Art. 42 
 
Disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria in deroga 
 
  1. Per le imprese di interesse strategico nazionale con  un  numero
di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che  hanno  in  corso
piani di riorganizzazione aziendale  non  ancora  completati  per  la
complessita' degli stessi, con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze puo' essere autorizzato, a domanda, in via  eccezionale
e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, in continuita'  con  le  tutele  gia'  autorizzate,  un
ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria per una  durata
massima di ulteriori quaranta settimane fruibili fino al 31  dicembre
2023,  al  fine  di  salvaguardare  il  livello  occupazionale  e  il
patrimonio delle competenze dell'azienda medesima. 
  2. Alla fattispecie di cui al comma 1 non si applicano le procedure
e i termini di cui agli articoli 24 e 25 del decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148. 
  3. I trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite  di
spesa di 46,1 milioni di euro per l'anno  2023.  L'INPS  provvede  al
monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga che e'  stato  raggiunto  anche  in  via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende  in  considerazione
ulteriori domande. 
  4. Alla copertura degli oneri di  cui  al  comma  3,  pari  a  46,1
milioni di euro per l'anno 2023 si provvede a  valere  sulle  risorse
del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui  all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.