Art. 2 Accertamento della sussistenza e della permanenza dei requisiti autorizzativi 1. Nell'ambito delle procedure inerenti all'autorizzazione delle strutture all'esercizio dell'attivita' odontoiatrica, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, commi 153, 154, 155, ciascuna regione individua l'ufficio competente per l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legge ivi previsti, nonche' per la relativa attivita' di vigilanza, tenendo conto della disciplina vigente in materia di autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' sanitaria, ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e delle relative discipline regionali. 2. Le strutture autorizzate all'esercizio di attivita' odontoiatrica inviano con cadenza almeno quinquennale, all'ufficio competente per le attivita' di vigilanza di cui al precedente comma 1, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' del titolare o del legale rappresentante del soggetto gestore della struttura circa la permanenza dei requisiti minimi di cui all'articolo 1, commi 153, 154, 155, della legge 4 agosto 2017, n. 124. 3. L'amministrazione competente per le attivita' di vigilanza di cui al precedente comma 1 accerta, in qualsiasi momento, la permanenza dei suddetti requisiti minimi di cui all'articolo 1, commi 153, 154, 155, della legge 4 agosto 2017, n. 124, anche su richiesta dell'amministrazione sanitaria territoriale, dell'amministrazione regionale competente in materia di tutela della salute e del Ministero della salute.
Note all'art. 2: - Per i commi 153, 154 e 155 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, si veda nelle note alle premesse. - Per l'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si veda nelle note alle premesse.