Art. 7 Norme in materia di personale dell'Autorita' e disposizioni finanziarie 1. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorita' ai sensi della presente legge, la relativa pianta organica e' incrementata di 10 unita', di cui 1 unita' di livello dirigenziale, 8 unita' di ruolo di funzionari della carriera direttiva e 1 unita' di impiegati della carriera operativa, con deliberazione della medesima Autorita', adottata secondo la procedura di cui all'articolo 1, comma 543, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 1.012.545 euro per l'anno 2023, 1.075.196 euro per l'anno 2024, 1.128.703 euro per l'anno 2025, 1.184.357 euro per l'anno 2026, 1.240.380 euro per l'anno 2027, 1.298.538 euro per l'anno 2028, 1.376.938 euro per l'anno 2029, 1.443.339 euro per l'anno 2030, 1.516.710 euro per l'anno 2031 e 1.651.207 euro annui a decorrere dall'anno 2032, agli ulteriori oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni attribuite all'Autorita' dalla presente legge, nel limite di 780.527 euro per l'anno 2023, 795.038 euro per l'anno 2024, 829.139 euro per l'anno 2025, 864.608 euro per l'anno 2026, 900.382 euro per l'anno 2027, 937.521 euro per l'anno 2028, 986.898 euro per l'anno 2029, 1.029.169 euro per l'anno 2030, 1.075.717 euro per l'anno 2031 e 1.159.043 euro annui a decorrere dall'anno 2032, e agli oneri per la realizzazione, il funzionamento e la manutenzione della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 6, comma 2, nel limite di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante un contributo ai sensi dell'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, posto a carico dei seguenti soggetti: a) titolari dei diritti delle opere cinematografiche; b) titolari dei diritti delle opere audiovisive e musicali; c) titolari dei diritti su format televisivi; d) titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi; e) fornitori di servizi di media; f) organismi di gestione collettiva ed entita' di gestione indipendenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35. 3. L'Autorita', con propria deliberazione, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce i termini e le modalita' di versamento del contributo di cui al comma 2 e determina l'entita' minima e massima della contribuzione entro i limiti indicati al comma 4, assicurando l'integrale copertura degli oneri di cui al comma 2. Per l'anno 2023 la deliberazione di cui al primo periodo e' adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il relativo versamento deve essere previsto entro i successivi trenta giorni. 4. Per i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2, l'entita' massima del contributo di cui al medesimo comma 2 e' stabilita entro il limite del 3 per mille dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei relativi diritti. Per i soggetti di cui alla citata lettera d) l'entita' del contributo e' definita tenendo conto di quanto eventualmente gia' versato ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. Per i soggetti di cui alla lettera e) del comma 2, l'entita' massima del contributo previsto dall'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' elevata al 3 per mille solo per la quota di ricavi derivante da offerte televisive a pagamento. Per i soggetti di cui alla lettera f) del comma 2, l'entita' massima del contributo di cui al medesimo comma 2 e' stabilita entro il limite del 3 per mille dei ricavi. Ai fini dell'applicazione del presente comma, per «ricavi» si intendono i ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di societa' aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, come risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, dalle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione. 5. Salvo quanto previsto dal comma 2, le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14 luglio 2023 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 543, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»: «(Omissis) La delibera dell'Autorita' recante la proposta motivata di cui al periodo precedente e' sottoposta al Presidente del Consiglio dei ministri per l'approvazione, sentiti il Ministro delle comunicazioni e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, trascorso il quale la delibera diventa esecutiva». - Si riporta Il testo dell'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»: «66. In sede di prima applicazione, per l'anno 2006, l'entita' della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e' fissata in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalita' della contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera». - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, recante «Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno»: «Art. 2. - 1. Per "organismo di gestione collettiva" si intende un soggetto, ivi compresa la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) disciplinata dagli articoli 180 e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dalla legge 9 gennaio 2008, n. 2, che, come finalita' unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di piu' di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che soddisfi uno o entrambi i seguenti requisiti: a) e' detenuto o controllato dai propri membri; b) non persegue fini di lucro. 2. Per "entita' di gestione indipendente" si intende, fermo restando quanto previsto dall'articolo 180, della legge 22 aprile 1941, n. 633, un soggetto che, come finalita' unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di piu' di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che soddisfi entrambi i seguenti requisiti: a) non e' detenuta ne' controllata, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti; b) persegue fini di lucro. 3. Per "titolare dei diritti" si intende qualsiasi persona o entita', diversa da un organismo di gestione collettiva, che detiene diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore o a cui, in base a un accordo per lo sfruttamento dei diritti o alla legge, spetta una parte dei proventi. 4. Per "membro di un organismo di gestione collettiva" si intende un titolare dei diritti o un'entita' che rappresenta i titolari dei diritti, compresi altri organismi di gestione collettiva e associazioni di titolari di diritti, e che soddisfa i requisiti di adesione dell'organismo di gestione collettiva ed e' stato ammesso da questo. 5. Per "licenza multiterritoriale" si intende una licenza che abbia ad oggetto la riproduzione o la comunicazione attraverso reti di comunicazione elettroniche di un'opera musicale per il territorio di piu' di uno Stato dell'Unione europea. 6. Per "diritti su opere musicali online" si intendono: tutti i diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico su opere musicali diffuse attraverso reti di comunicazione elettronica online». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 65, della sopracitata legge 23 dicembre 2005, n. 266: «65. A decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorita'. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive». - Il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, reca «Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse.». - Per i riferimenti normativi di cui all'articolo 7, comma 4, si vedano le note all'articolo 7, comma 2.