Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
    a) «decisione di autorizzazione»: la  decisione  o  la  serie  di
decisioni, adottate simultaneamente o successivamente dalle autorita'
competenti,   a   esclusione   delle   autorita'   amministrative   e
giurisdizionali competenti a conoscere dei ricorsi, che  stabiliscono
se il promotore di un progetto ha diritto a  realizzare  il  progetto
nell'area  geografica  interessata,  fatte  salve   altre   decisioni
eventualmente  adottate  nell'ambito  di  una  procedura  di  ricorso
amministrativo o giurisdizionale; 
    b) «procedura di autorizzazione»: qualsiasi procedura da  seguire
in relazione a un progetto che rientra  nell'ambito  di  applicazione
del  presente  decreto  al  fine  di   ottenere   la   decisione   di
autorizzazione richiesta dall'autorita' o dalle autorita',  ai  sensi
del diritto nazionale  o  dell'Unione  europea,  ad  eccezione  della
programmazione  territoriale  e  urbana,  delle  procedure   relative
all'aggiudicazione di appalti pubblici, e delle iniziative intraprese
a livello strategico che non riguardano un progetto specifico,  quali
le valutazioni ambientali strategiche, la pianificazione pubblica del
bilancio e i piani di trasporto nazionali o regionali; 
    c)  «progetto»:  una  proposta  di  costruzione,  adeguamento   o
modifica di una determinata sezione dell'infrastruttura di trasporto,
che mira a migliorare la capacita', la sicurezza  e  l'efficienza  di
tale infrastruttura e la  cui  realizzazione  deve  essere  approvata
mediante una decisione di autorizzazione; 
    d)  «progetto  transfrontaliero»:  un  progetto  riguardante  una
sezione transfrontaliera tra due o piu' Stati membri; 
    e) «promotore del progetto»:  il  richiedente  una  decisione  di
autorizzazione relativa  alla  realizzazione  di  un  progetto  o  la
pubblica autorita' che da' avvio a un progetto; 
    f)  «autorita'  designata»:  l'autorita'  o  le   autorita'   che
rappresentano il punto di contatto per il promotore  del  progetto  e
che  facilitano  il  trattamento  efficiente  e   strutturato   delle
procedure di autorizzazioni in conformita' al presente decreto; 
    g) «autorita' comune»: un'autorita' istituita di  comune  accordo
tra  due  o  piu'  Stati  membri  per  facilitare  le  procedure   di
autorizzazione relative ai  progetti  transfrontalieri,  comprese  le
autorita' comuni istituite da  autorita'  designate  qualora  a  tali
autorita' designate  sia  stato  conferito  il  potere  di  istituire
autorita' comuni.