Art. 4 
 
                         Autorita' designata 
 
  1. Le autorita' designate ai sensi del  presente  decreto  sono  le
direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
competenti in materia di: 
    a) infrastrutture di trasporto stradale e autostradale; 
    b) infrastrutture di trasporto ferroviario; 
    c)  infrastrutture  di  trasporto  nel  settore  interportuale  e
logistico e a favore dell'intermodalita'; 
    d) infrastrutture di trasporto pubblico locale e urbano; 
    e) infrastrutture  di  trasporto  marittimo  e  per  vie  d'acqua
interne; 
    f) interventi previsti da leggi speciali. 
  2. Per  quanto  riguarda  le  infrastrutture  di  trasporto  aereo,
l'autorita'  designata  ai  sensi  del  presente  decreto  e'  l'Ente
nazionale  per  l'aviazione  civile  (ENAC).  L'ENAC  e'   tenuto   a
comunicare alla competente direzione  generale  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ogni attivita' svolta in  qualita'  di
autorita' designata. 
  3.  Laddove  per  uno  specifico  progetto   sia   individuato   un
Commissario straordinario  nominato  ai  sensi  dell'articolo  4  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  14  giugno  2019,  n.  55,  l'autorita'  designata   e'
individuata nel Commissario straordinario. 
  4. L'identita' dell'autorita' designata  per  ciascun  progetto  e'
indicata sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti. 
  5. L'autorita' designata: 
    a) e'  il  punto  di  contatto  principale  per  le  informazioni
destinate al promotore del progetto e ad altre  pertinenti  autorita'
coinvolte nella procedura di autorizzazione relativa a un determinato
progetto; 
    b) vigila sul calendario della procedura di autorizzazione  e  in
particolare  registra  qualsiasi   proroga   del   termine   di   cui
all'articolo 5, comma 1; 
    c)  fornisce  al  promotore  del  progetto,  su   richiesta,   le
indicazioni per la trasmissione di tutte le informazioni e  di  tutta
la documentazione pertinenti, comprese tutte  le  autorizzazioni,  le
decisioni e i  pareri  che  devono  essere  ottenuti  ai  fini  della
decisione di autorizzazione; 
    d)  garantisce  che  il  promotore  del  progetto  sia  informato
dell'adozione della decisione di autorizzazione; 
    e) puo' fornire orientamenti al promotore del progetto per quanto
concerne le informazioni e i documenti supplementari  da  trasmettere
nel caso in cui l'istanza di cui all'articolo 6, comma 1,  sia  stata
rigettata. 
  6. Quanto previsto al comma 5 non pregiudica  le  competenze  delle
altre autorita' coinvolte nella procedura di  autorizzazione  ne'  la
possibilita' per il promotore  del  progetto  di  contattare  singole
autorita' riguardo a specifiche autorizzazioni o pareri  che  formano
parte della decisione di autorizzazione. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per l'art. 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32
          (Disposizioni urgenti  per  il  rilancio  del  settore  dei
          contratti pubblici, per  l'accelerazione  degli  interventi
          infrastrutturali,   di   rigenerazione    urbana    e    di
          ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con
          modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,  si  veda
          nelle note alle premesse.