Art. 7 
 
            Norme in materia di personale dell'Autorita' 
                     e disposizioni finanziarie 
 
  1. In ragione delle nuove competenze  attribuite  all'Autorita'  ai
sensi  della  presente  legge,  la  relativa   pianta   organica   e'
incrementata di 10 unita', di cui 1 unita' di livello dirigenziale, 8
unita' di ruolo di funzionari della carriera direttiva e 1 unita'  di
impiegati della carriera operativa, con deliberazione della  medesima
Autorita', adottata secondo la procedura di cui all'articolo 1, comma
543, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  2. Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1,  nel  limite  massimo  di
1.012.545 euro per l'anno  2023,  1.075.196  euro  per  l'anno  2024,
1.128.703 euro per l'anno  2025,  1.184.357  euro  per  l'anno  2026,
1.240.380 euro per l'anno  2027,  1.298.538  euro  per  l'anno  2028,
1.376.938 euro per l'anno  2029,  1.443.339  euro  per  l'anno  2030,
1.516.710 euro per l'anno 2031 e 1.651.207  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2032, agli  ulteriori  oneri  derivanti  dallo  svolgimento
delle funzioni attribuite all'Autorita'  dalla  presente  legge,  nel
limite di 780.527 euro per l'anno 2023, 795.038 euro per l'anno 2024,
829.139 euro per l'anno 2025, 864.608 euro per l'anno  2026,  900.382
euro per l'anno 2027, 937.521 euro per l'anno 2028, 986.898 euro  per
l'anno 2029, 1.029.169 euro  per  l'anno  2030,  1.075.717  euro  per
l'anno 2031 e 1.159.043 euro annui a decorrere dall'anno 2032, e agli
oneri per la realizzazione, il funzionamento e la manutenzione  della
piattaforma tecnologica di cui all'articolo 6, comma 2, nel limite di
250.000 euro per l'anno 2023 e di  100.000  euro  annui  a  decorrere
dall'anno  2024,  si  provvede  mediante  un  contributo   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 66, della legge  23  dicembre  2005,  n.  266,
posto a carico dei seguenti soggetti: 
    a) titolari dei diritti delle opere cinematografiche; 
    b) titolari dei diritti delle opere audiovisive e musicali; 
    c) titolari dei diritti su format televisivi; 
    d) titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi; 
    e) fornitori di servizi di media; 
    f) organismi  di  gestione  collettiva  ed  entita'  di  gestione
indipendenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo  15  marzo
2017, n. 35. 
  3.  L'Autorita',  con  propria  deliberazione,  adottata  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 65, della legge  23  dicembre  2005,  n.  266,
stabilisce i termini e le modalita' di versamento del  contributo  di
cui  al  comma  2  e  determina  l'entita'  minima  e  massima  della
contribuzione  entro  i  limiti  indicati  al  comma  4,  assicurando
l'integrale copertura degli oneri di cui al comma 2. Per l'anno  2023
la deliberazione di cui al primo periodo e' adottata  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge  e  il
relativo versamento deve essere previsto entro  i  successivi  trenta
giorni. 
  4. Per i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma  2,
l'entita' massima del contributo  di  cui  al  medesimo  comma  2  e'
stabilita entro il limite del 3 per mille dei ricavi derivanti  dalla
commercializzazione dei relativi diritti. Per i soggetti di cui  alla
citata lettera d) l'entita' del contributo e' definita tenendo  conto
di quanto eventualmente gia' versato ai sensi del decreto legislativo
9 gennaio 2008, n. 9. Per i soggetti di cui alla lettera e) del comma
2, l'entita' massima del contributo previsto dall'articolo  1,  comma
66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' elevata al 3  per  mille
solo per la  quota  di  ricavi  derivante  da  offerte  televisive  a
pagamento. Per i soggetti  di  cui  alla  lettera  f)  del  comma  2,
l'entita' massima del contributo  di  cui  al  medesimo  comma  2  e'
stabilita entro il limite  del  3  per  mille  dei  ricavi.  Ai  fini
dell'applicazione del presente comma, per  «ricavi»  si  intendono  i
ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche  se  contabilizzati
nei bilanci di societa' aventi sede all'estero,  relativi  al  valore
della produzione, come risultante dall'ultimo bilancio  di  esercizio
approvato ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale
bilancio, dalle  omologhe  voci  di  altre  scritture  contabili  che
attestino il valore complessivo della produzione. 
  5. Salvo quanto previsto dal comma 2, le amministrazioni  pubbliche
competenti   provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti
dall'attuazione  della  presente  legge   con   le   risorse   umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 14 luglio 2023 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1,  comma  543,
          secondo periodo, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,
          recante  «Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio
          annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge   finanziaria
          2007)»: 
                «(Omissis) 
                La  delibera  dell'Autorita'  recante   la   proposta
          motivata di cui al  periodo  precedente  e'  sottoposta  al
          Presidente del Consiglio dei ministri  per  l'approvazione,
          sentiti il  Ministro  delle  comunicazioni  e  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, entro il termine  di  trenta
          giorni dal ricevimento,  trascorso  il  quale  la  delibera
          diventa esecutiva». 
              - Si riporta Il testo dell'articolo 1, comma 66,  della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante  «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2006)»: 
                «66. In sede di prima applicazione, per l'anno  2006,
          l'entita'  della  contribuzione  a  carico   dei   soggetti
          operanti   nel   settore   delle   comunicazioni   di   cui
          all'articolo 2,  comma  38,  lettera  b),  della  legge  14
          novembre 1995, n. 481, e' fissata in  misura  pari  all'1,5
          per  mille  dei  ricavi  risultanti  dall'ultimo   bilancio
          approvato prima della  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge.  Per  gli   anni   successivi,   eventuali
          variazioni   della   misura   e   delle   modalita'   della
          contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' per le
          garanzie nelle comunicazioni ai sensi  del  comma  65,  nel
          limite massimo del 2 per mille dei  ricavi  risultanti  dal
          bilancio  approvato  precedentemente  alla  adozione  della
          delibera». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2017, n. 35, recante «Attuazione della
          direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei  diritti
          d'autore e dei diritti  connessi  e  sulla  concessione  di
          licenze multiterritoriali per i diritti su  opere  musicali
          per l'uso online nel mercato interno»: 
                «Art. 2. - 1. Per "organismo di gestione  collettiva"
          si intende un soggetto, ivi compresa la  Societa'  italiana
          degli autori ed editori (SIAE) disciplinata dagli  articoli
          180 e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633, e  dalla
          legge 9 gennaio 2008, n. 2, che,  come  finalita'  unica  o
          principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai
          diritti d'autore per conto di piu' di un titolare  di  tali
          diritti, a vantaggio collettivo di questi, e  che  soddisfi
          uno o entrambi i seguenti requisiti: 
                  a) e' detenuto o controllato dai propri membri; 
                  b) non persegue fini di lucro. 
                2. Per "entita' di gestione indipendente" si intende,
          fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  180,  della
          legge 22  aprile  1941,  n.  633,  un  soggetto  che,  come
          finalita' unica o principale, gestisce diritti  d'autore  o
          diritti connessi ai diritti d'autore per conto di  piu'  di
          un titolare di tali  diritti,  a  vantaggio  collettivo  di
          questi, e che soddisfi entrambi i seguenti requisiti: 
                  a) non e' detenuta ne' controllata, direttamente  o
          indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari  dei
          diritti; 
                  b) persegue fini di lucro. 
                3. Per "titolare dei diritti"  si  intende  qualsiasi
          persona o entita', diversa  da  un  organismo  di  gestione
          collettiva, che detiene diritti d'autore o diritti connessi
          ai diritti d'autore o a cui, in base a un  accordo  per  lo
          sfruttamento dei diritti o alla legge, spetta una parte dei
          proventi. 
                4.  Per  "membro  di   un   organismo   di   gestione
          collettiva" si intende un titolare dei diritti o un'entita'
          che rappresenta i  titolari  dei  diritti,  compresi  altri
          organismi di gestione collettiva e associazioni di titolari
          di  diritti,  e  che  soddisfa  i  requisiti  di   adesione
          dell'organismo di gestione collettiva ed e'  stato  ammesso
          da questo. 
                5. Per "licenza  multiterritoriale"  si  intende  una
          licenza  che  abbia  ad  oggetto  la  riproduzione   o   la
          comunicazione attraverso reti di comunicazione elettroniche
          di un'opera musicale per il territorio di piu' di uno Stato
          dell'Unione europea. 
                6.  Per  "diritti  su  opere  musicali   online"   si
          intendono: tutti i diritti di riproduzione e  comunicazione
          al pubblico su opere musicali diffuse  attraverso  reti  di
          comunicazione elettronica online». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 65,  della
          sopracitata legge 23 dicembre 2005, n. 266: 
                «65.  A  decorrere  dall'anno  2007   le   spese   di
          funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e
          la borsa (CONSOB),  dell'Autorita'  per  la  vigilanza  sui
          lavori  pubblici,  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
          comunicazioni e della Commissione di  vigilanza  sui  fondi
          pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per  la
          parte non coperta da finanziamento a  carico  del  bilancio
          dello Stato, secondo  modalita'  previste  dalla  normativa
          vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria
          deliberazione  da  ciascuna  Autorita',  nel  rispetto  dei
          limiti massimi previsti  per  legge,  versate  direttamente
          alle medesime Autorita'. Le  deliberazioni,  con  le  quali
          sono fissati anche i termini e le modalita' di  versamento,
          sono sottoposte al Presidente del Consiglio  dei  ministri,
          sentito il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  per
          l'approvazione con proprio decreto entro venti  giorni  dal
          ricevimento.  Decorso  il  termine  di  venti  giorni   dal
          ricevimento senza che siano state  formulate  osservazioni,
          le deliberazioni adottate  dagli  organismi  ai  sensi  del
          presente comma divengono esecutive». 
              - Il decreto legislativo 9 gennaio  2008,  n.  9,  reca
          «Disciplina della titolarita' e  della  commercializzazione
          dei diritti audiovisivi sportivi  e  relativa  ripartizione
          delle risorse.». 
              - Per i riferimenti normativi di  cui  all'articolo  7,
          comma 4, si vedano le note all'articolo 7, comma 2.