Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) «decisione di autorizzazione»: la decisione o la serie di decisioni, adottate simultaneamente o successivamente dalle autorita' competenti, a esclusione delle autorita' amministrative e giurisdizionali competenti a conoscere dei ricorsi, che stabiliscono se il promotore di un progetto ha diritto a realizzare il progetto nell'area geografica interessata, fatte salve altre decisioni eventualmente adottate nell'ambito di una procedura di ricorso amministrativo o giurisdizionale; b) «procedura di autorizzazione»: qualsiasi procedura da seguire in relazione a un progetto che rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto al fine di ottenere la decisione di autorizzazione richiesta dall'autorita' o dalle autorita', ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione europea, ad eccezione della programmazione territoriale e urbana, delle procedure relative all'aggiudicazione di appalti pubblici, e delle iniziative intraprese a livello strategico che non riguardano un progetto specifico, quali le valutazioni ambientali strategiche, la pianificazione pubblica del bilancio e i piani di trasporto nazionali o regionali; c) «progetto»: una proposta di costruzione, adeguamento o modifica di una determinata sezione dell'infrastruttura di trasporto, che mira a migliorare la capacita', la sicurezza e l'efficienza di tale infrastruttura e la cui realizzazione deve essere approvata mediante una decisione di autorizzazione; d) «progetto transfrontaliero»: un progetto riguardante una sezione transfrontaliera tra due o piu' Stati membri; e) «promotore del progetto»: il richiedente una decisione di autorizzazione relativa alla realizzazione di un progetto o la pubblica autorita' che da' avvio a un progetto; f) «autorita' designata»: l'autorita' o le autorita' che rappresentano il punto di contatto per il promotore del progetto e che facilitano il trattamento efficiente e strutturato delle procedure di autorizzazioni in conformita' al presente decreto; g) «autorita' comune»: un'autorita' istituita di comune accordo tra due o piu' Stati membri per facilitare le procedure di autorizzazione relative ai progetti transfrontalieri, comprese le autorita' comuni istituite da autorita' designate qualora a tali autorita' designate sia stato conferito il potere di istituire autorita' comuni.