Art. 4 
 
            Campagne di comunicazione e sensibilizzazione 
 
  1. Il Ministero della  cultura,  d'intesa  con  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria
nonche' con l'Autorita', in collaborazione con le  organizzazioni  di
categoria piu' rappresentative a livello nazionale e con i gestori di
sistemi di messaggistica istantanea, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, organizza specifiche campagne  di  informazione,
comunicazione  e  sensibilizzazione  del  pubblico,  in   particolare
attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo, sul valore
della proprieta' intellettuale e  per  contrastare  l'abusivismo,  la
diffusione illecita e la contraffazione  di  contenuti  tutelati  dal
diritto d'autore. 
  2. Nell'ambito delle iniziative di cui al presente articolo possono
essere organizzate, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza   pubblica,   campagne   di   sensibilizzazione   promuovendo
iniziative nelle istituzioni  scolastiche  secondarie,  nel  rispetto
dell'autonomia  scolastica,  in  coerenza   con   l'educazione   alla
cittadinanza digitale di cui all'articolo 5  della  legge  20  agosto
2019, n. 92. 
  3. All'attuazione delle iniziative di cui al presente  articolo  si
provvede nell'ambito delle risorse destinate a  legislazione  vigente
ai programmi di comunicazione, di cui all'articolo 11 della  legge  7
giugno 2000, n. 150, di pertinenza del Ministero della cultura. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5, della  legge  20
          agosto 2019, n. 92, recante «Introduzione dell'insegnamento
          scolastico dell'educazione civica»: 
                «Art.   5.   -   1.   Nell'ambito   dell'insegnamento
          trasversale dell'educazione civica, di cui all'articolo  2,
          e' prevista l'educazione alla cittadinanza digitale. 
                2. Nel rispetto dell'autonomia scolastica,  l'offerta
          formativa erogata nell'ambito dell'insegnamento di  cui  al
          comma 1 prevede almeno le seguenti  abilita'  e  conoscenze
          digitali essenziali, da sviluppare con gradualita'  tenendo
          conto dell'eta' degli alunni e degli studenti: 
                  a) analizzare, confrontare e valutare  criticamente
          la credibilita' e  l'affidabilita'  delle  fonti  di  dati,
          informazioni e contenuti digitali; 
                  b) interagire attraverso varie tecnologie  digitali
          e individuare i mezzi e le forme di comunicazione  digitali
          appropriati per un determinato contesto; 
                  c) informarsi e partecipare al  dibattito  pubblico
          attraverso  l'utilizzo  di  servizi  digitali  pubblici   e
          privati; ricercare opportunita' di crescita personale e  di
          cittadinanza partecipativa attraverso  adeguate  tecnologie
          digitali; 
                  d) conoscere le norme comportamentali da  osservare
          nell'ambito  dell'utilizzo  delle  tecnologie  digitali   e
          dell'interazione  in   ambienti   digitali,   adattare   le
          strategie di comunicazione al pubblico specifico ed  essere
          consapevoli  della  diversita'  culturale  e  generazionale
          negli ambienti digitali; 
                  e) creare e gestire l'identita' digitale, essere in
          grado di  proteggere  la  propria  reputazione,  gestire  e
          tutelare  i  dati  che  si  producono  attraverso   diversi
          strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare i dati e
          le identita' altrui; utilizzare e condividere  informazioni
          personali identificabili proteggendo se stessi e gli altri; 
                  f)  conoscere  le  politiche  sulla  tutela   della
          riservatezza applicate dai servizi  digitali  relativamente
          all'uso dei dati personali; 
                  g) essere in grado di  evitare,  usando  tecnologie
          digitali,  rischi  per  la  salute  e  minacce  al  proprio
          benessere  fisico  e  psicologico;  essere  in   grado   di
          proteggere  se'  e  gli  altri  da  eventuali  pericoli  in
          ambienti digitali; essere consapevoli di come le tecnologie
          digitali  possono  influire  sul  benessere  psicofisico  e
          sull'inclusione  sociale,  con  particolare  attenzione  ai
          comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo. 
                3. Al fine di verificare  l'attuazione  del  presente
          articolo, di  diffonderne  la  conoscenza  tra  i  soggetti
          interessati   e   di   valutare   eventuali   esigenze   di
          aggiornamento,      il      Ministro       dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca convoca  almeno  ogni  due
          anni la Consulta dei diritti e dei  doveri  del  bambino  e
          dell'adolescente digitale, istituita  presso  il  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai  sensi
          del decreto di cui al comma 4. 
                4.  Con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca sono determinati i criteri
          di composizione  e  le  modalita'  di  funzionamento  della
          Consulta di cui al  comma  3,  in  modo  da  assicurare  la
          rappresentanza  degli  studenti,  degli  insegnanti,  delle
          famiglie e degli esperti del settore.  L'Autorita'  garante
          per l'infanzia e l'adolescenza designa un componente  della
          Consulta. 
                5.  La  Consulta  di  cui   al   comma   3   presenta
          periodicamente      al      Ministro       dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca una relazione sullo  stato
          di attuazione del presente  articolo  e  segnala  eventuali
          iniziative di modificazione che ritenga opportune. 
                6.  La  Consulta  di  cui  al  comma   3   opera   in
          coordinamento con il  tavolo  tecnico  istituito  ai  sensi
          dell'articolo 3 della legge 29 maggio 2017, n. 71. 
                7.  Per  l'attivita'   prestata   nell'ambito   della
          Consulta, ai suoi  componenti  non  sono  dovuti  compensi,
          indennita', gettoni di presenza o altre  utilita'  comunque
          denominate, ne' rimborsi di spese». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11, della  legge  7
          giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attivita' di
          informazione   e   di   comunicazione    delle    pubbliche
          amministrazioni»: 
                «Art. 11. - 1. In conformita' a quanto  previsto  dal
          capo I della presente legge e dall'articolo 12 del  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,   n.   29,   e   successive
          modificazioni,  nonche'  dalle  direttive   impartite   dal
          Presidente del Consiglio dei Ministri,  le  amministrazioni
          statali elaborano annualmente il programma delle iniziative
          di  comunicazione  che   intendono   realizzare   nell'anno
          successivo, comprensivo dei progetti  di  cui  all'articolo
          13,  sulla  base  delle   indicazioni   metodologiche   del
          Dipartimento  per   l'informazione   e   l'editoria   della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri.  Il  programma  e'
          trasmesso entro il mese  di  novembre  di  ogni  anno  allo
          stesso  Dipartimento.  Iniziative  di   comunicazione   non
          previste dal programma possono essere promosse e realizzate
          soltanto   per   particolari   e    contingenti    esigenze
          sopravvenute nel corso  dell'anno  e  sono  tempestivamente
          comunicate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria. 
                2. Per l'attuazione dei programmi di comunicazione il
          Dipartimento per l'informazione e  l'editoria  provvede  in
          particolare a: 
                  a) svolgere funzioni di centro  di  orientamento  e
          consulenza per le amministrazioni  statali  ai  fini  della
          messa  a  punto  dei  programmi  e  delle   procedure.   Il
          Dipartimento puo' anche fornire  i  supporti  organizzativi
          alle amministrazioni che ne facciano richiesta; 
                  b) sviluppare adeguate attivita' di conoscenza  dei
          problemi   della   comunicazione   pubblica    presso    le
          amministrazioni; 
                  c)  stipulare,  con  i   concessionari   di   spazi
          pubblicitari, accordi quadro  nei  quali  sono  definiti  i
          criteri   di   massima   delle   inserzioni   radiofoniche,
          televisive o sulla stampa, nonche' le relative tariffe».