Art. 9 Relazione 1. Ogni due anni, e per la prima volta entro il 10 agosto 2026, il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, con le indicazioni fornite dalle autorita' designate e dalle autorita' comuni eventualmente istituite, trasmette alla Commissione europea una relazione contenente le seguenti informazioni: a) numero di procedure di autorizzazione che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto; b) durata media delle procedure di autorizzazione; c) numero di procedure di autorizzazione che hanno superato il termine; d) creazione di eventuali autorita' comuni durante il periodo di riferimento. 2. La relazione di cui al comma 1 e' trasmessa anche alle competenti Commissioni parlamentari.