Art. 10 Disposizioni transitorie 1. Il presente decreto non si applica ai progetti la cui procedura di autorizzazione e' stata avviata prima del 10 agosto 2023. 2. L'articolo 8 si applica solo agli appalti per i quali e' stato inviato l'avviso di indizione di gara dopo il 10 agosto 2023 ovvero, qualora esso non sia previsto, laddove l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore abbia avviato la procedura di appalto dopo il 10 agosto 2023. 3. L'articolo 8 non si applica agli organismi comuni istituiti prima del 9 agosto 2021, se le procedure di appalto di tali organismi continuano a essere disciplinate dal diritto applicabile a tale data. 4. Alle modifiche dell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, si provvede secondo le modalita' previste dall'articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Note all'art. 10: - Si riporta l'art. 36 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234: «Art. 36 (Adeguamenti tecnici e atti di esecuzione dell'Unione europea). - 1. Alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea gia' recepiti o gia' efficaci nell'ordinamento nazionale, e' data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei. 1-bis. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e per le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la rispettiva normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della pertinente normativa europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione o provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.».