Art. 5 
 
              Durata della procedura di autorizzazione 
 
  1. La durata della procedura di autorizzazione non e'  superiore  a
quattro anni dal suo inizio stabilito ai sensi dell'articolo 6, comma
1. 
  2. Il periodo di quattro anni di cui al comma 1 non pregiudica  gli
obblighi derivanti dal diritto internazionale e dell'Unione europea e
non comprende i periodi necessari per avviare  procedure  di  ricorso
amministrativo e ricorsi giurisdizionali, nonche'  qualunque  periodo
necessario ad attuare ogni decisione o misura che ne deriva. 
  3. Il periodo di quattro anni di cui al comma 1 non  pregiudica  il
diritto  di  prevedere  che  la  procedura  di   autorizzazione   sia
completata tramite un atto legislativo statale,  regionale,  o  delle
province autonome, nel qual caso il termine e'  sospeso  a  decorrere
dalla presentazione del disegno di legge e fino alla  sua  definitiva
approvazione. 
  4.  Puo'  essere  concessa  dall'autorita'  designata  una  proroga
adeguata al periodo di quattro  anni  di  cui  al  comma  1  in  casi
debitamente motivati. La durata della proroga e' stabilita  caso  per
caso, e' debitamente  motivata  ed  e'  limitata  al  solo  scopo  di
completare la procedura di  rilascio  delle  autorizzazioni  e  della
decisione di autorizzazione. Quando  tale  proroga  e'  concessa,  il
promotore  del  progetto  e'  informato   delle   ragioni   di   tale
concessione. Un'ulteriore  proroga  puo'  essere  concessa  una  sola
volta, alle stesse condizioni. 
  5.  Non  sussiste  la  responsabilita'  dell'autorita'   designata,
nonche' delle autorita' coinvolte nella procedura di  autorizzazione,
allorche' il periodo di quattro anni di cui al comma 1,  prorogato  a
norma del comma  4,  non  sia  rispettato,  qualora  il  ritardo  sia
attribuibile al promotore del progetto.