Art. 9 
 
                              Relazione 
 
  1. Ogni due anni, e per la prima volta entro il 10 agosto 2026,  il
Dipartimento delle politiche europee della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, con le indicazioni fornite dalle autorita' designate  e
dalle  autorita'  comuni  eventualmente  istituite,  trasmette   alla
Commissione   europea   una   relazione   contenente   le    seguenti
informazioni: 
    a)  numero  di  procedure   di   autorizzazione   che   rientrano
nell'ambito di applicazione del presente decreto; 
    b) durata media delle procedure di autorizzazione; 
    c) numero di procedure di autorizzazione che  hanno  superato  il
termine; 
    d) creazione di eventuali autorita' comuni durante il periodo  di
riferimento. 
  2. La  relazione  di  cui  al  comma  1  e'  trasmessa  anche  alle
competenti Commissioni parlamentari.