Art. 5 
 
  Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli atenei 
 
  1. All'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    «b)  50  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno   2022
finalizzati alla valorizzazione del personale  tecnico-amministrativo
delle  universita'  statali  e  al  raggiungimento,  da  parte  delle
universita', di piu' elevati obiettivi nell'ambito  della  didattica,
della  ricerca  e  della  terza  missione.  Le  singole   universita'
provvedono  all'assegnazione  del  50  per  cento  delle  risorse  al
personale di cui al primo periodo  in  ragione  della  partecipazione
dello stesso ad appositi progetti finalizzati  al  raggiungimento  di
piu' elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della  ricerca  e
della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per  cento
del trattamento tabellare  annuo  lordo,  secondo  criteri  stabiliti
mediante la contrattazione collettiva  integrativa  nel  rispetto  di
quanto previsto dal contratto collettivo nazionale.  Il  restante  50
per  cento  e'  destinato  all'integrazione  delle   componenti   del
trattamento fondamentale diverse dallo stipendio,  negli  importi  da
definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.».