Art. 10 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Il presente decreto non si applica ai progetti la cui  procedura
di autorizzazione e' stata avviata prima del 10 agosto 2023. 
  2. L'articolo 8 si applica solo agli appalti per i quali  e'  stato
inviato l'avviso di indizione di gara dopo il 10 agosto 2023  ovvero,
qualora   esso   non   sia   previsto,   laddove    l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore abbia avviato la  procedura  di
appalto dopo il 10 agosto 2023. 
  3. L'articolo 8 non si  applica  agli  organismi  comuni  istituiti
prima del 9 agosto 2021, se le procedure di appalto di tali organismi
continuano a essere disciplinate dal diritto applicabile a tale data. 
  4. Alle modifiche dell'allegato 1, che costituisce parte integrante
del presente decreto,  si  provvede  secondo  le  modalita'  previste
dall'articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta l'art. 36 della citata legge  24  dicembre
          2012, n. 234: 
                «Art. 36 (Adeguamenti tecnici e  atti  di  esecuzione
          dell'Unione europea). - 1. Alle norme  dell'Unione  europea
          non autonomamente  applicabili,  che  modificano  modalita'
          esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di  direttive
          gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e  agli  atti  di
          esecuzione  non  autonomamente  applicabili,  adottati  dal
          Consiglio dell'Unione europea o dalla  Commissione  europea
          in esecuzione di atti dell'Unione europea gia'  recepiti  o
          gia'   efficaci   nell'ordinamento   nazionale,   e'   data
          attuazione, nelle materie  di  cui  all'art.  117,  secondo
          comma,  della  Costituzione,  con  decreto   del   Ministro
          competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
          al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro  per
          gli affari europei. 
                1-bis. In relazione a quanto disposto dall'art.  117,
          quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al
          presente articolo possono essere adottati nelle materie  di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  Province
          autonome di Trento e di Bolzano al fine  di  porre  rimedio
          all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione
          a norme dell'Unione europea. In tale caso, i  provvedimenti
          statali adottati si applicano, per  le  regioni  e  per  le
          province autonome nelle quali non sia ancora in  vigore  la
          rispettiva  normativa  di  attuazione,  a  decorrere  dalla
          scadenza  del  termine  stabilito  per  l'attuazione  della
          pertinente normativa europea e perdono  comunque  efficacia
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  normativa   di
          attuazione di ciascuna  regione  o  provincia  autonoma.  I
          provvedimenti recano l'esplicita indicazione  della  natura
          sostitutiva del potere esercitato e del carattere  cedevole
          delle disposizioni in essi contenute.».