguenti: «la  Direzione
nazionale degli armamenti»; 
    e) al libro primo, titolo III, capo IV, dopo  la  sezione  II  e'
inserita la seguente: 
      «Sezione II-bis 
      Segretario generale della difesa 
        Art.  44-bis  (Configurazione  della  carica  di   Segretario
generale della difesa). - 1. Il Segretario generale della  difesa  e'
scelto tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti
del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello  Stato
o anche tra personale estraneo alle stesse, ovvero tra gli  ufficiali
in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata,  o
grado corrispondente, delle Forze armate, se il  Direttore  nazionale
degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale civile. E' nominato
ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, con decreto del  Presidente  della  Repubblica,  previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro
della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa. 
        2.  Il  Segretario  generale  assicura  l'espletamento  delle
funzioni di cui all'articolo 6  del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300, dipende  direttamente  dal  Ministro  della  difesa  e,
limitatamente alle funzioni  tecnico-operative,  dal  Capo  di  stato
maggiore della difesa. In caso  di  assenza,  impedimento  o  vacanza
della carica e' sostituito dal Vice segretario generale. 
        3. Le ulteriori attribuzioni del  Segretario  generale  della
difesa sono disciplinate dal regolamento. 
        Art. 44-ter (Organi di supporto del Segretario generale della
difesa). - 1. Il Segretario generale  della  difesa  per  l'esercizio
delle sue attribuzioni si avvale: 
          a) di un Vice segretario generale scelto  tra  i  dirigenti
civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti  del  Ministero  della
difesa o delle altre amministrazioni dello Stato,  se  il  Segretario
generale e' un generale di corpo d'armata,  o  grado  corrispondente,
delle Forze armate, ovvero, tra gli ufficiali in servizio  permanente
con il grado di generale di corpo d'armata, o  grado  corrispondente,
delle Forze armate, se il Segretario generale  riveste  la  qualifica
dirigenziale civile. Il  Vice  segretario  generale  e'  nominato  su
proposta del Ministro della difesa, sentito il  Segretario  generale,
ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165; 
          b) del Segretariato generale della difesa, disciplinato dal
regolamento.»; 
    f) al libro primo, titolo III, capo V: 
      1) all'articolo 47: 
        1.1) al comma 1, lettera b),  le  parole:  «dal  Segretariato
generale  della  difesa»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «dalla
Direzione nazionale degli armamenti»; 
        1.2) al comma 3, le parole: «dal Segretariato generale»  sono
sostituite  dalle  seguenti:   «dalla   Direzione   nazionale   degli
armamenti»; 
      2) all'articolo 50, comma 1, le parole: «, nominato con decreto
del Ministro della difesa,» sono soppresse; 
    g) al libro primo, titolo III, capo VI: 
      1) all'articolo 54, comma 2, lettera c),  numero  3),  dopo  le
parole: «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti:
«e il Direttore nazionale degli armamenti»; 
      2) all'articolo 57, comma 4, lettera c),  numero  3),  dopo  le
parole: «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti:
«e il Direttore nazionale degli armamenti»; 
    h) al libro secondo: 
      1) all'articolo 282, comma 3, lettera a) le parole: «Segretario
generale della difesa» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Direttore
nazionale degli armamenti»; 
      2) all'articolo 306: 
        2.1) al comma 4, le parole: «la Direzione dei  lavori  e  del
demanio del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle
seguenti: «l'Ufficio centrale competente»; 
        2.2) al comma 5-bis, le parole: «Direzione dei lavori  e  del
demanio del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle
seguenti: «Ufficio centrale competente»; 
      3) all'articolo 307, comma 10, le parole: «Direzione dei lavori
e del  demanio  del  Segretariato  generale  della  difesa»,  ovunque
ricorrano,  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «Ufficio   centrale
competente»; 
      4) all'articolo 324, comma 10, le parole: «alla  Direzione  dei
lavori e del demanio del Segretariato  generale  della  difesa»  sono
sostituite dalle seguenti: «all'Ufficio centrale competente»; 
      5) all'articolo 357, comma 1, le parole:  «segretario  generale
della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «direttore dell'Ufficio
centrale competente»; 
    i) al libro terzo: 
      1) all'articolo 553, comma 1,  dopo  le  parole:  «Segretariato
generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e  alla  Direzione
nazionale degli armamenti»; 
    l) al libro quarto: 
      1) all'articolo 751, comma 4, dopo le parole: «e, per quanto di
interesse,» sono inserite le seguenti: «il Direttore nazionale  degli
armamenti e»; 
      2) all'articolo 833-bis, comma 2, le parole:  «della  Direzione
dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa» sono
sostituite dalle seguenti:  «della  Direzione  generale  dei  lavori,
dell'Ufficio centrale competente»; 
      3) all'articolo 909, comma  2,  lettera  c),  dopo  le  parole:
«Segretario generale» sono inserite  le  seguenti:  «e  il  Direttore
nazionale degli armamenti»; 
      4) all'articolo 1041: 
        4.1) al comma 1, le parole:  «partecipa,  quale  componente,»
sono sostituite dalle  seguenti:  «e  il  Direttore  nazionale  degli
armamenti,  ovvero  il  Vice  direttore  nazionale  degli   armamenti
militare se il Direttore nazionale degli armamenti riveste  qualifica
dirigenziale civile, partecipano, quali componenti,»; 
        4.2) al comma 2: 
          4.2.1) all'alinea, le parole: «Il Vice Segretario  generale
militare del Ministero della difesa,» sono sostituite dalle seguenti:
«Il Vice Segretario generale e  il  Vice  Direttore  nazionale  degli
armamenti del Ministero della difesa, se militari,»; 
          4.2.2) alla lettera a),  le  parole:  «il  Vice  Segretario
generale militare del Ministero della difesa,» sono sostituite  dalle
seguenti: «il Vice Segretario generale e il Vice Direttore  nazionale
degli armamenti del Ministero della difesa, se militari,»; 
      5) all'articolo 1094: 
        5.1) al comma 2-bis, le parole: «e Segretario generale»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «,  Segretario  generale  o   Direttore
nazionale degli armamenti»; 
        5.2) al comma 3, le parole: «e il Segretario  generale»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «,  il  Segretario  generale  ovvero  il
Direttore nazionale degli armamenti»; 
      6) all'articolo 1378, comma 1,  la  lettera  c)  e'  sostituita
dalla  seguente:  «c)  al  Segretario  generale  della  difesa  o  al
Direttore nazionale degli armamenti, se militari, ovvero, quando  gli
stessi rivestono la qualifica dirigenziale civile, al Vice Segretario
generale o al Vice direttore nazionale degli armamenti, nei confronti
del personale militare dipendente, dell'area tecnico-amministrativa e
dell'area tecnico-industriale;»; 
      7) all'articolo 1380, comma 3,  lettera  d),  dopo  le  parole:
«Segretario  generale,»  sono  inserite   le   seguenti:   «Direttore
nazionale degli armamenti,»; 
      8) all'articolo 1473, comma 1: 
        8.1) dopo la lettera e), e' inserita la seguente: 
          «e-bis) per i militari  in  servizio  presso  la  Direzione
nazionale degli armamenti e i  dipendenti  enti  e  organismi,  dalla
Direzione nazionale degli armamenti;»; 
        8.2) alla lettera f), le  parole:  «ed  e)»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, e) ed e-bis)»; 
    m) al libro nono: 
      1)  all'articolo  2186,  comma  2,   dopo   le   parole:   «del
Segretariato generale  della  difesa,»  sono  inserite  le  seguenti:
«della Direzione nazionale degli armamenti,»; 
      2) all'articolo 2190, comma 2,  le  parole:  «dal  Segretariato
generale  della  difesa»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «dalla
Direzione nazionale degli armamenti»; 
      3) all'articolo 2259-ter: 
        3.1) al comma 2, le  parole:  «per  l'area»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e il Direttore  nazionale  degli  armamenti  per  le
aree»; 
        3.2) al comma 3, dopo le  parole:  «del  Segretario  generale
della difesa,» sono inserite le seguenti:  «del  Direttore  nazionale
degli armamenti,». 
  2. Le disposizioni di adeguamento dell'organizzazione del Ministero
della difesa sono adottate con uno o piu' decreti del Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto  con  il
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del  Consiglio  di
Stato, entro il 30 giugno 2024. 
  3.   Nelle   more    dell'attuazione    delle    disposizioni    di
riorganizzazione di cui al presente articolo, il Segretario  generale
della difesa mantiene anche l'incarico di Direttore  nazionale  degli
armamenti e continua a svolgere le relative funzioni.