Art. 3 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. Al  fine  di  valutare  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di
efficientamento, digitalizzazione, velocizzazione e razionalizzazione
nello svolgimento delle procedure concorsuali, il Dipartimento  della
funzione  pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri
effettua, attraverso il Portale In.Pa,  con  cadenza  annuale,  senza
nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un'attivita'
di  monitoraggio  sulle  tempistiche  e  sulla  funzionalita'   delle
modalita' digitali di svolgimento delle procedure concorsuali. 
  2. All'esito dell'attivita' di monitoraggio di cui al comma  1,  si
provvede alla individuazione di eventuali interventi correttivi.