Art. 3 Vigilanza e sospensione 1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 2, la regione vigila sul rispetto della normativa vigente, avvalendosi degli uffici competenti per le attivita' di vigilanza ai sensi del precedente articolo 2, i quali provvedono all'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 1, comma 156, della legge 4 agosto 2017, n. 124. L'amministrazione che procede al suddetto accertamento ne da' tempestiva comunicazione all'amministrazione sanitaria territorialmente competente in materia di prevenzione, igiene e sanita' pubblica, con riferimento all'ubicazione della struttura sanitaria oggetto di accertamento, nonche' all'amministrazione competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio di attivita' sanitaria ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 2. In caso di accertate violazioni della normativa di cui al precedente articolo 1, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio secondo l'ordinamento regionale, diffida la struttura a provvedere all'adeguamento alla normativa vigente entro il termine massimo perentorio di novanta giorni dalla predetta diffida. Nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, il soggetto destinatario di diffida puo' presentare all'amministrazione procedente memorie scritte o documenti in merito alle relative contestazioni e nomina, nell'immediatezza della ricezione della diffida, un responsabile provvisorio facente funzioni di direttore sanitario della struttura interessata, individuato tra i soggetti dotati dei necessari titoli abilitanti per l'attivita' di direzione sanitaria. Nel caso di inadempimento dell'obbligo di nomina del responsabile provvisorio da parte del soggetto titolare della struttura, alla stessa provvede l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione secondo l'ordinamento regionale. 3. Nel caso di inutile decorso del termine perentorio di cui al precedente comma 2, l'amministrazione diffidante dispone la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio della struttura con contestuale chiusura della stessa fino a quando non sia accertata la rimozione delle cause che hanno determinato il relativo provvedimento. L'amministrazione procedente da' tempestiva comunicazione del provvedimento di sospensione all'amministrazione sanitaria territorialmente competente in materia di prevenzione, igiene e sanita' pubblica, con riferimento all'ubicazione della struttura sanitaria oggetto di accertamento, nonche' all'amministrazione competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio di attivita' sanitaria ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 4. Le previsioni di cui ai precedenti commi si applicano con riferimento alla parte di attivita' odontoiatrica esercitata dalle strutture polispecialistiche autorizzate, nel caso in cui i provvedimenti indicati sanzionatori siano rivolti al direttore sanitario responsabile dell'attivita' odontoiatrica di cui all'articolo 1, comma 154 della legge 4 agosto 2017, n. 124. 5. La riapertura della struttura e la ripresa dell'esercizio sono autorizzate dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio secondo l'ordinamento regionale, a seguito di accertamento della rimozione delle cause di sospensione dell'autorizzazione e di temporanea chiusura della struttura, nonche', previo parere favorevole dell'amministrazione sanitaria territorialmente competente in materia di prevenzione, igiene e sanita' pubblica, con riferimento all'ubicazione della struttura sanitaria oggetto di accertamento. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, e' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 3 marzo 2023 Il Ministro: Schillaci Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1839
Note all'art. 3: - Per i commi 154 e 156 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, si veda nelle note alle premesse. - Per l'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si veda nelle note alle premesse. - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».