Art. 42 Disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria in deroga 1. Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessita' degli stessi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in continuita' con le tutele gia' autorizzate, un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria per una durata massima di ulteriori quaranta settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima. 2. Alla fattispecie di cui al comma 1 non si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 3. I trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 46,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 4. Alla copertura degli oneri di cui al comma 3, pari a 46,1 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.