IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disposizioni in materia di decreti ministeriali aventi natura
regolamentare; 
  Vista la  legge  24  luglio  1985,  n.  409  in  merito  ai  titoli
abilitanti per l'esercizio dell'attivita' odontoiatrica; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e  successive
modifiche, in particolare l'articolo 8 ter, comma  1,  ai  sensi  del
quale e' previsto che la realizzazione di strutture e l'esercizio  di
attivita'   sanitarie   e   sociosanitarie   sono   subordinate    ad
autorizzazione, nonche' il comma 2 della  medesima  disposizione,  ai
sensi del quale l'autorizzazione all'esercizio di attivita' sanitarie
e', altresi', richiesta per gli  studi  odontoiatrici,  medici  e  di
altre professioni sanitarie, ove attrezzati per  erogare  prestazioni
di  chirurgia  ambulatoriale,   ovvero   procedure   diagnostiche   e
terapeutiche di particolare complessita' o che comportino un  rischio
per la sicurezza del paziente; 
  Vista l'intesa sancita tra il Governo, le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  il  9  giugno  2016,  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5  giugno  2003,  n.  131,  sul
documento in materia di requisiti  minimi  di  qualita'  e  sicurezza
richiesti per l'autorizzazione all'apertura  ed  all'esercizio  delle
strutture   sanitarie   deputate   all'erogazione   di    prestazioni
odontostomatologiche (Rep. atti n. 104/CSR); 
  Visto l'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n.  124,  recante  la
«legge annuale per il mercato e la concorrenza», che prevede: 
    al comma 153, che  l'esercizio  dell'attivita'  odontoiatrica  e'
consentito  esclusivamente  a  soggetti  in   possesso   dei   titoli
abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano  la
propria   attivita'   come   liberi    professionisti.    L'esercizio
dell'attivita' odontoiatrica e'  altresi'  consentito  alle  societa'
operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano  dotate  di
un  direttore  sanitario  iscritto  all'albo  degli   odontoiatri   e
all'interno delle quali le prestazioni di cui  all'articolo  2  della
legge 24 luglio 1985, n. 409, siano erogate dai soggetti in  possesso
dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge; 
    al comma  154,  che  le  strutture  sanitarie  polispecialistiche
presso le quali e' presente  un  ambulatorio  odontoiatrico,  ove  il
direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti  per  l'esercizio
dell'attivita' odontoiatrica, devono nominare un direttore  sanitario
responsabile per i servizi odontoiatrici  che  sia  in  possesso  dei
requisiti di cui al comma 153; 
    al comma 155, che  il  direttore  sanitario  responsabile  per  i
servizi odontoiatrici svolge tale funzione esclusivamente in una sola
struttura di cui ai commi 153 e 154; 
    al comma 156, che il mancato rispetto degli obblighi  di  cui  ai
commi 153, 154 e 155 comporta la sospensione  delle  attivita'  della
struttura, secondo le modalita' definite  con  apposito  decreto  del
Ministro della salute; 
  Considerato che  la  disciplina  legislativa  da  attuare  inquadra
l'oggetto del presente provvedimento nell'ambito della definizione di
principi generali  in  materia  di  tutela  della  salute,  ai  sensi
dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, poiche' lo stesso  e'
finalizzato ad introdurre regole di garanzia minima  di  sicurezza  e
qualita' nell'erogazione delle attivita' sanitarie uniformi a livello
nazionale, nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 8-ter del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive  modifiche,
fatte comunque salve le prerogative delle regioni e province autonome
in ordine all'organizzazione dei propri servizi sanitari; 
  Considerato,  inoltre,  che  la  disciplina  legislativa  cui  dare
attuazione  con  il  presente  provvedimento  presenta   un'incidenza
diretta  in  materia  di   tutela   della   concorrenza,   ai   sensi
dell'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione, rientrando
la stessa nell'ambito delle misure di cui alla relativa legge annuale
per il mercato e la concorrenza,  legge  4  agosto  2017,  n.  124  e
richiedendo pertanto l'implementazione di regole uniformi  a  livello
nazionale, fatte  comunque  salve  le  prerogative  delle  regioni  e
province   autonome   in   ordine   alla    propria    organizzazione
amministrativa; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, Rep.  atti  n.
57/CSR del 28 aprile 2022; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  nella  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4  ottobre  2022,
n. 1677/2022; 
  Vista la nota del Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi della
Presidenza del Consiglio dei ministri, prot. 9112-P  del  21  ottobre
2022  e  le  relative  indicazioni  di  revisione   del   testo   del
provvedimento; 
  Vista  la  presa  d'atto  del  Dipartimento  Affari   Giuridici   e
Legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui  alla
nota prot. 725-P del 25 gennaio 2023; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  regolamento  disciplina,  in  applicazione  delle
previsioni di cui all'articolo 1, comma  156  della  legge  4  agosto
2017, n. 124, le attivita' di accertamento, vigilanza e  sospensione,
dall'autorizzazione  all'esercizio   per   le   strutture   sanitarie
obbligate a dotarsi della figura di un direttore sanitario  ai  sensi
dell'articolo 1, commi 153, 154 e 155 della  medesima  legge,  per  i
casi di mancato rispetto di tale obbligo. 
  2. Le regioni e le province autonome possono prevedere ulteriori  e
specifiche  modalita'  di  svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al
precedente  comma   1,   tenendo   conto   dei   propri   ordinamenti
organizzativi  in  materia  di  autorizzazione  all'esercizio   delle
attivita'  sanitarie,  ai  sensi  dell'articolo  8-ter  del   decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fatto  salvo  il  rispetto  dei
principi contenuti nel presente decreto. 
 
          N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni,
          recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei ministri»: 
                «Art. 17 (Regolamenti). - Omissis. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - La legge 24 luglio 1985, n.  409,  reca  «Istituzione
          della professione sanitaria di odontoiatria e  disposizioni
          relative  al  diritto  di  stabilimento  ed   alla   libera
          prestazione di servizi da parte dei dentisti  cittadini  di
          Stati membri delle Comunita' europee». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8 ter  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  recante  «Riordino
          della   disciplina   in   materia   sanitaria,   a    norma
          dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»: 
                «Art. 8-ter  (Autorizzazioni  alla  realizzazione  di
          strutture  e  all'esercizio  di   attivita'   sanitarie   e
          sociosanitarie). -  1.  La  realizzazione  di  strutture  e
          l'esercizio di attivita' sanitarie  e  sociosanitarie  sono
          subordinate  ad  autorizzazione.  Tali  autorizzazioni   si
          applicano   alla   costruzione    di    nuove    strutture,
          all'adattamento di strutture gia'  esistenti  e  alla  loro
          diversa    utilizzazione,    all'ampliamento     o     alla
          trasformazione nonche' al trasferimento in  altra  sede  di
          strutture gia' autorizzate, con riferimento  alle  seguenti
          tipologie: 
                  a) strutture che erogano prestazioni in  regime  di
          ricovero ospedaliero a  ciclo  continuativo  o  diurno  per
          acuti; 
                  b) strutture che erogano prestazioni di  assistenza
          specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese  quelle
          riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; 
                  c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano
          prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo  o
          diurno. 
              2.   L'autorizzazione   all'esercizio   di    attivita'
          sanitarie   e',   altresi',   richiesta   per   gli   studi
          odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove
          attrezzati   per   erogare   prestazioni    di    chirurgia
          ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche
          di particolare complessita' o che comportino un rischio per
          la sicurezza del paziente, individuati ai sensi  del  comma
          4, nonche' per  le  strutture  esclusivamente  dedicate  ad
          attivita' diagnostiche, svolte anche a favore  di  soggetti
          terzi, e per l'erogazione di cure domiciliari. 
              3.  Per  la  realizzazione  di  strutture  sanitarie  e
          sociosanitarie il comune acquisisce,  nell'esercizio  delle
          proprie  competenze  in   materia   di   autorizzazioni   e
          concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge  5  ottobre
          1993, n. 398, convertito, con modificazioni,  dallalegge  4
          dicembre  1993,  n.  493  e  successive  modificazioni,  la
          verifica di compatibilita'  del  progetto  da  parte  della
          regione.  Tale  verifica  e'  effettuata  in  rapporto   al
          fabbisogno complessivo e alla  localizzazione  territoriale
          delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine
          di  meglio  garantire   l'accessibilita'   ai   servizi   e
          valorizzare le aree di insediamento  prioritario  di  nuove
          strutture. 
              4.   L'esercizio   delle    attivita'    sanitarie    e
          socio-sanitarie da parte di strutture pubbliche  e  private
          presuppone il possesso dei requisiti  minimi,  strutturali,
          tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo
          e coordinamento ai sensi dell'articolo  8  della  legge  15
          marzo 1997, n.  59,  sulla  base  dei  principi  e  criteri
          direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4,  del  presente
          decreto. In sede di  modificazione  del  medesimo  atto  di
          indirizzo  e  coordinamento  si   individuano   gli   studi
          odontoiatrici, medici e di altre professioni  sanitarie  di
          cui al comma 2, nonche' i relativi requisiti minimi. 
              5. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.  229,  le
          regioni determinano: 
                a) le modalita'  e  i  termini  per  la  richiesta  e
          l'eventuale    rilascio    della    autorizzazione     alla
          realizzazione   di   strutture   e   della   autorizzazione
          all'esercizio  di  attivita'  sanitaria  e  sociosanitaria,
          prevedendo la possibilita'  del  riesame  dell'istanza,  in
          caso di esito negativo o  di  prescrizioni  contestate  dal
          soggetto richiedente; 
                b) gli ambiti  territoriali  in  cui  si  riscontrano
          carenze di strutture o di capacita'  produttiva,  definendo
          idonee  procedure  per   selezionare   i   nuovi   soggetti
          eventualmente interessati». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8, comma  6,  della
          legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
          dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
          18 ottobre 2001, n. 3): 
                «Art.   8   (Attuazione   dell'articolo   120   della
          Costituzione sul potere sostitutivo). - Omissis. 
              6. Il Governo puo' promuovere la stipula di  intese  in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'articolo 117, terzo e quarto comma, della  Costituzione
          non possono essere adottati gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento di cui all'articolo 8 della  legge  15  marzo
          1997, n. 59, e all'articolo 4 del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1  della  legge  4
          agosto 2017, n. 124 (Legge annuale  per  il  mercato  e  la
          concorrenza), commi 153, 154, 155 e 156: 
                «Omissis. 
              153.  L'esercizio   dell'attivita'   odontoiatrica   e'
          consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli
          abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985,  n.  409,  che
          prestano la propria attivita' come  liberi  professionisti.
          L'esercizio  dell'attivita'   odontoiatrica   e'   altresi'
          consentito alle societa' operanti nel settore odontoiatrico
          le cui strutture siano dotate  di  un  direttore  sanitario
          iscritto all'albo degli  odontoiatri  e  all'interno  delle
          quali le prestazioni di cui all'articolo 2 della  legge  24
          luglio 1985, n. 409, siano erogate dai soggetti in possesso
          dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge. 
              154. Le strutture sanitarie  polispecialistiche  presso
          le quali e' presente un ambulatorio odontoiatrico,  ove  il
          direttore sanitario non abbia  i  requisiti  richiesti  per
          l'esercizio dell'attivita' odontoiatrica,  devono  nominare
          un  direttore  sanitario   responsabile   per   i   servizi
          odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di  cui  al
          comma 153. 
              155. Il direttore sanitario responsabile per i  servizi
          odontoiatrici svolge tale funzione  esclusivamente  in  una
          sola struttura di cui ai commi 153 e 154. 
              156. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi
          153, 154 e 155  comporta  la  sospensione  delle  attivita'
          della struttura, secondo le modalita' definite con apposito
          decreto  del  Ministro  della  salute,  da  adottare  entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge.». 
              - L'articolo 117 della Costituzione stabilisce  che  la
          potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e  dalle
          Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,  nonche'   dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i commi 153, 154, 155 e 156 dell'articolo 1 della
          legge 4 agosto  2017,  n.  124  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.