Art. 2 
 
Disposizioni in materia di  integrazione  salariale  per  gli  operai
agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica 
 
  1. Al  fine  di  fronteggiare  eccezionali  situazioni  climatiche,
comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more
della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni  o
riduzioni dell'attivita' lavorativa effettuate nel  periodo  compreso
tra la data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e  il  31
dicembre 2023, il trattamento di cui all'articolo  8  della  legge  8
agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie  stagionali,  e'
riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso
di riduzione dell'attivita' lavorativa pari  alla  meta'  dell'orario
giornaliero contrattualmente previsto. 
  2. I periodi di trattamento di cui al comma 1 non sono  conteggiati
ai fini del raggiungimento della durata massima di  novanta  giornate
all'anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito
delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti al  citato  articolo
8. 
  3. In deroga all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457,  il
trattamento di cui ai commi  1  e  2  e'  concesso  dalla  sede  INPS
territorialmente competente ed e' erogato direttamente dall'Istituto. 
  4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 1,4 milioni
di  euro  per  l'anno  2023,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo sociale  per  occupazione  e  formazione  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2.