Art. 8 
 
      Appalti pubblici nell'ambito di progetti transfrontalieri 
 
  1. Qualora le procedure di appalto siano indette  da  un  organismo
comune  nell'ambito  di  un  progetto  transfrontaliero,  l'organismo
comune applica il diritto nazionale vigente in materia  di  contratti
pubblici di uno Stato membro. In deroga alle direttive  2014/24/UE  e
2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del  26  febbraio
2014, tale diritto e' determinato  in  conformita'  all'articolo  39,
paragrafo 5, lettera a), della direttiva  2014/24/UE  o  all'articolo
57, paragrafo 5, lettera a), della direttiva  2014/25/UE,  a  seconda
del caso, salvo che sia altrimenti stabilito di  comune  accordo  tra
gli Stati membri partecipanti. Un tale  accordo  deve  prevedere,  in
ogni caso, l'applicazione della  legislazione  nazionale  vigente  in
materia di contratti pubblici di uno Stato membro per le procedure di
appalto indette da un organismo comune. 
  2. Per un  appalto  pubblico  indetto  da  una  controllata  di  un
organismo comune, la controllata applica il diritto nazionale di  uno
Stato membro. A tale riguardo, gli Stati membri  interessati  possono
decidere che la controllata  debba  applicare  il  diritto  nazionale
applicabile all'organismo comune. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per i riferimenti della direttiva n.  2014/24/UE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 26  febbraio  2014,
          sugli  appalti  pubblici  e   che   abroga   la   direttiva
          2004/18/CE, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i  riferimenti  della  direttiva  2014/25/UE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del  26  febbraio  2014
          sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei  settori
          dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi
          postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE, si veda nelle
          note alle premesse. 
              - Si riporta l'art. 39, paragrafo 5, lettera a),  della
          citata direttiva 2014/24/UE: 
                «Art. 39  (Appalti  che  coinvolgono  amministrazioni
          aggiudicatrici di Stati membri diversi). - (Omissis) 
                5. Se piu' amministrazioni aggiudicatrici di  diversi
          Stati  membri  hanno  istituito   un   soggetto   congiunto
          comprendendo i gruppi europei di cooperazione  territoriale
          di cui al regolamento  (CE)  n.  1082/2006  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, o altri soggetti istituiti in base
          al diritto dell'Unione, le  amministrazioni  aggiudicatrici
          che partecipano, con una decisione  dell'organo  competente
          del soggetto congiunto, si accordano sulle norme  nazionali
          applicabili alle procedure d'appalto di  uno  dei  seguenti
          Stati membri: 
                  a) le disposizioni nazionali dello Stato membro nel
          quale il soggetto congiunto ha la sua sede sociale; 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 57, paragrafo 5, lettera a),  della
          citata direttiva 2014/25/UE: 
                «Art. 57 (Appalti che coinvolgono enti  aggiudicatori
          di Stati membri diversi). - (Omissis) 
                5. Se piu' enti aggiudicatori di diversi Stati membri
          hanno istituito un soggetto  congiunto,  inclusi  i  gruppi
          europei di cooperazione territoriale di cui al  regolamento
          (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, o
          altri soggetti istituiti ai sensi del diritto  dell'Unione,
          gli enti aggiudicatori che partecipano, con  una  decisione
          dell'organo competente del soggetto congiunto, si accordano
          sulle norme nazionali applicabili alle procedure  d'appalto
          di uno dei seguenti Stati membri: 
                  a) le disposizioni nazionali dello Stato membro nel
          quale il soggetto congiunto ha la sua sede sociale; 
                (Omissis).».