Art. 3 
 
                       Vigilanza e sospensione 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dal  precedente  articolo  2,  la
regione vigila sul  rispetto  della  normativa  vigente,  avvalendosi
degli uffici competenti per le attivita' di vigilanza  ai  sensi  del
precedente articolo 2,  i  quali  provvedono  all'accertamento  delle
violazioni di cui all'articolo 1, comma 156,  della  legge  4  agosto
2017, n. 124. L'amministrazione che procede al suddetto  accertamento
ne  da'  tempestiva   comunicazione   all'amministrazione   sanitaria
territorialmente competente  in  materia  di  prevenzione,  igiene  e
sanita' pubblica,  con  riferimento  all'ubicazione  della  struttura
sanitaria  oggetto  di  accertamento,   nonche'   all'amministrazione
competente per il rilascio delle autorizzazioni  per  l'esercizio  di
attivita'  sanitaria  ai  sensi  dell'articolo  8-ter   del   decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 
  2. In caso di  accertate  violazioni  della  normativa  di  cui  al
precedente  articolo  1,  l'amministrazione  competente  al  rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio  secondo  l'ordinamento  regionale,
diffida la struttura  a  provvedere  all'adeguamento  alla  normativa
vigente entro il termine massimo perentorio di novanta  giorni  dalla
predetta diffida. Nel rispetto dei  principi  di  cui  alla  legge  7
agosto 1990,  n.  241,  il  soggetto  destinatario  di  diffida  puo'
presentare all'amministrazione procedente memorie scritte o documenti
in merito alle relative  contestazioni  e  nomina,  nell'immediatezza
della ricezione della diffida, un  responsabile  provvisorio  facente
funzioni  di  direttore  sanitario   della   struttura   interessata,
individuato tra i soggetti dotati dei necessari titoli abilitanti per
l'attivita'  di  direzione  sanitaria.  Nel  caso  di   inadempimento
dell'obbligo di nomina del  responsabile  provvisorio  da  parte  del
soggetto   titolare   della   struttura,   alla    stessa    provvede
l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione  secondo
l'ordinamento regionale. 
  3. Nel caso di inutile decorso del termine  perentorio  di  cui  al
precedente  comma  2,   l'amministrazione   diffidante   dispone   la
sospensione dell'autorizzazione  all'esercizio  della  struttura  con
contestuale chiusura della stessa fino a quando non sia accertata  la
rimozione   delle   cause   che   hanno   determinato   il   relativo
provvedimento.   L'amministrazione    procedente    da'    tempestiva
comunicazione del provvedimento  di  sospensione  all'amministrazione
sanitaria territorialmente  competente  in  materia  di  prevenzione,
igiene e  sanita'  pubblica,  con  riferimento  all'ubicazione  della
struttura    sanitaria    oggetto    di     accertamento,     nonche'
all'amministrazione competente per il rilascio  delle  autorizzazioni
per l'esercizio di attivita' sanitaria ai sensi  dell'articolo  8-ter
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 
  4. Le previsioni di  cui  ai  precedenti  commi  si  applicano  con
riferimento alla parte di attivita'  odontoiatrica  esercitata  dalle
strutture  polispecialistiche  autorizzate,  nel  caso   in   cui   i
provvedimenti  indicati  sanzionatori  siano  rivolti  al   direttore
sanitario   responsabile   dell'attivita'   odontoiatrica   di    cui
all'articolo 1, comma 154 della legge 4 agosto 2017, n. 124. 
  5. La riapertura della struttura e la ripresa  dell'esercizio  sono
autorizzate    dall'amministrazione    competente     al     rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio secondo l'ordinamento regionale,  a
seguito di accertamento della rimozione delle  cause  di  sospensione
dell'autorizzazione  e  di  temporanea  chiusura   della   struttura,
nonche',  previo  parere  favorevole  dell'amministrazione  sanitaria
territorialmente competente  in  materia  di  prevenzione,  igiene  e
sanita' pubblica,  con  riferimento  all'ubicazione  della  struttura
sanitaria oggetto di accertamento. 
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  e'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
    Roma, 3 marzo 2023 
 
                                               Il Ministro: Schillaci 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione  e  del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali, n. 1839 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i commi 154 e 156 dell'articolo 1 della  legge  4
          agosto 2017, n. 124, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per  l'articolo  8-ter  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 502, si veda nelle note alle premesse. 
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca «Nuove norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi».