Art. 8 Appalti pubblici nell'ambito di progetti transfrontalieri 1. Qualora le procedure di appalto siano indette da un organismo comune nell'ambito di un progetto transfrontaliero, l'organismo comune applica il diritto nazionale vigente in materia di contratti pubblici di uno Stato membro. In deroga alle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, tale diritto e' determinato in conformita' all'articolo 39, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2014/24/UE o all'articolo 57, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2014/25/UE, a seconda del caso, salvo che sia altrimenti stabilito di comune accordo tra gli Stati membri partecipanti. Un tale accordo deve prevedere, in ogni caso, l'applicazione della legislazione nazionale vigente in materia di contratti pubblici di uno Stato membro per le procedure di appalto indette da un organismo comune. 2. Per un appalto pubblico indetto da una controllata di un organismo comune, la controllata applica il diritto nazionale di uno Stato membro. A tale riguardo, gli Stati membri interessati possono decidere che la controllata debba applicare il diritto nazionale applicabile all'organismo comune.
Note all'art. 8: - Per i riferimenti della direttiva n. 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta l'art. 39, paragrafo 5, lettera a), della citata direttiva 2014/24/UE: «Art. 39 (Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici di Stati membri diversi). - (Omissis) 5. Se piu' amministrazioni aggiudicatrici di diversi Stati membri hanno istituito un soggetto congiunto comprendendo i gruppi europei di cooperazione territoriale di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, o altri soggetti istituiti in base al diritto dell'Unione, le amministrazioni aggiudicatrici che partecipano, con una decisione dell'organo competente del soggetto congiunto, si accordano sulle norme nazionali applicabili alle procedure d'appalto di uno dei seguenti Stati membri: a) le disposizioni nazionali dello Stato membro nel quale il soggetto congiunto ha la sua sede sociale; (Omissis).». - Si riporta l'art. 57, paragrafo 5, lettera a), della citata direttiva 2014/25/UE: «Art. 57 (Appalti che coinvolgono enti aggiudicatori di Stati membri diversi). - (Omissis) 5. Se piu' enti aggiudicatori di diversi Stati membri hanno istituito un soggetto congiunto, inclusi i gruppi europei di cooperazione territoriale di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, o altri soggetti istituiti ai sensi del diritto dell'Unione, gli enti aggiudicatori che partecipano, con una decisione dell'organo competente del soggetto congiunto, si accordano sulle norme nazionali applicabili alle procedure d'appalto di uno dei seguenti Stati membri: a) le disposizioni nazionali dello Stato membro nel quale il soggetto congiunto ha la sua sede sociale; (Omissis).».