Art. 3 Carattere prioritario 1. Tutte le autorita', comprese le autorita' designate, coinvolte nella procedura di autorizzazione, esclusi gli organi giurisdizionali, accordano priorita' ai progetti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto. 2. Quando la disciplina nazionale prevede procedure specifiche di autorizzazione di progetti a carattere prioritario, dette procedure si applicano, fatti salvi gli obiettivi, i requisiti e i termini previsti dal presente decreto, anche ai progetti rientranti nell'ambito di applicazione del medesimo decreto.