Art. 4 
 
     Disposizioni in materia di proroga di termini di versamento 
 
  1. Il contributo di solidarieta' di cui dell'articolo 1,  commi  da
115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, puo' essere  versato
entro  il  30  novembre  2023,  senza  applicazione  di  sanzioni   e
interessi, per la quota  parte  corrispondente  alla  differenza  tra
l'importo del contributo determinato ai sensi dell'articolo 1,  comma
116, della legge n. 197 del 2022,  e  l'importo  del  contributo  che
sarebbe  stato  determinato  in   applicazione   delle   disposizioni
dell'articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 2023, n.  34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, successivamente
abrogate. 
  2. All'articolo 8, comma 3, primo  periodo,  del  decreto-legge  30
marzo 2023, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
maggio 2023, n. 56, le parole: «31 luglio 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «30 ottobre 2023».