Art. 7 
 
  Coordinamento delle procedure transfrontaliere di autorizzazione 
 
  1. Per i progetti transfrontalieri, l'autorita'  designata  coopera
con le autorita' designate degli altri Stati membri  interessati  dal
progetto al fine di coordinare i propri  calendari  e  concordare  un
calendario comune relativamente  alla  procedura  di  autorizzazione,
nella misura in cui tale coordinamento dei calendari e la definizione
di tale calendario comune siano possibili e appropriati, tenuto conto
del   grado   di   preparazione   o   di   maturita'   del   progetto
transfrontaliero, garantendo anche  gli  adempimenti  in  materia  di
impatto ambientale transfrontaliero previsti dal decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152. 
  2. Per  i  progetti  di  cui  al  comma  1  puo'  essere  istituita
un'autorita' comune. 
  3.  Le  autorita'  designate  informano  i  coordinatori   europei,
designati  ai  sensi  dell'articolo  45  del  regolamento   (UE)   n.
1315/2013, in merito alle procedure di autorizzazione, anche al  fine
di facilitare i contatti tra le autorita' designate nell'ambito delle
procedure di autorizzazione relative a progetti che riguardano due  o
piu' Stati membri. In caso di mancata osservanza del termine  di  cui
all'articolo 5,  comma  1,  su  richiesta  dei  coordinatori  europei
interessati, le autorita'  designate  forniscono  informazioni  sulle
misure adottate  o  che  prevedono  di  adottare  per  permettere  la
conclusione della procedura di autorizzazione con  il  minor  ritardo
possibile. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per i riferimenti del decreto  legislativo  3  agosto
          2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              -  Si  riporta  l'art.  45,  del  regolamento  (UE)  n.
          1315/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'11
          dicembre  2013,  sugli  orientamenti  dell'Unione  per   lo
          sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga
          la decisione n. 661/2010/UE: 
                «Art.  45  (Coordinamento  dei  corridoi  della  rete
          centrale). - 1. Al  fine  di  facilitare  la  realizzazione
          coordinata dei corridoi della rete  centrale,  del  sistema
          ERTMS e delle autostrade del mare, la Commissione, d'intesa
          con gli Stati membri interessati e previa consultazione del
          Parlamento europeo e del  Consiglio,  designa  uno  o  piu'
          "coordinatori europei". 
                2. Il coordinatore europeo e' scelto, in particolare,
          in funzione della sua conoscenza delle  questioni  relative
          ai trasporti nonche' al finanziamento e/o alla  valutazione
          socioeconomica e ambientale dei grandi progetti, oltre  che
          della sua esperienza nell'ambito delle istituzioni europee. 
                3. La decisione della Commissione  sulla  nomina  del
          coordinatore europeo precisa le  modalita'  di  svolgimento
          dei compiti di cui al paragrafo 5. 
                4. Il coordinatore europeo agisce in nome e per conto
          della Commissione, che assicura la necessaria assistenza di
          segreteria.  L'incarico   del   coordinatore   europeo   si
          riferisce rispettivamente ad un unico corridoio della  rete
          centrale, o all'attuazione dell'ERTMS, o alla realizzazione
          delle autostrade del mare. 
                5. Il coordinatore europeo: 
                  a)  sostiene  la   realizzazione   coordinata   del
          corridoio  della  rete  centrale  e   in   particolare   la
          tempestiva attuazione del piano di lavoro  per  il  singolo
          corridoio in questione; 
                  b) redige il piano di lavoro relativo al  corridoio
          di  concerto  con  gli  Stati   membri   e   ne   controlla
          l'attuazione; 
                  c) consulta il Forum del corridoio in relazione  al
          piano di lavoro e relativa realizzazione; 
                  d) riferisce agli Stati membri, alla Commissione e,
          se opportuno,  a  tutti  gli  altri  soggetti  direttamente
          coinvolti nello sviluppo del corridoio della rete  centrale
          su eventuali difficolta' incontrate e,  soprattutto  quando
          e' impedito  lo  sviluppo  di  un  corridoio,  al  fine  di
          contribuire a trovare le soluzioni appropriate; 
                  e) redige ogni anno una relazione per il Parlamento
          europeo, il Consiglio, la Commissione e  gli  Stati  membri
          interessati  in  merito   ai   progressi   ottenuti   nella
          realizzazione del corridoio in questione; 
                  f) esamina la domanda di servizi di  trasporto,  le
          possibilita' di finanziamento degli investimenti,  i  passi
          da  intraprendere  e  le  condizioni  da   soddisfare   per
          facilitare l'accesso alle forme di finanziamento e  formula
          raccomandazioni adeguate. 
                6. Il coordinatore europeo puo'  consultare,  insieme
          agli Stati membri interessati,  le  autorita'  regionali  e
          locali,  gli  operatori  dei  trasporti,  gli  utenti   dei
          trasporti e i  rappresentanti  della  societa'  civile,  in
          relazione al piano di lavoro e alla sua realizzazione. 
                7. Gli Stati  membri  interessati  cooperano  con  il
          coordinatore  europeo  e  gli  forniscono  le  informazioni
          necessarie per l'esecuzione  dei  compiti  specificati  nel
          presente   articolo,   incluse   anche   le    informazioni
          concernenti  lo  sviluppo  dei  corridoi,  presenti   negli
          eventuali piani nazionali infrastrutturali. 
                8. Fatte salve le procedure applicabili stabilite dal
          diritto  dell'Unione  e  nazionale,  la  Commissione   puo'
          chiedere il parere  del  coordinatore  europeo  al  momento
          dell'esame  delle  domande  di  finanziamento   dell'Unione
          concernenti i corridoi della rete centrale per i  quali  il
          coordinatore e'  responsabile,  al  fine  di  garantire  la
          coerenza e l'avanzamento di ciascun corridoio. 
                9. Qualora il coordinatore europeo non sia  in  grado
          di svolgere il proprio mandato in modo soddisfacente  e  in
          conformita' dei requisiti di cui al presente  articolo,  la
          Commissione   puo',   d'intesa   con   gli   Stati   membri
          interessati,  porre  fine  in  qualsiasi  momento  al   suo
          mandato. Puo' essere nominato un sostituto  in  conformita'
          della procedura di cui al paragrafo 1.».