Art. 41 
 
         Disposizioni urgenti in materia di vincolo sportivo 
 
  1. A decorrere dal 1° luglio 2023, al  fine  di  tutelare  i  vivai
giovanili e i relativi  investimenti  operati  dalle  associazioni  e
societa' sportive  dilettantistiche,  l'articolo  31,  comma  1,  del
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.  36,  non  si  applica  agli
atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche, per  i  quali
le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive  associate
possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per  una  durata
massima  di  due  anni.  I  regolamenti  delle  federazioni  sportive
nazionali e le discipline sportive associate  prevedono  altresi'  le
modalita' e le condizioni per i trasferimenti degli atleti di cui  al
primo periodo, determinando gli eventuali premi di formazione tecnica
sulla base dei criteri  stabiliti  dall'articolo  31,  comma  3,  del
decreto legislativo n. 36 del 2021.