Art. 9 
 
Disposizioni  urgenti  per  il  rafforzamento   dell'operativita'   e
dell'organizzazione  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
                              trasporti 
 
  1. Al fine di  rafforzare  l'operativita'  e  l'organizzazione  del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  e'  autorizzato
l'incremento di una posizione di dirigente generale  della  dotazione
organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  di  cui
al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  23  dicembre
2020, n. 190. Agli oneri derivanti dal primo  periodo,  pari  a  euro
130.834 per l'anno 2023 e a euro 261.668 annui a decorrere  dall'anno
2024,  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto ai fini  del  bilancio  triennale
2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio.