Art. 5 
 
                        Ricostruzione privata 
 
  1. Ai  fini  del  riconoscimento  dei  contributi  nell'ambito  dei
territori di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse finanziarie
assegnate  e  disponibili  sulla   contabilita'   speciale   di   cui
all'articolo 2, comma 7, lettera e),  il  Commissario  straordinario,
con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2,  comma  8  entro
due mesi dalla nomina, provvede a: 
    a) individuare i contenuti  del  processo  di  ricostruzione  del
patrimonio danneggiato, distinguendo: 
      1) interventi di immediata  riparazione  per  il  rafforzamento
locale degli edifici residenziali e produttivi, ivi  compresi  quelli
in cui si erogano servizi di cura ed assistenza  alla  persona  e  le
infrastrutture sportive, che presentano danni lievi; 
      2) interventi di  ripristino  o  ricostruzione  puntuale  degli
edifici residenziali e produttivi, ivi  compresi  quelli  in  cui  si
erogano servizi di cura ed assistenza alla  persona,  che  presentano
danni gravi; 
      3) interventi di ricostruzione integrata dei  centri  e  nuclei
storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti; 
    b) definire  criteri  di  indirizzo  per  la  pianificazione,  la
progettazione e la realizzazione degli  interventi  di  ricostruzione
degli edifici distrutti e di riparazione o ripristino  degli  edifici
danneggiati,  in  modo  da   rendere   compatibili   gli   interventi
strutturali con la  tutela  degli  aspetti  architettonici,  storici,
paesaggistici e ambientali,  anche  mediante  specifiche  indicazioni
dirette   ad   assicurare   una   architettura    ecosostenibile    e
l'efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per  tutti
i  soggetti  pubblici   e   privati   coinvolti   nel   processo   di
ricostruzione; 
    c)  individuare  le  tipologie  di  immobili  e  il  livello   di
danneggiamento per i quali i criteri di  cui  alla  lettera  b)  sono
utilizzabili per interventi immediati di riparazione  e  definire  le
relative procedure, tempistiche e modalita' di attuazione; 
    d)  individuare  le  tipologie  di  immobili  e  il  livello   di
danneggiamento per i quali i criteri di  cui  alla  lettera  b)  sono
utilizzabili per gli interventi  di  ripristino  o  di  ricostruzione
puntuale degli edifici destinati ad abitazione o attivita' produttive
distrutti o  che  presentano  danni  gravi  e  definire  le  relative
procedure, tempistiche e modalita' di attuazione; 
    e) definire i criteri in base ai quali le regioni interessate, su
proposta dei Comuni, perimetrano, entro trenta giorni dalla  data  di
entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei
di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente
colpiti e nei quali gli interventi sono eseguiti attraverso strumenti
urbanistici attuativi; 
    f) stabilire gli eventuali parametri attuativi da adottare per la
determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici. 
  2. Gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui
al presente articolo sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione
statica o sismica, ove richiesta. 
  3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 4, in
coerenza con i criteri stabiliti ai  sensi  di  quanto  previsto  dal
comma 1 del presente articolo, sulla base  dei  danni  effettivamente
verificatisi, i  contributi,  fino  al  100  per  cento  delle  spese
occorrenti  comunque  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 4,  sono  erogati  per  far
fronte alle seguenti tipologie di  intervento  e  danno  direttamente
conseguenti agli eventi  metereologici  di  cui  all'articolo  1  nei
territori di cui al medesimo articolo 1: 
    a) riparazione, ripristino  o  ricostruzione  degli  immobili  di
edilizia abitativa e ad uso  produttivo  e  per  servizi  pubblici  e
privati,   e   delle   infrastrutture,   dotazioni   territoriali   e
attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno
effettivamente subito; 
    b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle  attivita'
produttive,   industriali,   agricole,   zootecniche,    commerciali,
artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle  relative
agli  enti   non   commerciali,   ai   soggetti   pubblici   e   alle
organizzazioni,  fondazioni  o  associazioni   con   esclusivo   fine
solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i  servizi  sociali,
socio-sanitari  e   sanitari,   previa   presentazione   di   perizia
asseverata; 
    c) danni economici subiti da prodotti  in  corso  di  maturazione
ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n.  1151/2012  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21  novembre  2012,  relativo
alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle  denominazioni
d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di
perizia asseverata; 
    d) danni subiti dalle  strutture  private  adibite  ad  attivita'
sociali, socio-sanitarie e  socio-educative,  sanitarie,  ricreative,
sportive e religiose; 
    e)   danni   subiti   dagli   edifici   privati   di    interesse
storico-artistico; 
    f) oneri, adeguatamente documentati, sostenuti dai  soggetti  che
abitano  in  locali  sgomberati  dalle  competenti   autorita',   per
l'autonoma   sistemazione,   per   traslochi,   depositi,    e    per
l'allestimento di alloggi temporanei; 
    g)  delocalizzazione  temporanea  delle  attivita'  economiche  o
produttive e dei servizi pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi
di cui all'articolo 1 al fine  di  garantirne  la  continuita';  allo
scopo di favorire la ripresa dell'attivita' agricola e  zootecnica  e
ottimizzare l'impiego delle risorse a cio' destinate,  la  definitiva
delocalizzazione in strutture temporanee delle attivita'  agricole  e
zootecniche  che,  per  le  loro  caratteristiche,   possono   essere
utilizzate in via definitiva e' assentita, su richiesta del  titolare
dell'impresa, dall'Ufficio regionale competente; 
    h) interventi sociali  e  socio-sanitari,  attivati  da  soggetti
pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a
ritornare al proprio domicilio; 
    i)  interventi  per  far  fronte  ad  interruzioni  di  attivita'
sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici,  ivi
comprese le aziende pubbliche di servizi  alla  persona,  nonche'  di
soggetti privati, senza fine di lucro, direttamente conseguenti  agli
eventi di cui all'articolo 1. 
  4. Nei contratti per interventi  di  ricostruzione,  riparazione  o
ripristino  stipulati  tra  privati,  aventi  ad  oggetto  interventi
regolati dal presente decreto, e' sempre  obbligatorio  l'inserimento
della  clausola  di  tracciabilita'  finanziaria,  che  deve   essere
debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del
codice civile. Con detta clausola l'appaltatore assume  gli  obblighi
di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.  L'eventuale  inadempimento
dell'obbligo di  tracciamento  finanziario  consistente  nel  mancato
utilizzo di banche o di Poste italiane s.p.a. per  il  pagamento,  in
tutto  o  in  parte,  agli  operatori  economici  incaricati   o   ai
professionisti  abilitati  per  gli  incarichi  di  progettazione   e
direzione dei lavori, delle somme percepite a  titolo  di  contributo
pubblico  per  la  ricostruzione  determina  la  perdita  totale  del
contributo erogato. Nel caso in cui sia accertato l'inadempimento  ad
uno degli ulteriori obblighi di cui all'articolo 6,  comma  2,  della
legge 13 agosto 2010, n. 136, e'  disposta  la  revoca  parziale  del
contributo, in misura corrispondente  all'importo  della  transazione
effettuata. Nei casi  di  inadempimento  degli  obblighi  di  cui  al
presente comma, il contratto e' risolto di diritto. 
  5.  Al  ricorrere  dei  relativi  presupposti   giustificativi,   i
contributi previsti dal presente decreto possono essere  riconosciuti
nell'ambito  delle  risorse  stanziate  per  l'emergenza  o  per   la
ricostruzione al netto dei rimborsi assicurativi. 
  6. Per gli interventi di parte corrente di cui al presente articolo
e' autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per  l'anno  2023.  Al
relativo onere si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  delle
somme versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  da  parte  di
Equitalia Giustizia S.p.A., intestate al Fondo unico di giustizia  di
cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133. 
  7. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.