Art. 3 
 
                        Carattere prioritario 
 
  1. Tutte le autorita', comprese le autorita'  designate,  coinvolte
nella   procedura   di    autorizzazione,    esclusi    gli    organi
giurisdizionali,  accordano  priorita'  ai  progetti  che   rientrano
nell'ambito di applicazione del presente decreto. 
  2. Quando la disciplina nazionale prevede procedure  specifiche  di
autorizzazione di progetti a carattere prioritario,  dette  procedure
si applicano, fatti salvi gli obiettivi,  i  requisiti  e  i  termini
previsti  dal  presente  decreto,  anche   ai   progetti   rientranti
nell'ambito di applicazione del medesimo decreto.