Art. 2 
 
          Accertamento della sussistenza e della permanenza 
                     dei requisiti autorizzativi 
 
  1. Nell'ambito delle procedure  inerenti  all'autorizzazione  delle
strutture  all'esercizio  dell'attivita'  odontoiatrica,   ai   sensi
dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124,  commi  153,  154,
155,   ciascuna   regione   individua   l'ufficio   competente    per
l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legge ivi previsti,
nonche' per la relativa attivita' di vigilanza, tenendo  conto  della
disciplina vigente  in  materia  di  autorizzazione  per  l'esercizio
dell'attivita' sanitaria, ai sensi dell'articolo  8-ter  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  e  delle  relative  discipline
regionali. 
  2.   Le   strutture   autorizzate   all'esercizio   di    attivita'
odontoiatrica inviano con cadenza  almeno  quinquennale,  all'ufficio
competente per le attivita' di vigilanza di cui al  precedente  comma
1, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' del titolare o
del legale rappresentante del soggetto gestore della struttura  circa
la permanenza dei requisiti minimi di cui all'articolo 1, commi  153,
154, 155, della legge 4 agosto 2017, n. 124. 
  3. L'amministrazione competente per le attivita'  di  vigilanza  di
cui  al  precedente  comma  1  accerta,  in  qualsiasi  momento,   la
permanenza dei suddetti requisiti minimi di cui all'articolo 1, commi
153, 154, 155, della legge 4 agosto 2017, n. 124, anche su  richiesta
dell'amministrazione  sanitaria  territoriale,   dell'amministrazione
regionale  competente  in  materia  di  tutela  della  salute  e  del
Ministero della salute. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i commi 153, 154  e  155  dell'articolo  1  della
          legge 4 agosto 2017,  n.  124,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per  l'articolo  8-ter  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 502, si veda nelle note alle premesse.