Art. 3 Monitoraggio 1. Al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento, digitalizzazione, velocizzazione e razionalizzazione nello svolgimento delle procedure concorsuali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri effettua, attraverso il Portale In.Pa, con cadenza annuale, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un'attivita' di monitoraggio sulle tempistiche e sulla funzionalita' delle modalita' digitali di svolgimento delle procedure concorsuali. 2. All'esito dell'attivita' di monitoraggio di cui al comma 1, si provvede alla individuazione di eventuali interventi correttivi.