Art. 8 
 
Disposizioni  in  materia  di  Piano  oncologico  nazionale   e   per
                l'attuazione del Registro dei tumori 
 
  1. All'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022,
n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio  2023,
n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «da  adottare   entro
centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto» sono inserite le seguenti:  «previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»; 
    b)  dopo  il  primo  periodo,  e'  inserito  il   seguente:   «Al
finanziamento con oneri  a  carico  dello  Stato  accedono  tutte  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
disposizioni legislative  vigenti  in  materia  di  compartecipazione
della spesa sanitaria, nonche' alle condizioni di erogabilita'  delle
somme ivi previste.». 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 463, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, si interpretano nel senso che le  risorse  ivi
previste  sono  ripartite,  secondo  le  modalita'  individuate   dal
medesimo comma 463, a decorrere dal 2020, tra tutte le regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni
legislative vigenti che stabiliscono, per le autonomie  speciali,  il
concorso della regione o della provincia  autonoma  al  finanziamento
sanitario corrente.