Art. 6 
 
                             Regolamento 
 
  1. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, l'Autorita' provvede, nel rispetto delle disposizioni
della legge 7 agosto 1990, n. 241, a  modificare  il  regolamento  in
materia di tutela del diritto d'autore sulle  reti  di  comunicazione
elettronica, di cui alla deliberazione della tata di  10  unita',  di
cui 1 unita' di livello di-medesima Autorita' n. 680/13/CONS  del  12
dicembre 2013, al fine di adeguarlo alle  disposizioni  di  cui  alla
presente legge. 
  2. Entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, l'Autorita', in collaborazione con l'Agenzia  per  la
cybersicurezza  nazionale,  convoca  un   tavolo   tecnico   con   la
partecipazione dei prestatori di servizi, dei  fornitori  di  accesso
alla rete internet,  dei  detentori  di  diritti,  dei  fornitori  di
contenuti, dei fornitori di servizi di  media  audiovisivi,  e  delle
associazioni maggiormente rappresentative preposte  alla  tutela  del
diritto d'autore e dei  diritti  connessi,  al  fine  di  definire  i
requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a  consentire
la disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP,  secondo
quando previsto dall'articolo 2 della presente legge,  attraverso  la
definizione di una piattaforma tecnologica  unica  con  funzionamento
automatizzato  per  tutti  i   destinatari   dei   provvedimenti   di
disabilitazione. 
  La piattaforma e' realizzata entro il termine massimo di  sei  mesi
dalla  convocazione  del  tavolo  tecnico.  Nelle  more  della  piena
operativita' della piattaforma  resta  fermo  quanto  previsto  dalla
citata deliberazione dell'Autorita' n. 680/13/CONS  del  12  dicembre
2013. 
  3. Al funzionamento del  tavolo  tecnico  di  cui  al  comma  2  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. Per la partecipazione  ai  lavori
del tavolo tecnico non  spettano  compensi,  indennita',  gettoni  di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 
 
          Note all'art. 6: 
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca «Nuove norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi». 
              - La delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, reca
          approvazione del «Regolamento  in  materia  di  tutela  del
          diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica  e
          procedure attuative ai  sensi  del  decreto  legislativo  9
          aprile 2003, n. 70.».