Art. 6 
 
                     Procedura di autorizzazione 
 
  1. Il promotore trasmette il progetto all'autorita' designata o, se
del caso, all'autorita' comune istituita in conformita'  all'articolo
7, comma 2. Il termine di cui  all'articolo  5,  comma  1,  inizia  a
decorrere dalla data di ricevimento del progetto. Qualora il progetto
non soddisfi il livello di dettaglio delle informazioni  previsto  al
comma 2, lettera a), l'istanza e' rigettata  mediante  una  decisione
debitamente  motivata  entro  quattro  mesi  dal  ricevimento,  salvo
termini piu' stringenti previsti dalla normativa vigente. 
  2. Le autorita' designate garantiscono che i promotori dei progetti
ricevano informazioni generali che fungano  da  orientamenti  per  la
trasmissione di cui al comma 1,  in  funzione,  se  del  caso,  della
modalita' di trasporto  interessata,  contenenti  informazioni  sulle
autorizzazioni, decisioni e pareri che possono essere  necessari  per
l'attuazione di un progetto.  Tali  informazioni,  per  ogni  parere,
decisione o autorizzazione, comprendono quanto segue: 
    a) informazioni generali relative all'ambito di applicazione e al
livello di dettaglio delle informazioni da  trasmettere  a  cura  del
promotore del progetto; 
    b) i termini applicabili o, in loro assenza, termini indicativi; 
    c) i recapiti delle autorita' e delle parti interessate che  sono
di  norma  coinvolte  nelle  consultazioni   collegate   alle   varie
autorizzazioni, decisioni e ai vari pareri. 
  3. Tali informazioni devono essere facilmente accessibili a tutti i
promotori  dei  progetti,  anche  attraverso  portali  d'informazione
elettronici. 
  4. Una  volta  che  il  promotore  del  progetto  ha  completato  e
presentato il  fascicolo  della  domanda  relativo  al  progetto,  la
decisione di autorizzazione e'  adottata  entro  il  termine  di  cui
all'articolo 5, comma 1, salvo le proroghe  di  cui  all'articolo  5,
comma 4. 
  5.  Le  autorita'  coinvolte  nella  procedura  di   autorizzazione
comunicano  all'autorita'   designata   l'avvenuto   rilascio   delle
autorizzazioni, delle decisioni e dei pareri richiesti. 
  6. La procedura di autorizzazione prevista dal presente decreto non
pregiudica  l'osservanza  dei   requisiti   stabiliti   dal   diritto
internazionale e dell'Unione europea, ivi  compresi  i  requisiti  in
materia di tutela ambientale e della salute umana e non  comporta  un
abbassamento degli standard destinati ad evitare, prevenire,  ridurre
o controbilanciare gli effetti negativi sull'ambiente.