Art. 7 Coordinamento delle procedure transfrontaliere di autorizzazione 1. Per i progetti transfrontalieri, l'autorita' designata coopera con le autorita' designate degli altri Stati membri interessati dal progetto al fine di coordinare i propri calendari e concordare un calendario comune relativamente alla procedura di autorizzazione, nella misura in cui tale coordinamento dei calendari e la definizione di tale calendario comune siano possibili e appropriati, tenuto conto del grado di preparazione o di maturita' del progetto transfrontaliero, garantendo anche gli adempimenti in materia di impatto ambientale transfrontaliero previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Per i progetti di cui al comma 1 puo' essere istituita un'autorita' comune. 3. Le autorita' designate informano i coordinatori europei, designati ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1315/2013, in merito alle procedure di autorizzazione, anche al fine di facilitare i contatti tra le autorita' designate nell'ambito delle procedure di autorizzazione relative a progetti che riguardano due o piu' Stati membri. In caso di mancata osservanza del termine di cui all'articolo 5, comma 1, su richiesta dei coordinatori europei interessati, le autorita' designate forniscono informazioni sulle misure adottate o che prevedono di adottare per permettere la conclusione della procedura di autorizzazione con il minor ritardo possibile.
Note all'art. 7: - Per i riferimenti del decreto legislativo 3 agosto 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), si veda nelle note alle premesse. - Si riporta l'art. 45, del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE: «Art. 45 (Coordinamento dei corridoi della rete centrale). - 1. Al fine di facilitare la realizzazione coordinata dei corridoi della rete centrale, del sistema ERTMS e delle autostrade del mare, la Commissione, d'intesa con gli Stati membri interessati e previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio, designa uno o piu' "coordinatori europei". 2. Il coordinatore europeo e' scelto, in particolare, in funzione della sua conoscenza delle questioni relative ai trasporti nonche' al finanziamento e/o alla valutazione socioeconomica e ambientale dei grandi progetti, oltre che della sua esperienza nell'ambito delle istituzioni europee. 3. La decisione della Commissione sulla nomina del coordinatore europeo precisa le modalita' di svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 5. 4. Il coordinatore europeo agisce in nome e per conto della Commissione, che assicura la necessaria assistenza di segreteria. L'incarico del coordinatore europeo si riferisce rispettivamente ad un unico corridoio della rete centrale, o all'attuazione dell'ERTMS, o alla realizzazione delle autostrade del mare. 5. Il coordinatore europeo: a) sostiene la realizzazione coordinata del corridoio della rete centrale e in particolare la tempestiva attuazione del piano di lavoro per il singolo corridoio in questione; b) redige il piano di lavoro relativo al corridoio di concerto con gli Stati membri e ne controlla l'attuazione; c) consulta il Forum del corridoio in relazione al piano di lavoro e relativa realizzazione; d) riferisce agli Stati membri, alla Commissione e, se opportuno, a tutti gli altri soggetti direttamente coinvolti nello sviluppo del corridoio della rete centrale su eventuali difficolta' incontrate e, soprattutto quando e' impedito lo sviluppo di un corridoio, al fine di contribuire a trovare le soluzioni appropriate; e) redige ogni anno una relazione per il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri interessati in merito ai progressi ottenuti nella realizzazione del corridoio in questione; f) esamina la domanda di servizi di trasporto, le possibilita' di finanziamento degli investimenti, i passi da intraprendere e le condizioni da soddisfare per facilitare l'accesso alle forme di finanziamento e formula raccomandazioni adeguate. 6. Il coordinatore europeo puo' consultare, insieme agli Stati membri interessati, le autorita' regionali e locali, gli operatori dei trasporti, gli utenti dei trasporti e i rappresentanti della societa' civile, in relazione al piano di lavoro e alla sua realizzazione. 7. Gli Stati membri interessati cooperano con il coordinatore europeo e gli forniscono le informazioni necessarie per l'esecuzione dei compiti specificati nel presente articolo, incluse anche le informazioni concernenti lo sviluppo dei corridoi, presenti negli eventuali piani nazionali infrastrutturali. 8. Fatte salve le procedure applicabili stabilite dal diritto dell'Unione e nazionale, la Commissione puo' chiedere il parere del coordinatore europeo al momento dell'esame delle domande di finanziamento dell'Unione concernenti i corridoi della rete centrale per i quali il coordinatore e' responsabile, al fine di garantire la coerenza e l'avanzamento di ciascun corridoio. 9. Qualora il coordinatore europeo non sia in grado di svolgere il proprio mandato in modo soddisfacente e in conformita' dei requisiti di cui al presente articolo, la Commissione puo', d'intesa con gli Stati membri interessati, porre fine in qualsiasi momento al suo mandato. Puo' essere nominato un sostituto in conformita' della procedura di cui al paragrafo 1.».