(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  1°
  GIUGNO 2023, N. 61 
 
  All'articolo 1: 
    al comma 1, le parole: «, che costituisce parte  integrante  del»
sono sostituite dalle seguenti: «annesso al»; 
    al comma 3, le parole: «e le trattenute»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e delle trattenute»; 
    al comma 4, dopo le parole: «dalle ingiunzioni» sono inserite  le
seguenti: «previste dal  testo  unico  delle  disposizioni  di  legge
relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato,»; 
    dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      «4-bis. Nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio
2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede  operativa
nel  territorio  dei  comuni  indicati  nell'allegato  1  annesso  al
presente decreto, il tasso di interesse di cui all'articolo 1,  comma
233, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' azzerato»; 
    al  comma  6,  terzo  periodo,  le   parole:   «,   non   trovano
applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano» e le
parole: «di cui al presente comma» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«sospesi ai sensi del presente comma»; 
    al comma 7, terzo periodo, dopo  le  parole:  «alle  ingiunzioni»
sono inserite le seguenti: «previste dal testo unico»; 
    al comma 11: 
      al primo periodo, le  parole:  «,  nonche'  alle  province  dei
predetti  comuni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nonche'  alle
province nel cui territorio si trovano i predetti comuni»; 
      al secondo periodo, le parole: «pari a  1.050.000,00  euro  per
ciascuno de gli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti:  «,
pari a 1.050.000 euro per ciascuno de gli anni 2023 e 2024,»; 
    al comma 12: 
      al primo periodo, le parole: «per energia reti» sono sostituite
dalle seguenti: «per  energia,  reti»  e  le  parole:  «ovvero  degli
importi» sono sostituite dalle seguenti «e degli importi»; 
      al secondo periodo,  la  parola:  «distribuito»  e'  sostituita
dalla seguente: «distribuito»; 
    al comma 13, dopo le parole: «commi 4, 8  e  9»  e'  inserito  il
seguente «d'interpunzione: «,». 
  All'articolo 2: 
    ai commi 1 e 3, primo periodo, le  parole:  «salvo  quelle»  sono
sostituite dalle seguenti: «salve quelle»; 
    al comma 4, quarto periodo,  le  parole:  «di  notificazione  dei
processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura  ridotta,»  e
le parole «amministrativi e» sono soppresse; 
    al comma 6, lettera b), numero 1), le parole: «salvo i casi» sono
sostituite dalle seguenti: «salvi i casi». 
  All'articolo 3: 
    al comma 2, le  parole:  «salvo  quelle»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «salve quelle». 
  All'articolo 4: 
    al comma 1, dopo le parole: «ovvero la  sede  legale  o  la  sede
operativa» sono inserite le  seguenti:  «o  esercitavano  la  propria
attivita' lavorativa, produttiva o di funzione», le parole: «e quelli
relativi  ai  termini  per  la   presentazione   della   domanda   di
partecipazione a  procedure  concorsuali»  sono  soppresse,  dopo  le
parole: «del 23  maggio»  e'  inserita  la  seguente:  «2023»  ed  e'
aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:   «E'   facolta'   delle
amministrazioni sospendere  i  termini  per  la  presentazione  delle
domande di partecipazione a procedure concorsuali fino al  31  agosto
2023»; 
    dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis. Sono esclusi dalla sospensione di cui al comma 1: 
        a) i termini e i procedimenti concernenti i concorsi  per  il
personale  del  Servizio  sanitario  nazionale,  ivi  compresi,   ove
richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione  all'esercizio  della
professione di medico chirurgo, nonche' i concorsi per  il  personale
della protezione civile; 
        b) i termini relativi a  procedimenti  individuati  con  atti
amministrativi regionali, al fine  di  evitare  ogni  pregiudizio  ai
soggetti, pubblici e privati, destinatari dei provvedimenti finali  e
di garantire, in  particolare,  la  piena  attuazione  dei  programmi
definiti nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento  europei
2014-2020, evitando il disimpegno di risorse dell'Unione europea; 
        c) i termini relativi a bandi aperti, nel periodo di  cui  al
comma  1,  dalla  regione  Emilia-Romagna  per  la   concessione   di
contributi a valere su risorse statali e regionali che non  prevedono
adempimenti a carico dei soggetti di cui al comma 1 stesso,  al  fine
del rispetto dei termini per  l'esigibilita'  della  spesa  nell'anno
2023; 
        d) i procedimenti connessi alle selezioni e  alle  iscrizioni
relative  all'anno  accademico  2023/2024,  nonche'  i   procedimenti
connessi al funzionamento dell'attivita' propria delle universita'  e
delle  istituzioni  dell'alta  formazione   artistica,   musicale   e
coreutica. 
      1-ter. Nei territori dei comuni di cui all'allegato  1  annesso
al presente decreto, i termini dei procedimenti di prevenzione  degli
incendi aventi ad oggetto le  attivita'  di  cui  all'allegato  I  al
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1°
agosto 2011, n. 151, in scadenza tra la data del  1°  maggio  2023  e
quella del 30 giugno 2023, sono prorogati al 30 settembre 2023»; 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non  pregiudicano
la facolta' delle pubbliche amministrazioni competenti di  procedere,
su  istanza  motivata  dei  soggetti  interessati,  alla   tempestiva
conclusione dei procedimenti relativi  alla  realizzazione  di  opere
connesse ai servizi pubblici locali a rete nonche' di quelli relativi
all'esercizio dei medesimi servizi»; 
    dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis. Per gli enti locali di cui all'allegato  1  annesso  al
presente  decreto  sono  sospesi,  su  richiesta   dell'ente   locale
interessato, nel periodo tra il 16 maggio 2023 e il 31 luglio 2023, i
termini connessi a richieste della Corte  dei  conti  in  materia  di
piani di riequilibrio finanziario pluriennale»; 
    al comma 5, terzo periodo, dopo le  parole:  «terzo  comma,  del»
sono  inserite  le  seguenti:   «testo   unico   delle   disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili  dello  Stato,  di  cui
al»; 
    dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
      «6-bis. Per i comuni di cui all'allegato 1 annesso al  presente
decreto, il termine di dodici mesi di cui al comma 136 e i termini di
cui al comma 136-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, qualora ricadenti nell'anno 2023 e successivi al 1° maggio 2023,
sono prorogati di sei mesi»; 
    al comma 7  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «In
relazione alle procedure di assegnazione del primo  semestre  2023  a
valere  sul  Fondo  per  l'avvio  di  opere  indifferibili,  di   cui
all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,  la
sospensione dei termini dei procedimenti non si  applica  qualora  vi
sia  il  rischio  di  compromettere  parzialmente  o  totalmente   il
raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi». 
  Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti: 
    «Art.  4-bis  (Misure   urgenti   in   materia   di   sospensione
dell'applicazione dei limiti di emissione agli scarichi idrici  delle
infrastrutture colpite dagli eventi alluvionali). - 1. Fermo restando
quanto disposto dall'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, al  fine  di  consentire  il  risanamento  e  il
successivo  ripristino  delle   infrastrutture   idriche   gravemente
danneggiate a  seguito  degli  eventi  alluvionali  verificatisi  nei
territori dei comuni indicati nell'allegato  1  annesso  al  presente
decreto, con particolare riferimento alle fognature, alle fosse  tipo
Imhoff,  agli  scolmatori,  agli  impianti  di  sollevamento  e  agli
impianti di depurazione delle acque reflue, per  il  periodo  dal  1°
maggio 2023 fino al loro ripristino, comunque non oltre il 1°  maggio
2024, per i soli impianti di depurazione danneggiati o  inaccessibili
e' sospesa l'applicazione dei  limiti  di  emissione  degli  scarichi
idrici di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4  dell'allegato  5  alla  parte
terza del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006. 
    Art. 4-ter (Sospensione delle prescrizioni  delle  autorizzazioni
ambientali che  disciplinano  la  gestione  degli  impianti  e  delle
infrastrutture colpiti dagli eventi alluvionali). -  1.  Al  fine  di
consentire il risanamento e il successivo ripristino degli impianti e
delle infrastrutture gravemente danneggiati a  seguito  degli  eventi
alluvionali e franosi verificatisi nei territori dei  comuni  di  cui
all'allegato 1 annesso al presente decreto, per  il  periodo  dal  1°
maggio 2023  al  1°  maggio  2024  e'  sospesa  l'applicazione  delle
prescrizioni incompatibili con lo stato dei luoghi,  o  inapplicabili
per cause di forza maggiore connesse ai  medesimi  eventi,  contenute
nei provvedimenti ambientali rilasciati ai sensi  degli  articoli  da
29-bis a 29-quattuordecies, 208, 214 e 216 del decreto legislativo  3
aprile 2006, n.  152,  nei  provvedimenti  rilasciati  ai  sensi  del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, o delle norme  previgenti
in materia di realizzazione e gestione delle discariche  nonche'  nei
provvedimenti autorizzati vi rilasciati ai sensi del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59». 
  All'articolo 5: 
    al comma 1 
      al primo periodo, dopo  le  parole:  «istituzioni  scolastiche»
sono inserite le seguenti: «statali e paritarie»  e  le  parole:  «lo
stanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «la dotazione»; 
      al secondo periodo, dopo le parole:  «istituzioni  scolastiche»
sono inserite le seguenti: «statali e paritarie»; 
    al comma 2, primo e secondo periodo, dopo le parole: «istituzioni
scolastiche» sono inserite le seguenti: «statali e paritarie»; 
    dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis. Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  62,  e'
riconosciuto lo svolgimento delle attivita'  di  volontariato  svolte
dagli  studenti  della  scuola  secondaria  superiore  nei  territori
interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a  partire  dal  1°
maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo  stato  di  emergenza
con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 4 maggio  2023,  del
23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023»; 
    alla rubrica, dopo  le  parole:  «istituzioni  scolastiche»  sono
inserite le seguenti: «statali e paritarie». 
  All'articolo 6: 
    al comma 1: 
      al primo periodo, dopo la parola: «artistica»  e'  inserito  il
seguente segno d'interpunzione: «,»; 
      al secondo periodo, la parola: «relative»  e'  soppressa  e  la
parola: «, ovvero» e' sostituita dalla seguente: «nonche'»; 
    al comma 2, lettera a),  la  parola:  «risultino»  e'  sostituita
dalla seguente: «risultano»; 
    al comma 3: 
      al  primo  periodo,  le  parole:  «e  il  danneggiamento»  sono
sostituite dalle seguenti: «o il danneggiamento»; 
      al secondo periodo, le parole: «Finanziamento  Ordinario»  sono
sostituite dalle seguenti: «finanziamento ordinario»; 
    al  comma  4,  la  parola:  «Istituzioni»,  ovunque  ricorre,  e'
sostituita  dalla  seguente:  «istituzioni»  e  le  parole:   «e   il
danneggiamento»   sono   sostituite    dalle    seguenti:    «o    il
danneggiamento»; 
    al comma 7, primo periodo, la parola: «Istituzioni» e' sostituita
dalla seguente:  «istituzioni»  e  dopo  la  parola:  «artistica»  e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
    al comma  8,  le  parole:  «erogate»,  «aggiuntive»,  «quelle»  e
«destinate»  sono  sostituite,   rispettivamente,   dalle   seguenti:
«erogati», «aggiuntivi», «quelli» e «destinati»; 
    al comma 9, le parole: «pari a 19.528.598 euro per  l'anno  2023»
sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 19.528.598 euro per  l'anno
2023,». 
  All'articolo 7: 
    al  comma  1,  primo  periodo,  le  parole:  «risiedono  o   sono
domiciliati ovvero lavorano presso un'impresa che ha» sono sostituite
dalle seguenti: «risiedevano o erano  domiciliati  ovvero  lavoravano
presso un'impresa avente», le  parole:  «sono  impossibilitati»  sono
sostituite dalle seguenti: «sono stati o sono impossibilitati»  e  le
parole: «dall'INPS» sono sostituite  dalle  seguenti:  «dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS)»; 
    al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  anche
mediante dichiarazione sostituti va resa ai  sensi  del  testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»; 
    al  comma  4,  le  parole:  «all'ultimo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «al secondo»; 
    al comma 5, primo periodo, la parola: «hanno» e' sostituita dalla
seguente: «avevano»; 
    al comma 9: 
      al primo periodo, le parole: «dell'Inps» sono sostituite  dalle
seguenti: «da parte dell'INPS»; 
      al terzo periodo, dopo le parole: «limite di spesa» e' inserito
il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «in  esame»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai medesimi commi da 1 a 8.»; 
    al comma 11: 
      alla lettera c), dopo le parole: «20 milioni» sono inserite  le
seguenti: «di euro»; 
      alla lettera d), le parole: «con modificazioni» sono sostituite
dalle seguenti: «, con modificazioni,»; 
    al comma 12, le parole: «ove necessario»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, ove necessario,». 
   Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: 
    «Art.  7-bis  (Rinnovo  o  proroga  dei   contratti   di   lavoro
subordinato a tempo determinato). - 1. In deroga all'articolo 21  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino al  31  agosto  2023,
ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi,  i
datori di lavoro possono rinnovare o prorogare per un periodo massimo
di  novanta  giorni,  anche  in  assenza  delle  condizioni  di   cui
all'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 81  del
2015, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche  a
scopo di somministrazione, dei lavoratori impiegati presso le imprese
che hanno sede legale od  operativa  in  uno  dei  territori  di  cui
all'allegato 1 annesso al presente decreto e che sono impossibilitati
a prestare la propria attivita' lavorativa». 
  All'articolo 8: 
    al comma 1, le  parole:  «risiedono  o  sono  domiciliati  ovvero
operano,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «risiedevano  o  erano
domiciliati ovvero operavano», la  parola:  «abbiano»  e'  sostituita
dalla seguente: «hanno» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'indennita'  di  cui  al  presente  articolo  non   concorre   alla
formazione del reddito ai sensi del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917»; 
    al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «limite di  spesa»  e'
inserito il seguente segno d'interpunzione:  «,»  e  le  parole:  «in
esame» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al medesimo comma 1». 
  All'articolo 10: 
    al comma 1, primo periodo, le parole: «regolamento (UE) 651/ 2014
della Commissione del 17 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti:
«regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014,»
e dopo le parole: «a fondo perduto» e' soppresso  il  seguente  segno
d'interpunzione: «,»; 
    al comma 3, le parole: «a SIMEST» sono sostituite dalle seguenti:
«alla SIMEST». 
  All'articolo 11: 
    al comma 1, alinea, la parola: «operativa»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «legale od operativa o unita' locali»; 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Il comma 1, lettera c), si applica anche alle  societa'
e alle imprese che, alla data del 1° maggio  2023,  avevano  la  sede
operativa nei territori delle province di Reggio Emilia,  di  Modena,
di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini,  per
i  quali  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di   emergenza   con   le
deliberazioni del Consiglio dei ministri del 4 maggio e del 23 maggio
2023»; 
    dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
      «4-bis. Sono regolate dal codice civile le locazioni  stipulate
dai titolari di attivita' economiche colpite dagli eventi alluvionali
verificatisi a far  data  dal  1°  maggio  2023,  aventi  ad  oggetto
immobili situati nel territorio della provincia in cui l'attivita' si
svolgeva o di una provincia confinante, al fine di utilizzarli per la
ripresa dell'attivita' medesima». 
  All'articolo 12: 
    i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti: 
      «1. Le imprese agricole di cui  all'articolo  2135  del  codice
civile, ivi comprese  le  cooperative  che  svolgono  l'attivita'  di
produzione agricola, possono beneficiare  degli  interventi  previsti
per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di  cui
all'articolo 5 del decreto legislativo  29  marzo  2004,  n.  102,  a
condizione  che  abbiano  subito  danni  a   seguito   degli   eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio  2023,  che  abbiano
superfici aziendali situate nei territori  indicati  nell'allegato  1
annesso al presente decreto o per i  quali  e'  stato  dichiarato  lo
stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri  del  4
maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25  maggio  2023  e  che  siano
intestatarie del fascicolo aziendale, previsto  dall'articolo  9  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1°
dicembre 1999, n. 503, i cui dati risultino aggiornati. 
      2. Entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del  presente  decreto,  le  regioni  competenti
attuano, anche avvalendosi di strumenti geospaziali, la procedura  di
delimitazione grafica dei territori colpiti dagli eventi alluvionali,
per i danni riguardanti le  produzioni  vegetali  e  zootecniche,  le
strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali.  Il  Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste,  entro
quindici  giorni  dal  ricevimento  della  proposta  delle   regioni,
dichiara l'esistenza del carattere di  eccezionalita'  degli  eventi,
individuando i territori danneggiati e  le  provvidenze  applicabili.
Nel rispetto del regime di  aiuto  applicabile,  le  regioni  possono
chiedere  un'anticipazione  a  copertura  delle  spese  sostenute  in
situazione di emergenza dalle imprese agricole per  la  continuazione
dell'attivita' produttiva, nei limiti del 20 per cento delle  risorse
di cui al comma 5, lettera a), del presente articolo. 
      3. Le domande di aiuto per i danni  alle  strutture  aziendali,
alle infrastrutture interaziendali e alle produzioni zootecniche sono
trasmesse alla regione competente, che  provvede  a  istruirle  e  ad
erogare gli aiuti. 
      4. Le  denunce  per  i  danni  alle  produzioni  vegetali  sono
trasmesse al soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 1,  comma
515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con le modalita'  previste
dal Piano di gestione dei rischi in  agricoltura  2023,  adottato  ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  102.
Sulla base della delimitazione approvata dalla regione ai  sensi  del
comma 2 del presente articolo, il soggetto gestore del suddetto Fondo
provvede al ricevimento della domanda, alla sua  istruttoria  e  alla
predisposizione  degli  elenchi  di  liquidazione.  L'erogazione  del
relativo  indennizzo,  previa  verifica  di  sovracompensazione,   e'
effettuata nel limite della disponibilita' delle risorse  di  cui  al
comma 5, lettera b), del presente articolo, secondo le  procedure  di
cui all'articolo 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
      5. Le risorse  in  conto  residui  del  Fondo  di  solidarieta'
nazionale - interventi indennizzatori, di  cui  all'articolo  15  del
decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  102,  come   rifinanziato
dall'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022,  n.  115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142,
sono destinate, nel limite di 100 milioni di euro  per  l'anno  2023,
agli interventi di cui al comma 1 con le seguenti modalita': 
        a) 50 milioni di euro sono assegnati alle regioni sulla  base
dei fabbisogni comunicati, unitamente alla proposta di  delimitazione
dei territori di cui al comma  2,  per  il  ristoro  dei  danni  alle
produzioni   zootecniche,   alle   strutture   aziendali    e    alle
infrastrutture interaziendali; 
        b) 50 milioni di euro  sono  assegnati  all'incremento  della
dotazione del Fondo mutualistico nazionale  di  cui  all'articolo  1,
comma 515, della legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  a  favore  delle
imprese aderenti, per gli indennizzi alle produzioni vegetali,  senza
applicazione della soglia di danno e al netto delle franchigie di cui
agli articoli 20, comma 3, e 21, comma 1, del Piano di  gestione  dei
rischi in agricoltura 2023, adottato ai  sensi  dell'articolo  4  del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e fino al  100  per  cento
del danno d'area calcolato  sulla  base  dei  valori  indice  di  cui
all'allegato 12 al medesimo Piano. 
      5-bis. In conseguenza  di  quanto  disposto  dal  comma  5,  le
risorse  destinate  alla  finalita'  di  cui  all'articolo   13   del
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono rimodulate in 100 milioni
di euro»; 
    al comma 8, primo periodo, dopo le parole:  «del  23  maggio»  e'
inserita la seguente: «2023»; 
    dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
      «9-bis. Per il finanziamento dei progetti di  cui  all'articolo
1, comma 443, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,  come  modificato
dal presente  articolo,  il  fondo  istituito  dal  comma  444  della
medesima legge e' incrementato di 2 milioni di euro per l'anno  2024.
All'onere derivante dal primo periodo, pari a 2 milioni di  euro  per
l'anno 2024, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  conto  capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2023, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero   dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare e delle foreste»; 
    al comma 10, dopo le parole: «del decreto-legge 14  aprile  2023,
n. 39» sono inserite le seguenti: «, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 13 giugno 2023, n. 68»; 
    dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti: 
      «10-bis. I mutui e gli altri finanziamenti, a rimborso  rateale
e non rateale, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera  c),  possono
essere ristrutturati, previa comunicazione dell'impresa agricola, per
un periodo di rimborso  fino  a  venticinque  anni,  di  cui  uno  di
preammortamento, e secondo  modalita'  che  assicurino  l'assenza  di
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
      10-ter. In deroga alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  4,
commi 1 e 2, e conformemente  a  quanto  previsto  dal  comma  5  del
medesimo articolo  4,  i  procedimenti  per  l'erogazione  di  aiuti,
benefici o contributi finanziari pubblici avviati a decorrere dal  1°
maggio 2023 su istanza delle imprese aventi la sede legale o la  sede
operativa nei territori indicati nell'allegato 1 annesso al  presente
decreto non sono soggetti a sospensione e sono considerati urgenti al
fine di assicurarne la celere conclusione». 
  Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti: 
    «Art.  12-bis  (Interventi  urgenti  in  aree   con   soprassuoli
boschivi). - 1. Gli interventi urgenti di sistemazione delle aree  in
cui erano presenti soprassuoli  boschivi,  danneggiate  da  movimenti
franosi conseguenti agli eventi calamitosi verificatisi  a  far  data
dal  1°  maggio  2023,  sono  esenti   dall'autorizzazione   prevista
dall'articolo 146 del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  di
cui al decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  qualora  siano
necessari il taglio o la rimozione della vegetazione compromessa. 
    Art. 12-ter (Verifiche antimafia). - 1. Al fine di  potenziare  e
semplificare il sistema delle verifiche antimafia e di  eseguire  con
efficacia  e  celerita'  gli  interventi  di  sostegno  alle  imprese
danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a far data  dal  1°
maggio 2023, aventi la sede legale o la sede operativa nei  territori
indicati nell'allegato 1 annesso al  presente  decreto,  fino  al  31
dicembre 2023 ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai  sensi
dell'articolo 92, comma 3, del codice delle leggi antimafia  e  delle
misure di prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno
ad oggetto l'erogazione di  contributi,  sovvenzioni,  finanziamenti,
prestiti,  agevolazioni,  pagamenti  o  benefici  economici  comunque
denominati da parte di  pubbliche  amministrazioni  in  favore  delle
medesime imprese, qualora il rilascio della  documentazione  non  sia
immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui
all'articolo 96 del citato codice di cui al  decreto  legislativo  n.
159 del 2011». 
  All'articolo 13: 
    al comma 1, primo periodo, le parole:  «ripartite  alle  regioni»
sono sostituite dalle seguenti: «ripartite tra le regioni»; 
    al comma 3, le parole: «regolamento(UE) 2016/429, del  Parlamento
europeo e del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento
(UE) 2016/429 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,»,  dopo  le
parole: «del medesimo decreto legislativo» e' soppresso  il  seguente
segno d'interpunzione: «,» e le parole: «alle tempistiche prescritte»
sono sostituite dalle seguenti: «ai tempi prescritti»; 
    al comma 5,  secondo  periodo,  le  parole:  «e  per  tali»  sono
sostituite dalle seguenti: «e di tali». 
  All'articolo 14: 
    al comma 1, dopo le parole: «biglietti di  ingresso»  e  dopo  le
parole:  «15  settembre  2023»  e'   inserito   il   seguente   segno
d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «all'articolo  101  del»  sono
inserite le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio,  di
cui al»; 
    al comma 2, alinea, le parole: «A tal fine e'  istituito,  presso
lo stato di previsione» sono sostituite dalle seguenti: «Per il  fine
di cui al comma 1 e' istituito, nello stato di previsione». 
  All'articolo 16: 
    al comma 2: 
      al primo periodo,  la  parola:  «provvedimento»  e'  sostituita
dalla  seguente:  «decreto»,  le  parole:  «in  cui  ricadono»   sono
sostituite dalle seguenti: «nel  cui  territorio  sono  situate»,  la
parola: «emanato» e'  sostituita  dalla  seguente:  «adottato»  e  le
parole: «di cui comma» sono sostituite dalle  seguenti:  «di  cui  al
comma»; 
      al terzo periodo, le parole: «di Sport e  salute  S.p.a.»  sono
sostituite dalle seguenti: «della societa' Sport e salute S.p.a.». 
  All'articolo 17: 
    al comma 1, le parole: «i parchi  divertimento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «i parchi di divertimento» e sono aggiunte, in  fine,
le seguenti  parole:  «e  del  trasporto  di  viaggiatori  effettuato
mediante noleggio di autobus con conducente»; 
    al  comma  3,  la  parola:  «determinati»  e'  sostituita   dalla
seguente: «derivanti». 
  Dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente: 
    «Art. 17-bis (Misure compensative in materia di prevenzione degli
incendi a sostegno delle attivita'  economiche).  -  1.  Al  fine  di
garantire la regolare  prosecuzione  delle  attivita'  soggette  alle
visite  e  ai  controlli  di  prevenzione  degli   incendi   di   cui
all'allegato I al regolamento di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, insediate nei territori dei comuni
di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto e i cui impianti  e
sistemi  di  sicurezza  antincendio   sono   stati   danneggiati   in
conseguenza delle  avverse  condizioni  meteorologiche  del  mese  di
maggio 2023, i responsabili  delle  attivita'  medesime,  purche'  in
regola con gli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 5  del  citato
regolamento, adottano idonee misure di sicurezza equivalenti  atte  a
compensare il rischio aggiuntivo di incendio. 
    2. L'idoneita' delle misure di cui al comma 1,  in  relazione  al
maggior  rischio  di  incendio  nell'attivita',  deve  risultare   da
apposita attestazione, rilasciata da  un  professionista  antincendio
come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del  decreto  del
Ministro  dell'interno  7  agosto  2012,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  201  del  29  agosto   2012.   L'attestazione   e   la
documentazione sono rese disponibili per i  controlli  di  competenza
degli organi ispettivi. 
    3. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  dal  1°
maggio 2023 al 31 gennaio 2024». 
  All'articolo 18: 
    al comma 1, le parole: «dell'articolo 25, comma  2,  del  decreto
legislativo»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «del   comma   2
dell'articolo 25 del  codice  della  protezione  civile,  di  cui  al
decreto legislativo» e le parole: «del medesimo decreto  legislativo»
sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo codice di cui al citato
decreto legislativo n. 1 del 2018»; 
    al comma 2, dopo le parole: «all'articolo 25, comma 2, del»  sono
inserite le seguenti: «codice di cui al». 
  All'articolo 19: 
    al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 140 del» sono  inserite
le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al»; 
    al comma 2, dopo le parole: «lettere  a),  b)  e  c),  del»  sono
inserite le seguenti: «codice della protezione civile, di cui  al»  e
dopo le parole: «commi 6, 7 e 11, del»  sono  inserite  le  seguenti:
«codice dei contratti pubblici, di cui al»; 
    dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis. I comuni indicati nell'allegato 1 annesso  al  presente
decreto nonche' le relative  unioni  di  comuni,  province  e  citta'
metropolitane possono adottare  il  provvedimento  di  riconoscimento
delle  spese  per  i  lavori  pubblici  di  somma  urgenza,  previsto
dall'articolo  191,  comma   3,   del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n.  267,  entro  centocinquanta  giorni  dalla  data  di
deliberazione della proposta da parte della Giunta, comunque entro il
31 dicembre dell'anno in corso». 
  All'articolo 20: 
    al comma 3, dopo le parole:  «comma  2,  del»  sono  inserite  le
seguenti:  «testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
locali, di cui al»; 
    dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
      «4-bis.  Per  l'anno  2023   il   Ministero   dell'interno   e'
autorizzato ad erogare in un'unica soluzione, in favore dei comuni di
cui all'allegato 1 annesso al presente decreto, le  risorse  relative
al Fondo di solidarieta' comunale  previsto  dall'articolo  1,  comma
380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
      4-ter. In via eccezionale  e  limitatamente  all'anno  2023,  i
comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente  decreto  nonche'
le relative unioni di comuni, province e citta' metropolitane possono
utilizzare la quota libera dell'avanzo, accertato con  l'approvazione
del rendiconto 2022, in deroga a quanto previsto  dall'articolo  187,
comma 2, del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267. 
      4-quater. In via eccezionale e limitatamente all'anno  2023,  i
comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente  decreto  nonche'
le relative unioni di comuni, province e citta' metropolitane possono
utilizzare l'avanzo in deroga  alle  indicazioni  dell'articolo  187,
comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto
2000, n. 267. 
      4-quinquies. In via eccezionale e limitatamente all'anno  2023,
per i comuni indicati nell'allegato 1  annesso  al  presente  decreto
nonche'  per  le  relative  unioni  di  comuni,  province  e   citta'
metropolitane, il termine del 31 luglio previsto  dall'articolo  193,
comma 2, del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267, e' prorogato al 30 settembre. 
      4-sexies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per
i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonche'
per le relative unioni di comuni, province e citta' metropolitane, il
termine previsto dall'articolo 151, comma 8, del testo unico  di  cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e'  prorogato  al  31
dicembre. 
      4-septies. In via eccezionale e  limitatamente  all'anno  2023,
per i comuni indicati nell'allegato 1  annesso  al  presente  decreto
nonche'  per  le  relative  unioni  di  comuni,  province  e   citta'
metropolitane, il termine del 31 luglio previsto  dall'articolo  170,
comma 1, del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267, e' prorogato al 15 novembre. 
      4-octies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per
i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonche'
per le relative unioni di comuni, province e citta' metropolitane, il
termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 233, comma  1,  del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e
dall'articolo 139, comma 1, del codice della giustizia contabile,  di
cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174,  e'
prorogato di sessanta giorni». 
  Dopo il capo I sono inseriti i seguenti: 
    «CAPO I-bis 
    PRINCIPI ORGANIZZATIVI PER LA RICOSTRUZIONE POST-CALAMITA' 
    Art. 20-bis (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni di cui
al presente  articolo  e  agli  articoli  da  20-ter  a  20-duodecies
disciplinano il coordinamento delle procedure e  delle  attivita'  di
ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna,  Toscana  e
Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a  far  data
dal 1° maggio 2023, compresi  nell'allegato  1  annesso  al  presente
decreto. 
    2. Le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da
20-ter a 20-duodecies possono altresi' applicarsi ad altri  territori
delle medesime regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche non  compresi
nell'allegato 1 annesso al presente decreto, per  i  quali  e'  stato
dichiarato lo stato di emergenza con le delibere  del  Consiglio  dei
ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio  2023.
In caso di interventi in favore del patrimonio  privato  danneggiato,
ai sensi dell'articolo 20-sexies, le relative misure  sono  applicate
su richiesta degli  interessati  previa  dimostrazione,  con  perizia
asseverata, del nesso di causalita' diretto tra i  danni  subiti  ivi
verificatisi e gli eventi  alluvionali  di  cui  al  comma  1.  Fermo
restando quanto previsto dagli articoli 24  e  25  del  codice  della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.
1,  il  Commissario   straordinario   alla   ricostruzione   di   cui
all'articolo  20-ter  del  presente  decreto,  sentite   le   regioni
interessate,  previo  raccordo  con   le   amministrazioni   centrali
competenti, entro due mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, trasmette al Ministro  per
la protezione civile e le politiche del mare, sulla base dei  dati  e
delle informazioni disponibili, un elenco aggiornato  dei  comuni  in
cui si sono verificati allagamenti, frane o particolari  esigenze  di
assistenza e soccorso che presentino un nesso di  causalita'  diretto
con gli eventi alluvionali di cui al presente articolo, anche ai fini
di eventuali valutazioni in merito all'estensione dell'elenco di  cui
all'allegato 1 annesso al presente decreto. 
    3. Restano  ferme  le  competenze  e  le  attivita'  proprie  del
Servizio nazionale della protezione civile. 
    Art. 20-ter (Commissario straordinario alla ricostruzione). -  1.
Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta   del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione  del
Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate,  e'  nominato
il Commissario  straordinario  alla  ricostruzione,  individuato  tra
soggetti dotati di professionalita' specifica e competenza gestionale
per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessita'  e  della
rilevanza del processo di ricostruzione. Il Commissario straordinario
resta in carica sino al 30 giugno 2024. Con la medesima procedura  di
cui al primo periodo si puo' provvedere alla revoca dell'incarico  di
Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze
occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali.  Al  compenso
del Commissario straordinario si provvede ai sensi dell'articolo  15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122. Fermo restando il  limite  massimo  retributivo  di  legge,  ove
nominato  tra  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, il Commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui  al
presente  comma,  conserva   il   trattamento   economico   fisso   e
continuativo nonche' accessorio dell'amministrazione di appartenenza. 
    2. Con  una  o  piu'  ordinanze  del  Commissario  straordinario,
adottate di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
si provvede alla costituzione e  alla  disciplina  del  funzionamento
della struttura di supporto che assiste il Commissario  straordinario
nell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli articoli da 20-bis a
20-duodecies.  La  predetta  struttura  opera  sino  alla   data   di
cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. 
    3. Entro il 5 agosto 2023, con uno o piu' decreti del  Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro per  la  protezione  civile  e  le
politiche del mare, a seguito di una relazione redatta dal  Capo  del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri recante la ricognizione delle residue attivita'  proprie
della fase di gestione  dell'emergenza  ai  sensi  del  codice  della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.
1, e delle risorse finanziarie allo scopo  finalizzate,  si  provvede
alla disciplina del passaggio delle attivita'  e  delle  funzioni  di
assistenza alla popolazione e  delle  altre  attivita'  previste  dal
citato codice di cui al decreto legislativo n.  1  del  2018  che  si
intende trasferire alla gestione commissariale straordinaria  di  cui
al presente articolo  nonche'  delle  relative  risorse  finanziarie.
Conseguentemente, a decorrere dalla data in cui acquistano  efficacia
i  decreti  adottati  ai  sensi  del  primo   periodo,   cessano   le
corrispondenti  funzioni  dei  commissari   delegati   nominati   per
l'emergenza ai sensi dell'articolo 25 del medesimo codice di  cui  al
decreto legislativo n. 1 del 2018. 
    4. Alla struttura di supporto di cui  al  comma  2  e'  assegnato
personale, di livello dirigenziale e non dirigenziale, nel limite  di
sessanta unita', dipendente di pubbliche amministrazioni  centrali  e
di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con  gli
enti predetti, in  possesso  delle  competenze  e  dei  requisiti  di
professionalita'  richiesti  in   materia   di   ricostruzione,   con
esclusione del personale docente, educativo, amministrativo,  tecnico
e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale  di  cui  al
primo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14,  della  legge  15
maggio 1997, n. 127, e' collocato  fuori  ruolo  o  in  posizione  di
comando, distacco o altro analogo istituto o posizione  previsti  dai
rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso
indisponibile,  nella  dotazione  organica  dell'amministrazione   di
provenienza, per tutta la durata del  collocamento  fuori  ruolo,  un
numero di posti equivalente dal punto  di  vista  finanziario.  Fermo
restando quanto previsto  dall'articolo  9,  commi  4  e  5-ter,  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per il personale militare
assegnato alla struttura di supporto di cui al comma 2 e'  consentito
l'impiego  congiunto  con  l'amministrazione  di   appartenenza   con
conservazione  del  trattamento   economico   riferito   all'incarico
principale, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza.
Con il provvedimento istitutivo  della  struttura  di  supporto  sono
determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 6, le specifiche
dotazioni   finanziarie,   strumentali   e   di   personale,    anche
dirigenziale, necessarie al funzionamento della  medesima  struttura.
Fermi restando  i  limiti  di  spesa  di  cui  al  comma  6,  con  il
provvedimento di cui al precedente periodo e' determinato,  altresi',
il trattamento accessorio aggiuntivo spettante al personale  militare
assegnato alla struttura di supporto di cui al  comma  2  in  impiego
congiunto con le amministrazioni di appartenenza, previa  convenzione
con le amministrazioni stesse. 
    5. La struttura di supporto di cui  al  comma  2  puo'  avvalersi
altresi' di esperti o consulenti fino a un massimo di cinque,  scelti
anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche  in
deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma  6-bis,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso e' definito con il
provvedimento di nomina. Agli esperti o consulenti nominati ai  sensi
del primo periodo, fermo restando quanto previsto  dal  comma  6  del
presente articolo in materia di limiti di  spesa,  spettano  compensi
onnicomprensivi di importo annuo lordo pro  capite  non  superiore  a
euro  50.000,  nell'ambito  di  un  importo  complessivo  lordo   non
superiore a euro 150.000 annui. 
    6. Per  il  compenso  del  Commissario  straordinario  e  per  il
funzionamento della struttura di  supporto  di  cui  al  comma  2  e'
autorizzata la spesa  nel  limite  massimo  di  euro  5  milioni  per
ciascuno degli anni 2023 e 2024. 
    7. Il Commissario straordinario: 
      a) opera in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri  e  con
il Capo del Dipartimento «Casa Italia» della Presidenza del Consiglio
dei ministri, al fine di coordinare le attivita'  disciplinate  dagli
articoli da 20-bis a 20-duodecies con gli  interventi  di  rispettiva
competenza; 
      b) definisce la programmazione delle risorse finanziarie per la
realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino  e  di
riparazione, privata e pubblica, di cui  agli  articoli  20-sexies  e
20-octies, nei  limiti  di  quelle  allo  scopo  finalizzate  e  rese
disponibili nella contabilita' speciale di cui alla lettera e); 
      c) nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili
nella contabilita' speciale di cui alla lettera e): 
        1) nelle more dell'adozione dei  provvedimenti  di  cui  agli
articoli 20-sexies, comma 1, e  20-octies,  comma  1,  provvede  alla
ricognizione e all'attuazione degli interventi di  ricostruzione,  di
ripristino e di riparazione per le piu' urgenti necessita',  d'intesa
con le regioni interessate; 
        2) coordina gli interventi di ricostruzione, di ripristino  e
di   riparazione   degli   immobili    privati,    anche    ad    uso
economico-produttivo,  ubicati  nei  territori  di  cui  all'articolo
20-bis, danneggiati in conseguenza degli eventi di  cui  al  medesimo
articolo,  ivi  compresi   gli   immobili   destinati   a   finalita'
turistico-ricettiva  e  le  infrastrutture  sportive,  concedendo   i
relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi
stessi; 
        3)   coordina   la   realizzazione   degli   interventi    di
ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici,
dei beni monumentali, delle infrastrutture e delle  opere  pubbliche,
anche  di  interesse  turistico,  ubicati  nei   territori   di   cui
all'articolo 20-bis, danneggiati in conseguenza degli eventi  di  cui
al medesimo articolo; 
      d) informa periodicamente, con cadenza  almeno  semestrale,  la
Cabina di coordinamento per  la  ricostruzione  di  cui  all'articolo
20-quater sullo  stato  di  avanzamento  della  ricostruzione,  sulle
principali criticita' emerse e  sulle  soluzioni  prospettate,  anche
sulla base dei dati desunti dai sistemi informativi del  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato; 
      e) gestisce  la  contabilita'  speciale  appositamente  aperta,
recante le risorse finanziarie rese disponibili per le  finalita'  di
ricostruzione e di funzionamento della struttura di supporto  di  cui
al comma 2, come rispettivamente finanziate; 
      f)  assicura  l'indirizzo  e  il  monitoraggio  su  ogni  altra
attivita' prevista  dagli  articoli  da  20-bis  a  20-duodecies  nei
territori colpiti, anche nell'ambito della  Cabina  di  coordinamento
per la ricostruzione di cui all'articolo 20-quater. 
    8.  Per  l'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al  comma  7,  il
Commissario straordinario puo' avvalersi, altresi',  delle  strutture
delle    amministrazioni    centrali    dello     Stato,     compresa
l'amministrazione della difesa, e  degli  organismi  in  house  delle
medesime amministrazioni, sulla base di apposite convenzioni. Per  la
copertura  degli  eventuali  oneri  derivanti  dall'attuazione  delle
convenzioni di cui al primo  periodo  e'  autorizzata  la  spesa  nel
limite massimo di 11 milioni di euro per l'anno 2023. Per l'esercizio
delle  funzioni  di  cui  al  medesimo  comma   7,   il   Commissario
straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, previa intesa  con
le regioni interessate. Le ordinanze possono disporre anche in deroga
a disposizioni di  legge,  a  condizione  che  sia  fornita  apposita
motivazione e sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni  penali,
dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  nonche'  dei  vincoli
inderogabili  derivanti  dall'appartenenza  all'Unione  europea.   Le
ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri o,
ove nominata, all'Autorita' politica delegata per  la  ricostruzione.
Le ordinanze commissariali recanti misure nelle  materie  di  cui  al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  al  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, sono adottate sentiti i  Ministri  interessati,  che  si
pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. 
    9.  Il  Commissario  straordinario,  al  fine  di  garantire   il
necessario   coordinamento   istituzionale   e   territoriale   degli
interventi per la  ricostruzione,  si  avvale  dei  presidenti  delle
regioni interessate in qualita' di sub-commissari. I presidenti delle
regioni  interessate,  in  qualita'  di  sub-commissari,  operano  in
stretto raccordo con il Commissario straordinario e lo coadiuvano  in
particolare nello svolgimento delle funzioni di cui al  comma  7.  Ai
sub-commissari non spettano compensi, gettoni di  presenza,  rimborsi
di spese o altri emolumenti comunque denominati. 
    10. Le risorse di cui  ai  commi  6  e  8  sono  trasferite  alla
contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi
dell'articolo 20-quinquies,  comma  4.  Agli  oneri  derivanti  dalle
disposizioni di cui ai commi 6 e 8, pari a 16  milioni  di  euro  per
l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede: 
      a) quanto a 16  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo  2,  comma
7,  lettera  a),  del  decreto-legge  16  settembre  2008,  n.   143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.  181,
iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Con il
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   predisposto
nell'anno 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 7,  del  decreto-legge
n. 143 del 2008, la riduzione dell'importo di cui al primo periodo e'
ripartita in parti uguali tra  il  Ministero  della  giustizia  e  il
Ministero dell'interno; 
      b) quanto a  5  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
    11. Al termine della gestione straordinaria di  cui  al  presente
articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
proposta, ove  nominata,  dell'Autorita'  politica  delegata  per  la
ricostruzione, e' disciplinato il subentro dell'autorita'  competente
in via ordinaria nel  coordinamento  degli  interventi  di  cui  agli
articoli da 20-bis a 20-duodecies pianificati e non ancora ultimati e
nella titolarita' della contabilita'  speciale  di  cui  all'articolo
20-quinquies,  comma  4,  fino  alla  conclusione  degli   interventi
medesimi. 
    Art. 20-quater (Istituzione,  composizione,  compiti  e  funzioni
della Cabina di coordinamento per la ricostruzione). - 1. Con decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   o,   ove   nominata,
dell'Autorita' politica delegata per la ricostruzione,  e'  istituita
la Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori di  cui
all'articolo 20-bis. Essa opera senza nuovi o maggiori oneri  per  la
finanza pubblica ed e' composta dal Commissario straordinario, che la
presiede, dal Capo del Dipartimento «Casa  Italia»  della  Presidenza
del  Consiglio  dei  ministri,  dal  Capo  del   Dipartimento   della
protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  dai
presidenti delle regioni  interessate  e  dai  sindaci  metropolitani
interessati,  da  un  rappresentante   delle   province   interessate
designato dall'Unione delle province d'Italia e da un  rappresentante
dei comuni  interessati  designato  dall'Associazione  nazionale  dei
comuni  italiani.  Ai  componenti  della  Cabina   di   coordinamento
istituita ai sensi del presente comma non spettano compensi,  gettoni
di  presenza,  rimborsi  di  spese  o   altri   emolumenti   comunque
denominati. 
    2.  Possono  essere  invitati  alle  riunioni  della  Cabina   di
coordinamento i rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e
ogni  altro  soggetto,  pubblico  o  privato,  ritenuto  utile   alla
rappresentazione  degli  interessi  coinvolti   e   delle   questioni
trattate. 
    3.  La  Cabina   di   coordinamento   coadiuva   il   Commissario
straordinario: 
      a)  nella   progressiva   integrazione   tra   le   misure   di
ricostruzione  e  le  attivita'  regolate  con  i  decreti   di   cui
all'articolo 20-ter, comma 3; 
      b) nel monitoraggio dello stato di avanzamento dei processi  di
ricostruzione, anche sulla base  dei  dati  disponibili  nei  sistemi
informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; 
      c) nella definizione dei criteri per  l'adozione  delle  misure
necessarie per favorire e regolare  il  proseguimento  dell'esercizio
delle funzioni commissariali in via ordinaria. 
    Art. 20-quinquies (Fondo per la ricostruzione nei territori delle
regioni Emilia-Romagna,  Toscana  e  Marche). -  1.  Nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  e'  istituito
il  Fondo  per  la  ricostruzione   dei   territori   delle   regioni
Emilia-Romagna, Toscana e Marche  colpiti  dagli  eventi  alluvionali
verificatisi a far data dal 1°  maggio  2023,  con  uno  stanziamento
complessivo di 1.000 milioni di euro, ripartito  in  500  milioni  di
euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200
milioni di euro per l'anno 2025. 
    2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono  ulteriori  complessivi
1.500 milioni di euro, rivenienti dalla riassegnazione delle  risorse
affluite all'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalita'  e
il profilo temporale di cui al comma 3 per l'importo di 1.391.503.011
euro e dalle risorse rivenienti dalle riduzioni di cui al comma 7 per
l'importo di 108.496.989 euro. 
    3. Le somme disponibili conservate  in  conto  residui  nell'anno
2023, indicate nell'allegato 1-bis annesso al presente decreto,  gia'
attribuite alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1,
comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  e  dell'articolo  1,
comma 140, della legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  sono  revocate
rispetto alle finalita' indicate, rispettivamente,  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, dal decreto del
Presidente del Consiglio dei  ministri  29  maggio  2017,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, e dal decreto del
Presidente del Consiglio dei  ministri  21  luglio  2017,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre  2017,  e,  mediante
apposita variazione di bilancio in conto residui, sono  iscritte  nei
fondi da ripartire per  il  finanziamento  degli  investimenti  e  lo
sviluppo infrastrutturale del Paese di cui alle predette  leggi,  per
essere versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  secondo  un
profilo temporale coerente con quello previsto a legislazione vigente
per le risorse oggetto di revoca, in misura pari  a  300  milioni  di
euro per l'anno 2023, a 450 milioni di euro per  l'  anno  2024  e  a
641.503.011 euro per l' anno 2025. I residui di cui al presente comma
sono conservati nel bilancio dello Stato  in  relazione  al  predetto
profilo temporale. 
    4.   Al   Commissario   straordinario   e'   intestata   apposita
contabilita' speciale aperta presso la tesoreria dello Stato  su  cui
sono assegnate le risorse provenienti dal Fondo di cui al comma  1  e
su cui confluiscono  anche  le  risorse  derivanti  dalle  erogazioni
liberali e le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate  o  da
destinare alla  ricostruzione  nei  territori  colpiti  dagli  eventi
alluvionali di cui all'articolo 20-bis. 
    5.  Le  risorse  derivanti  dalla  chiusura  della   contabilita'
speciale di cui al comma  4,  ancora  disponibili  al  termine  della
gestione  di  cui  all'  articolo  20-ter,  comma  11,  sono  versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  ad  eccezione  di   quelle
derivanti da fondi  di  diversa  provenienza,  che  sono  versate  al
bilancio delle amministrazioni di provenienza. 
    6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni  di  euro
per l'anno 2023, a 300 milioni di  euro  per  l'anno  2024  e  a  200
milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26,  comma
7,  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. 
    7. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 108.496.989 euro  per
l' anno 2023, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dell'
autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge
11 dicembre 2016,  n.  232,  relativamente  alla  quota  affluita  al
capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero dell'  economia
e delle  finanze,  in  attuazione  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 21  luglio  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017. 
    CAPO I-ter 
    MISURE PER LA RICOSTRUZIONE 
    Sezione I 
    RICOSTRUZIONE DEI BENI PRIVATI DANNEGGIATI 
    Art.  20-sexies  (Ricostruzione  privata).  -  1.  Ai  fini   del
riconoscimento  dei  contributi  nell'ambito  dei  territori  di  cui
all'articolo 20-bis, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e
disponibili sulla contabilita' speciale di cui  all'articolo  20-ter,
comma 7, lettera e), il Commissario straordinario, con  provvedimenti
adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, provvede a: 
      a) individuare i contenuti del processo  di  ricostruzione  del
patrimonio danneggiato distinguendo: 
        1) interventi di immediata riparazione per  il  rafforzamento
locale degli edifici residenziali e produttivi, ivi  compresi  quelli
in cui si erogano servizi di cura e  assistenza  alla  persona  e  le
infrastrutture sportive, che presentano danni lievi; 
        2) interventi di ripristino o di ricostruzione puntuale degli
edifici residenziali e produttivi, ivi  compresi  quelli  in  cui  si
erogano servizi di cura e assistenza  alla  persona,  che  presentano
danni gravi; 
        3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e  nuclei
storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti; 
      b) definire criteri di  indirizzo  per  la  pianificazione,  la
progettazione e la realizzazione degli  interventi  di  ricostruzione
degli edifici distrutti e di riparazione o ripristino  degli  edifici
danneggiati,  in  modo  da   rendere   compatibili   gli   interventi
strutturali con la  tutela  degli  aspetti  architettonici,  storici,
paesaggistici e ambientali,  anche  mediante  specifiche  indicazioni
dirette ad assicurare un'architettura ecosostenibile  e  l'efficienza
energetica.  Tali  criteri  sono  vincolanti  per  tutti  i  soggetti
pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione; 
      c) individuare  le  tipologie  di  immobili  e  il  livello  di
danneggiamento per i quali i criteri di  cui  alla  lettera  b)  sono
utilizzabili per interventi immediati di riparazione  e  definire  le
procedure, i tempi e le modalita' di attuazione; 
      d) individuare  le  tipologie  di  immobili  e  il  livello  di
danneggiamento per i quali i criteri di  cui  alla  lettera  b)  sono
utilizzabili per gli interventi  di  ripristino  o  di  ricostruzione
puntuale degli edifici destinati ad abitazione o attivita' produttive
distrutti o che presentano danni gravi e  definire  le  procedure,  i
tempi e le modalita' di attuazione; 
      e) definire i criteri in base ai quali le regioni  interessate,
su proposta dei comuni, perimetrano, entro trenta giorni  dalla  data
di entrata in vigore delle disposizioni  commissariali,  i  centri  e
nuclei di particolare interesse,  o  parti  di  essi,  che  risultano
maggiormente  colpiti  e  nei  quali  gli  interventi  sono  eseguiti
attraverso strumenti urbanistici attuativi; 
      f) stabilire gli eventuali parametri attuativi da adottare  per
la determinazione del costo degli interventi e dei costi parametrici. 
    2.  Gli  interventi  di  ricostruzione,  di  riparazione   e   di
ripristino di cui al presente articolo sono subordinati  al  rilascio
dell'autorizzazione statica o sismica, ove richiesta. 
    3.  Con  i  provvedimenti   adottati   ai   sensi   dell'articolo
20-septies, comma 4, in coerenza con i criteri stabiliti ai sensi del
comma 1 del presente articolo, sulla base  dei  danni  effettivamente
verificatisi, sono erogati contributi, fino al 100  per  cento  delle
spese occorrenti e comunque  nei  limiti  delle  risorse  disponibili
sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies, per far
fronte alle seguenti tipologie di intervento e di danno  direttamente
conseguenti agli eventi alluvionali di cui  all'articolo  20-bis  nei
territori di cui al medesimo articolo 20-bis: 
      a) riparazione, ripristino o ricostruzione  degli  immobili  di
edilizia abitativa e a  uso  produttivo  e  per  servizi  pubblici  e
privati, delle infrastrutture, delle dotazioni territoriali  e  delle
attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno
effettivamente subito; 
      b)  gravi  danni  a  scorte  e  beni  mobili  strumentali  alle
attivita'    produttive,    industriali,    agricole,    zootecniche,
commerciali, artigianali,  turistiche,  professionali,  ivi  comprese
quelle relative agli enti non commerciali,  ai  soggetti  pubblici  e
alle organizzazioni, fondazioni o  associazioni  con  esclusivo  fine
solidaristico o sindacale, e di servizi, compresi i servizi  sociali,
socio-sanitari  e   sanitari,   previa   presentazione   di   perizia
asseverata; 
      c) danni economici subiti da prodotti in corso  di  maturazione
ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n.  1151/2012  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21  novembre  2012,  relativo
alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle  denominazioni
d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di
perizia asseverata; 
      d) danni alle strutture private adibite ad  attivita'  sociali,
socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive  e
religiose; 
      e) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico; 
      f) oneri, adeguatamente documentati, sostenuti dai soggetti che
abitano  in  locali  sgomberati  dalle  competenti   autorita',   per
l'autonoma   sistemazione,   per   traslochi   o   depositi   e   per
l'allestimento di alloggi temporanei; 
      g) delocalizzazione temporanea  delle  attivita'  economiche  o
produttive  e  dei  servizi   pubblici   danneggiati   dagli   eventi
alluvionali di cui all'articolo  20-bis  al  fine  di  garantirne  la
continuita';  allo  scopo  di  favorire  la  ripresa   dell'attivita'
agricola e zootecnica e di ottimizzare l'impiego delle risorse a cio'
destinate, la delocalizzazione definitiva delle attivita' agricole  e
zootecniche in strutture temporanee che, per le loro caratteristiche,
possono  essere  utilizzate  in  via  definitiva  e'  assentita,   su
richiesta  del  titolare   dell'impresa,   dal   competente   ufficio
regionale; 
      h) interventi sociali e socio-sanitari,  attivati  da  soggetti
pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a
ritornare al proprio domicilio; 
      i) interventi  per  far  fronte  a  interruzioni  di  attivita'
sociali, sociosanitarie e socio-educative di soggetti  pubblici,  ivi
comprese le aziende pubbliche di servizi  alla  persona,  nonche'  di
soggetti privati, senza fine di lucro, direttamente conseguenti  agli
eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis. 
    4. Nei contratti per interventi di ricostruzione, di  riparazione
o di ripristino  di  cui  agli  articoli  da  20-bis  a  20-duodecies
stipulati tra privati  e'  sempre  obbligatorio  l'inserimento  della
clausola di tracciabilita' finanziaria, che deve  essere  debitamente
accettata ai sensi dell'articolo  1341,  secondo  comma,  del  codice
civile. Con detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi  di  cui
alla  legge  13  agosto  2010,  n.  136.  L'eventuale   inadempimento
dell'obbligo di  tracciamento  finanziario  consistente  nel  mancato
utilizzo di banche  o  della  societa'  Poste  italiane  Spa  per  il
pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o
ai professionisti abilitati per  gli  incarichi  di  progettazione  e
direzione dei lavori, delle somme percepite a  titolo  di  contributo
pubblico  per  la  ricostruzione  determina  la  perdita  totale  del
contributo erogato. Nel caso in cui sia accertato l'inadempimento  di
uno degli ulteriori obblighi di cui all'articolo 6,  comma  2,  della
citata legge n. 136 del 2010, e'  disposta  la  revoca  parziale  del
contributo, in misura corrispondente  all'importo  della  transazione
effettuata. Nel caso  di  inadempimento  degli  obblighi  di  cui  al
presente comma, il contratto e' risolto di diritto. 
    5.  Al  ricorrere  dei  relativi  presupposti  giustificativi,  i
contributi previsti dagli articoli da 20-bis a  20-duodecies  possono
essere  riconosciuti  nell'ambito   delle   risorse   stanziate   per
l'emergenza  o  per  la   ricostruzione   al   netto   dei   rimborsi
assicurativi. 
    6. Per gli interventi  di  parte  corrente  di  cui  al  presente
articolo e' autorizzata la spesa di 120 milioni di  euro  per  l'anno
2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente  utilizzo
delle somme versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  da  parte
della societa' Equitalia Giustizia  Spa,  intestate  al  Fondo  unico
giustizia di cui all'articolo 61,  comma  23,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133. 
    Art. 20-septies (Procedura per la concessione e l'erogazione  dei
contributi  per  la  ricostruzione  privata).  -  1.   L'istanza   di
concessione dei contributi e' presentata dai soggetti legittimati  al
comune territorialmente  competente  unitamente  alla  richiesta  del
titolo  abilitativo,  ove  necessario  in  relazione  alla  tipologia
dell'intervento  progettato.  Alla  domanda  sono   obbligatoriamente
allegati, oltre alla documentazione eventualmente necessaria  per  il
rilascio del titolo edilizio: 
      a)  la  scheda  di  rilevazione  dei  danni   redatta   da   un
professionista  abilitato   e   verificata   dall'autorita'   statale
competente o da parte del personale tecnico del comune o da personale
tecnico e specializzato di supporto al comune appositamente  formato,
senza ulteriori oneri per la finanza pubblica; 
      b)  la  relazione   tecnica   asseverata   rilasciata   da   un
professionista  abilitato,  attestante  la  riconducibilita'  causale
diretta  dei  danni  esistenti  agli  eventi   alluvionali   di   cui
all'articolo 20-bis; 
      c) il progetto degli  interventi  proposti,  con  l'indicazione
degli interventi di ricostruzione, di  ripristino  e  di  riparazione
necessari, corredati da computo metrico  estimativo  da  cui  risulti
l'entita' del contributo richiesto. 
    2.  All'esito  dell'istruttoria  relativa   alla   compatibilita'
urbanistica  degli  interventi  richiesti  a  norma   della   vigente
legislazione,  il  comune  rilascia  il  titolo  edilizio  ai   sensi
dell'articolo 20 del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o verifica i  titoli  edilizi
di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo testo unico. La conformita'
urbanistica e' attestata dal professionista abilitato o  dall'ufficio
comunale   tramite   i   titoli   edilizi   legittimi   dell'edificio
preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria  in
corso e l'inesistenza di vincoli di inedificabilita' assoluta. 
    3. Il  comune,  verificati  la  spettanza  del  contributo  e  il
relativo importo nel rispetto delle disposizioni  adottate  ai  sensi
dell'articolo  20-sexies,   comma   1,   trasmette   al   Commissario
straordinario la proposta di  concessione  del  contributo  medesimo,
comprensivo delle spese tecniche. 
    4. Il Commissario  straordinario  conclude  il  procedimento  con
l'adozione del decreto di concessione del  contributo,  al  netto  di
eventuali indennizzi assicurativi, e provvede  alla  sua  erogazione.
Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto  (CUP),
ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e  della
deliberazione del Comitato interministeriale  per  la  programmazione
economica n. 63 del  26  novembre  2020,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021. 
    5.  Il  Commissario  straordinario,  avvalendosi  della   propria
struttura di supporto, procede con  cadenza  mensile  a  verifiche  a
campione sugli interventi per i quali sia stato adottato  il  decreto
di concessione dei contributi a norma del presente  articolo,  previo
sorteggio dei beneficiari in misura pari almeno al 10 per  cento  dei
contributi  complessivamente   concessi.   Qualora   dalle   predette
verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza  dei
necessari   presupposti,   il   Commissario   straordinario   dispone
l'annullamento  o  la  revoca,  anche  parziale,   del   decreto   di
concessione dei contributi e provvede a  richiedere  la  restituzione
delle eventuali somme indebitamente  percepite.  La  concessione  dei
contributi di cui al presente articolo  prevede  clausole  di  revoca
espresse, anche parziali, per i casi di  mancato  o  ridotto  impiego
delle somme,  ovvero  di  loro  utilizzo  anche  solo  in  parte  per
finalita' o interventi diversi da quelli indicati  nel  provvedimento
concessorio. In  tutti  i  casi  di  revoca  o  di  annullamento,  il
beneficiario e' tenuto alla restituzione del contributo. In  caso  di
inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme  riscosse
a mezzo ruolo sono riversate in apposito  capitolo  dell'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui
all'articolo 20-quinquies, comma 1. 
    6. Con provvedimenti  adottati  ai  sensi  dell'articolo  20-ter,
comma 8, sono definiti le modalita' e i termini per la  presentazione
delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle
relative pratiche, prevedendo la dematerializzazione  con  l'utilizzo
di  piattaforme  informatiche.  Nei  medesimi  provvedimenti  possono
essere  altresi'  indicati  ulteriori  documenti  e  informazioni  da
produrre in allegato all'istanza di contributo,  anche  in  relazione
alle diverse tipologie degli  interventi  ricostruttivi,  nonche'  le
modalita' e le procedure per le misure  da  adottare  in  esito  alle
verifiche di cui al comma 5. 
    7. I contributi e i benefici previsti dalla presente sezione sono
concessi a condizione che gli immobili danneggiati o distrutti  dagli
eventi calamitosi siano muniti del prescritto  titolo  abilitativo  e
realizzati in sua conformita' ovvero siano muniti di titolo  edilizio
in sanatoria conseguito alla data di  presentazione  dell'istanza  di
cui al comma 1. 
    8. I comuni provvedono allo svolgimento delle attivita'  previste
dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
    Sezione II 
    RICOSTRUZIONE DEI BENI PUBBLICI DANNEGGIATI 
    Art. 20-octies (Ricostruzione pubblica). - 1.  Con  provvedimenti
adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, e'  disciplinato  il
finanziamento, nei  limiti  delle  risorse  stanziate  allo  scopo  e
attraverso la concessione di contributi  al  lordo  dell'imposta  sul
valore  aggiunto,  per  interventi  di  ricostruzione,  ripristino  e
riparazione  degli  immobili  e  delle  infrastrutture  ubicati   nei
territori  di  cui  all'articolo  20-bis  e  danneggiati  in  diretta
conseguenza degli eventi alluvionali  di  cui  al  medesimo  articolo
20-bis, in particolare: 
      a) degli immobili adibiti a uso scolastico o educativo  per  la
prima infanzia, degli immobili  di  edilizia  residenziale  pubblica,
delle  infrastrutture  sportive,  delle  strutture   edilizie   delle
universita'  e  delle  istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica, degli edifici municipali, delle caserme in  uso
all'amministrazione della difesa  e  alle  Forze  di  polizia,  degli
immobili demaniali, delle strutture sanitarie  e  socio-sanitarie  di
proprieta' pubblica nonche' delle chiese e degli edifici di culto  di
proprieta'  di  enti  ecclesiastici   civilmente   riconosciuti,   di
interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali  e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,
anche se formalmente non dichiarati tali ai  sensi  dell'articolo  12
del medesimo codice, e utilizzati per le esigenze di culto; 
      b) delle opere di difesa del suolo  e  delle  infrastrutture  e
degli impianti pubblici di bonifica per la  difesa  idraulica  e  per
l'irrigazione; 
      c) degli archivi, dei musei e  delle  biblioteche,  comprensivi
dei materiali del patrimonio archivistico e bibliotecario, che a tale
fine sono equiparati  agli  immobili  di  cui  alla  lettera  a),  ad
eccezione di quelli di proprieta' di  enti  ecclesiastici  civilmente
riconosciuti, fermo restando quanto previsto dalla  medesima  lettera
a) in relazione alle chiese e agli edifici di culto di proprieta'  di
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti; 
      d) degli edifici  privati  inclusi  nelle  aree  cimiteriali  e
individuati come cappelle private, al fine  di  consentire  il  pieno
utilizzo delle strutture cimiteriali. 
    2.  Nei  limiti  delle  risorse   stanziate   allo   scopo,   con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo  20-ter,  comma  8,  il
Commissario straordinario predispone e approva: 
      a) un piano speciale per le opere pubbliche  danneggiate  dagli
eventi alluvionali di  cui  all'articolo  20-bis,  comprensivo  degli
interventi sulle opere di urbanizzazione, che quantifica il  danno  e
prevede il  finanziamento  degli  interventi  in  base  alle  risorse
disponibili; 
      b) un piano speciale per i  beni  culturali  danneggiati  dagli
eventi alluvionali di cui  all'articolo  20-bis,  che  quantifica  il
danno e prevede  il  finanziamento  degli  interventi  in  base  alle
risorse disponibili; 
      c) un piano speciale di interventi sulle situazioni di dissesto
idrogeologico in relazione alle aree colpite dagli eventi  calamitosi
di cui all'articolo  20-bis,  con  priorita'  per  le  situazioni  di
dissesto  che   costituiscono   pericolo   per   centri   abitati   e
infrastrutture, e di interventi integrati di mitigazione del  rischio
idrogeologico e  di  tutela  e  recupero  degli  ecosistemi  e  della
biodiversita' e per la delocalizzazione di beni  in  aree  a  elevata
pericolosita' idraulica,  nei  limiti  delle  risorse  specificamente
finalizzate allo scopo; 
      d)  un  piano  speciale  per   le   infrastrutture   ambientali
danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis,  con
particolare  attenzione   agli   impianti   di   depurazione   e   di
collettamento fognario da ripristinare nelle aree di cui al  medesimo
articolo  20-bis,  che  quantifica  il  danno   e   ne   prevede   il
finanziamento in base alle  risorse  disponibili.  Rientrano  tra  le
infrastrutture ambientali oggetto del  piano  di  cui  alla  presente
lettera anche le dotazioni per la raccolta differenziata dei  rifiuti
urbani nonche'  gli  impianti  dedicati  alla  gestione  dei  rifiuti
urbani, anche differenziati; 
      e) un piano speciale ai sensi dell'articolo 20-novies, comma 3,
per    le    infrastrutture    stradali,    comprendente     altresi'
l'individuazione dei meccanismi di rendicontazione e di richiesta  di
reintegro del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge  28
dicembre 2015, n. 208, sulle risorse della contabilita'  speciale  di
cui all'articolo 20-quinquies del presente decreto. 
    3. Qualora la programmazione della  rete  scolastica  preveda  la
costruzione di edifici in sedi nuove o diverse,  le  risorse  per  il
ripristino  degli  edifici  scolastici  danneggiati   sono   comunque
destinabili a tale scopo. Fatti salvi gli interventi gia' programmati
in base ai provvedimenti di cui all'articolo  20-ter,  comma  8,  gli
edifici scolastici e universitari, se  ubicati  nei  centri  storici,
sono ripristinati o ricostruiti nel  medesimo  sito,  salvo  che  per
ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile. In ogni
caso, le aree a  cio'  destinate  devono  mantenere  la  destinazione
urbanistica a uso pubblico o comunque di pubblica utilita'. 
    4. I piani di cui al comma 2 del presente articolo sono approvati
dal Commissario straordinario entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,  acquisita
l'intesa delle regioni interessate, da sancire entro quindici giorni,
anche in sede di Cabina di coordinamento per la ricostruzione di  cui
all'articolo   20-quater,   nonche'   acquisito   il   parere   delle
amministrazioni statali competenti in  materia  e  dell'autorita'  di
bacino distrettuale territorialmente competente. Mediante  successivi
provvedimenti, il Commissario  straordinario  puo'  individuare,  con
specifica motivazione, gli interventi, inseriti nei piani di  cui  al
primo periodo, che rivestono un'importanza essenziale ai  fini  della
ricostruzione, da realizzare con priorita'. Gli  interventi  previsti
nei piani di cui al comma 2 del presente articolo  sono  identificati
dal CUP, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
e  della  deliberazione  del  Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021. 
    5.  Sulla  base  delle  priorita'   stabilite   dal   Commissario
straordinario, d'intesa con le regioni interessate e in coerenza  con
i piani di cui al comma 2, i soggetti attuatori oppure i  comuni,  le
unioni dei comuni,  le  unioni  montane  e  le  province  interessati
provvedono a predisporre e inviare i  progetti  degli  interventi  al
Commissario straordinario. 
    6.  Il  Commissario  straordinario,  previo  esame  dei  progetti
presentati dai soggetti di cui al comma 5 e verificata la  congruita'
economica dei progetti medesimi, approva definitivamente  i  progetti
esecutivi e adotta il  decreto  di  concessione  del  contributo.  Il
decreto  di  concessione  del  contributo  riporta   il   CUP   degli
interventi, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.
3, e  della  deliberazione  del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021. 
    7. I contributi di cui al presente articolo nonche' le spese  per
le residue attivita' e funzioni di assistenza alla popolazione di cui
all'articolo 20-ter, comma 3, sono erogati in  via  diretta,  tenendo
conto  di  quanto  gia'   realizzato   nell'ambito   della   gestione
emergenziale. 
    8. Dopo l'adozione del decreto di concessione del contributo,  il
Commissario straordinario trasmette i progetti esecutivi ai  soggetti
attuatori di cui all'articolo 20-novies  al  fine  dello  svolgimento
delle procedure di gara per la selezione  degli  operatori  economici
che realizzano gli interventi. 
    9. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente  articolo
e' attuato sulla base di quanto disposto dal decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 229, nonche', limitatamente alle  opere  di  difesa
del suolo di cui al comma  1,  lettera  b),  e  agli  interventi  sui
dissesti idrogeologici di cui al comma 2, lettera c),  attraverso  il
Repertorio  nazionale  degli  interventi  per  la  difesa  del  suolo
(ReNDiS) dell'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale, fermo restando il  rispetto  del  principio  di  unicita'
dell'invio previsto dal codice dei  contratti  pubblici,  di  cui  al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 
    10.  Fermo  restando  quanto  previsto   dall'articolo   14   del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le disposizioni della  parte  II,
titolo IV,  del  medesimo  decreto-legge  recanti  semplificazioni  e
agevolazioni procedurali o maggiori  poteri  commissariali,  relative
alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e  all'esecuzione  di
pubblici lavori, servizi e forniture, ad eccezione  della  disciplina
speciale  di  cui  all'articolo  53-bis,  comma   3,   dello   stesso
decreto-legge, si applicano, senza pregiudizio  dei  poteri  e  delle
deroghe di maggiore favore previste dalla disciplina vigente o  dalle
disposizioni di  stanziamento  delle  risorse  per  la  ricostruzione
pubblica di cui al comma 1  del  presente  articolo,  alle  procedure
connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici  per
la  ricostruzione  pubblica  nei  comuni  interessati  dagli   eventi
alluvionali di cui all'articolo 20-bis. 
    11. Il Commissario straordinario,  qualora  nell'esercizio  delle
funzioni di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies,  rilevi  casi
di  dissenso,  diniego,  opposizione   o   altro   atto   equivalente
proveniente da un organo di un  ente  territoriale  interessato  che,
secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto  o
in parte, la realizzazione di uno degli interventi di  ricostruzione,
di ripristino o di riparazione di cui al presente articolo, senza che
sia prevista dalle vigenti disposizioni una procedura di  superamento
del dissenso, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove
nominata,  all'Autorita'  politica  delegata  per  la  ricostruzione,
sentito l'ente territoriale interessato, che si esprime  entro  sette
giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  per
concordare le iniziative da  assumere,  che  devono  essere  definite
entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione  della
Conferenza. Decorso  il  predetto  termine  di  quindici  giorni,  in
mancanza  di  soluzioni  condivise  che   consentano   la   sollecita
realizzazione  dell'intervento,  il  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri o,  ove  nominata,  l'Autorita'  politica  delegata  per  la
ricostruzione  propone  al  Consiglio  dei  ministri   le   opportune
iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui  agli
articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione,
ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. 
    12.  Con  riferimento  agli  interventi  di   ricostruzione,   di
ripristino  o  di  riparazione  di  cui  al  presente  articolo,   il
commissario  ad  acta,  ove  nominato  dal  Consiglio  dei   ministri
nell'esercizio  del  potere  sostitutivo  di  cui  al  comma  11,  e'
individuato nel Commissario straordinario alla ricostruzione  di  cui
all'articolo 20-ter. Gli eventuali oneri derivanti dalla  nomina  del
commissario ad acta sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti
sostituiti. 
    13. Restano fermi, per gli interventi diversi da quelli  inseriti
nei   provvedimenti   predisposti   e   approvati   dal   Commissario
straordinario  alla  ricostruzione  di  cui  all'articolo  20-ter,  i
compiti e le funzioni attribuiti ai Commissari straordinari  nominati
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18  aprile  2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per
la realizzazione degli  interventi  infrastrutturali  individuati  ai
sensi del comma 1 del medesimo articolo 4, ai Commissari straordinari
per il dissesto idrogeologico e ai Commissari per l'attuazione  degli
interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 525,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, al Commissario straordinario di Governo di cui
all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, e al Commissario unico nazionale  per  la  depurazione,  di  cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n.  243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e
all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019,  n.  111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  141,
qualora gia' nominati alla data del 6 luglio 2023. 
    Art. 20-novies (Soggetti attuatori degli interventi relativi alle
opere pubbliche e ai beni culturali). -  1.  Per  gli  interventi  di
riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche  e  dei
beni culturali di cui all'articolo 20-octies,  i  soggetti  attuatori
sono: 
      a) le regioni; 
      b) il Ministero della cultura; 
      c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
      d) l'Agenzia del demanio; 
      e) le diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili  di
proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,  sottoposti
alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano, di cui alla  lettera  a)
del comma 1 dell'articolo 20-octies del presente decreto e di importo
inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata  all'articolo  14
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo  31
marzo 2023, n. 36; 
      f) le universita', limitatamente agli interventi sugli immobili
di loro proprieta' e di importo inferiore alla  soglia  di  rilevanza
europea indicata all'articolo 14 del codice dei  contratti  pubblici,
di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 
    2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma
1, i presidenti delle  regioni  interessate,  ciascuno  per  l'ambito
territoriale  di  competenza,  con  apposito  provvedimento   possono
delegare ai comuni, agli altri enti locali interessati o agli enti di
governo degli ambiti territoriali ottimali lo  svolgimento  di  tutta
l'attivita' necessaria alla loro realizzazione. In relazione ai  beni
danneggiati  di  titolarita'  dei  comuni  o  di  altri  enti  locali
interessati, fermo restando il potere regionale di delega di  cui  al
primo periodo del presente comma, il Commissario  straordinario  alla
ricostruzione,  con  propri  provvedimenti  ai  sensi   dell'articolo
20-ter, comma 8, puo' individuare lo  stesso  ente  locale  titolare,
ovvero lo stesso ente di governo  dell'ambito  territoriale  ottimale
territorialmente competente, quale soggetto attuatore  ai  sensi  del
comma 1 del presente articolo. 
    3. Relativamente  agli  interventi  finalizzati  alla  definitiva
messa in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilita'  delle
infrastrutture  stradali  di  interesse  nazionale  rientranti  nella
competenza della  societa'  ANAS  S.p.a.,  danneggiate  dagli  eventi
alluvionali  di   cui   all'articolo   20-bis,   ovvero   alla   loro
ricostruzione, in continuita' con gli interventi  gia'  realizzati  o
avviati ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera  b),  del  codice
della protezione civile, di cui  al  decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1, la medesima societa' provvede,  secondo  quanto  previsto
nei piani di cui all'articolo 20-octies, comma  2,  lettera  e),  del
presente decreto, in qualita' di  soggetto  attuatore,  eventualmente
operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse  del  fondo
di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, secondo le modalita' di cui all'articolo  20-octies,  comma  10,
previa  autorizzazione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti sulla base della preventiva ricognizione,  da  parte  della
stessa  societa'  ANAS  S.p.a.,  delle  risorse  che  possono  essere
temporaneamente distolte dalla finalita'  cui  sono  destinate  senza
pregiudizio per le medesime. Per il  coordinamento  degli  interventi
finalizzati alla  definitiva  messa  in  sicurezza  e  al  definitivo
ripristino della viabilita' delle infrastrutture stradali  rientranti
nella competenza delle regioni e degli enti locali, danneggiate dagli
eventi alluvionali di  cui  all'articolo  20-bis,  ovvero  alla  loro
ricostruzione, in continuita' con gli interventi  gia'  realizzati  o
avviati ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera  b),  del  citato
codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, la societa'  ANAS
S.p.a.  opera  in  qualita'  di   soggetto   attuatore   e   provvede
direttamente, secondo quanto previsto nei piani di  cui  all'articolo
20-octies, comma 2, lettera e), del presente decreto, ove necessario,
anche  in  ragione  dell'effettiva  capacita'  operativa  degli  enti
interessati, all'esecuzione degli interventi, anche operando  in  via
di anticipazione a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo
1, comma 868, della citata legge n. 208 del 2015 e  con  le  medesime
modalita' di cui al primo  periodo  del  presente  comma.  Gli  oneri
connessi  al  supporto  tecnico  e  alle  attivita'   connesse   alla
realizzazione dei citati interventi sono posti a  carico  dei  quadri
economici degli interventi con le modalita' e nel limite della  quota
di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111. Le risorse del fondo di cui all'articolo  1,  comma  868,  della
citata legge n. 208 del 2015, utilizzate ai sensi  del  primo  e  del
secondo periodo del presente comma, sono reintegrate a  valere  sulla
contabilita'   speciale   del    Commissario    straordinario    alla
ricostruzione di cui all'articolo 20-ter. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
    4. Relativamente agli interventi di cui alla lettera e) del comma
1, di importo superiore alla soglia  di  rilevanza  europea  indicata
all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al  decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o per i quali non si siano proposte
le diocesi, la funzione di soggetto attuatore e' svolta dal Ministero
della cultura o dagli altri soggetti di cui al comma 1,  lettere  a),
c) e d), del presente articolo. 
    5. Per gli interventi di competenza delle diocesi  e  degli  enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera  e),
di importo non superiore alla soglia europea per singolo  intervento,
si osservano le procedure previste per la ricostruzione  privata  sia
per l'affidamento  della  progettazione  sia  per  l'affidamento  dei
lavori. Con ordinanza commissariale ai  sensi  dell'articolo  20-ter,
comma 8, sentiti il presidente della Conferenza episcopale italiana e
il Ministro della cultura, sono stabiliti le modalita' di  attuazione
del   presente   comma,   dirette   ad   assicurare   il   controllo,
l'economicita'  e  la   trasparenza   nell'utilizzo   delle   risorse
pubbliche, nonche' le priorita' di intervento e il metodo di  calcolo
del costo del progetto. 
    6.  Il  Commissario  straordinario  alla  ricostruzione  di   cui
all'articolo  20-ter  puo'  avvalersi,  previa  stipulazione  di  una
convenzione e senza oneri per le prestazioni  rese,  della  Struttura
per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui  all'articolo
1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  per  la
progettazione di interventi sugli immobili pubblici danneggiati dagli
eventi  alluvionali   di   cui   all'articolo   20-bis,   individuati
nell'ambito della predetta convenzione e  nel  limite  delle  risorse
disponibili a legislazione vigente per le attivita' di  progettazione
della citata Struttura. 
    CAPO I-quater 
    MISURE PER LA TUTELA AMBIENTALE 
    Art.  20-decies  (Disposizioni  in  materia  di   trattamento   e
trasporto  dei  materiali).  -  1.  Il   Commissario   straordinario,
acquisita  l'intesa  delle  regioni  interessate,  nei  limiti  delle
risorse disponibili nella contabilita' speciale di  cui  all'articolo
20-ter, comma 7, lettera e), approva il piano  per  la  gestione  dei
materiali derivanti dagli eventi alluvionali e  dagli  interventi  di
ricostruzione, riparazione e  ripristino  di  cui  agli  articoli  da
20-bis  a  20-duodecies,  in  continuita'  con  gli  interventi  gia'
realizzati o avviati ai  sensi  dell'articolo  25  del  codice  della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.
1. 
    2. Il piano di cui al comma 1 e' redatto allo scopo di: 
      a) fornire gli strumenti tecnici e operativi  per  la  migliore
gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali, dai crolli
e dalle demolizioni; 
      b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il  complesso
delle attivita' da porre in essere per la piu' celere  rimozione  dei
materiali derivanti dall'evento  calamitoso,  indicando  i  tempi  di
completamento degli interventi; 
      c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione  dei
materiali  derivanti  dall'evento  calamitoso,  la  possibilita'   di
recuperare le  originarie  matrici  storico-culturali  degli  edifici
crollati o delle aree interessate dagli  eventi  alluvionali  di  cui
all'articolo 20-bis; 
      d) operare interventi di  demolizione  di  tipo  selettivo  che
tengano conto delle  diverse  tipologie  di  materiale,  al  fine  di
favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando
il  recupero  dei  materiali  derivanti  dall'evento   calamitoso   e
riducendo i costi di intervento; 
      e) limitare il volume dei rifiuti recuperando i  materiali  che
possono essere  utilmente  impiegati  come  nuova  materia  prima  da
mettere a disposizione per  la  ricostruzione  conseguente  ai  danni
causati dagli eventi alluvionali di  cui  all'articolo  20-bis;  tali
materiali,  se  non  utilizzati,  sono  venduti  mediante   procedura
pubblica di affidamento ai sensi del codice dei  contratti  pubblici,
di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.  36,  e  il  relativo
ricavato e' ceduto come contributo al  comune  da  cui  provengono  i
materiali stessi. 
    3. In deroga all'articolo 184 del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, i materiali derivanti  dal  crollo  parziale  o  totale
degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi alluvionali  di
cui all'articolo 20-bis nonche' quelli derivanti dalle  attivita'  di
demolizione e abbattimento degli edifici  pericolanti,  disposte  dai
comuni  interessati  dagli  eventi  medesimi  o  da  altri   soggetti
competenti  o  comunque  svolte  su  incarico  degli   stessi,   sono
classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice  CER  20.03.99,
limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto  verso  i  centri  di
raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai commi 5 e
7, fatte  salve  le  situazioni  in  cui  e'  possibile  segnalare  i
materiali pericolosi ed effettuare, in condizioni  di  sicurezza,  le
raccolte   selettive.   Ai   fini   dei    conseguenti    adempimenti
amministrativi, il  produttore  dei  materiali  di  cui  al  presente
articolo e' il comune di origine  dei  materiali  stessi,  in  deroga
all'articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo
n. 152 del 2006. 
    4. Non costituiscono  rifiuto  i  resti  dei  beni  di  interesse
architettonico, artistico  e  storico  nonche'  quelli  dei  beni  ed
effetti di valore anche simbolico appartenenti all'edilizia  storica,
i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con  valenza  di  cultura
locale, il legno lavorato e i metalli lavorati. Tali  materiali  sono
selezionati e  separati  secondo  le  disposizioni  delle  competenti
autorita', che ne individuano anche  il  luogo  di  destinazione.  Le
autorizzazioni  previste  dalla  vigente  disciplina  di  tutela  del
patrimonio culturale, ove  necessarie,  si  intendono  acquisite  con
l'assenso manifestato mediante annotazione nel  verbale  sottoscritto
dal rappresentante del Ministero della  cultura  che  partecipa  alle
operazioni. 
    5. La raccolta dei materiali di cui al comma 3, giacenti su suolo
pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, e il  loro
trasporto ai centri di raccolta comunali e ai siti di  raggruppamento
o deposito temporaneo ovvero direttamente agli impianti  di  recupero
(R13 e R5), come definiti  dall'allegato  C  alla  parte  quarta  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se le caratteristiche  dei
materiali  derivanti  dall'evento  calamitoso  lo  consentono,   sono
operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio  di  gestione
integrata dei rifiuti urbani presso i  territori  interessati  o  dei
comuni territorialmente competenti o delle pubbliche  amministrazioni
a diverso titolo coinvolte,  direttamente  o  attraverso  imprese  di
trasporto autorizzate da essi incaricate, o  attraverso  imprese  dai
medesimi individuate con la procedura prevista dall'articolo  76  del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36. Le predette attivita' di trasporto sono effettuate senza
lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento RAEE
e' tenuto  a  prendere  in  consegna  i  rifiuti  di  apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano,
con oneri a proprio carico. Le disposizioni  del  terzo  periodo  del
presente  comma  si  applicano  anche  al  Centro  di   coordinamento
nazionale  pile  e  accumulatori  (CDCNPA)  per  i  rifiuti  di   sua
competenza. Ai fini dei conseguenti  adempimenti  amministrativi,  e'
considerato produttore dei materiali derivanti dall'evento calamitoso
il comune di origine dei materiali  stessi,  in  deroga  all'articolo
183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n.  152  del
2006. Limitatamente ai materiali di  cui  al  comma  3  del  presente
articolo giacenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attivita'  di
raccolta e di trasporto e' effettuata con il  consenso  del  soggetto
avente titolo alla concessione dei contributi  per  la  ricostruzione
privata. A tal fine, il comune  provvede  a  notificare,  secondo  le
modalita' previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia  di
notificazione dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo  quelle
stabilite  dall'articolo  60  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, un apposito avviso,  contenente
l'indicazione della data nella quale si  provvedera'  alla  rimozione
dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla  data  di  notificazione
dell'avviso,  il  comune,  salvo  che  l'interessato  abbia  espresso
motivato diniego, autorizza la raccolta e il trasporto dei materiali. 
    6. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai  precedenti  commi,
ai   fini   della   ricostruzione   degli   edifici   di    interesse
architettonico, artistico e storico nonche' di quelli  aventi  valore
anche simbolico appartenenti all'edilizia storica,  le  attivita'  di
demolizione  e  di  contestuale  rimozione   delle   macerie   devono
assicurare,  ove  possibile,  il  recupero   dei   materiali   e   la
conservazione delle componenti identitarie,  esterne  e  interne,  di
ciascun edificio. 
    7. I presidenti delle regioni interessate, ciascuno per  l'ambito
territoriale di propria competenza, autorizzano, qualora  necessario,
l'utilizzo  di  impianti  mobili  per  le  operazioni  di  selezione,
separazione,  messa  in  riserva  (R13),  scambio  di   rifiuti   per
successive operazioni di recupero (R12) e recupero di flussi omogenei
di rifiuti (R5), come definiti dall'allegato C alla parte quarta  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'eventuale successivo
trasporto  della  frazione  non   recuperabile   agli   impianti   di
destinazione finale. I rifiuti devono essere gestiti  senza  pericolo
per la salute dell'uomo e  senza  usare  procedimenti  e  metodi  che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto  stabilito
dall'articolo 177, comma 4, del citato decreto legislativo n. 152 del
2006, nonche' nel rispetto dei criteri di cui  all'articolo  178  del
medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei  principi  di  cui
all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 18  giugno  2020.  I  presidenti  delle  regioni
interessate,  ciascuno   per   l'ambito   territoriale   di   propria
competenza,  stabiliscono  le  modalita'   di   rendicontazione   dei
quantitativi dei materiali di cui al comma 3 raccolti  e  trasportati
nonche' dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento. 
    8. I gestori dei siti di deposito temporaneo di cui  al  comma  5
ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo  svolgimento  di
analisi  preventive,  procedono  allo  scarico  presso  le   piazzole
attrezzate e assicurano la gestione dei siti, provvedendo con urgenza
all'avvio  agli  impianti  di  trattamento  dei  rifiuti  selezionati
presenti nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti  altresi'
a  fornire  il   personale   di   servizio   per   eseguire,   previa
autorizzazione dei presidenti delle regioni interessate, ciascuno per
l'ambito territoriale di sua competenza, la separazione e cernita dal
rifiuto tal quale delle matrici recuperabili, dei rifiuti  pericolosi
e dei RAEE, nonche' il loro  avvio  agli  impianti  autorizzati  alle
operazioni di recupero e smaltimento. 
    9. Al fine di agevolare i flussi e ridurre  al  minimo  ulteriori
impatti  dovuti  ai  trasporti,  i  rifiuti  urbani   indifferenziati
prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla  popolazione  colpita
dall'evento calamitoso possono essere conferiti negli  impianti  gia'
allo scopo autorizzati secondo il  principio  di  prossimita',  senza
apportare  modifiche   alle   autorizzazioni   vigenti,   in   deroga
all'eventuale definizione  dei  bacini  di  provenienza  dei  rifiuti
urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di  raccolta  si
accorda  preventivamente  con  i  gestori  degli   impianti   dandone
comunicazione alla regione e all'agenzia regionale per la  protezione
ambientale territorialmente competenti. 
    10. Le agenzie  regionali  per  la  protezione  ambientale  e  le
aziende sanitarie  locali  territorialmente  competenti,  nell'ambito
delle proprie  competenze  in  materia  di  tutela  ambientale  e  di
prevenzione e tutela della sicurezza dei lavoratori, e  il  Ministero
della cultura, al fine di evitare il caricamento indifferenziato  dei
beni di interesse architettonico, artistico e storico  nei  mezzi  di
trasporto, assicurano la vigilanza e il rispetto  delle  disposizioni
del presente articolo. 
    11. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, i materiali derivanti dagli  eventi
alluvionali di cui all'articolo 20-bis nei quali si rinvenga, anche a
seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto non rientrano nei
rifiuti di cui al comma 3.  Ad  essi  e'  attribuito  il  codice  CER
17.06.05* e sono gestiti secondo le indicazioni di  cui  al  presente
comma.  Tali  materiali  non  possono  essere  movimentati,  ma  sono
circoscritti adeguatamente con nastro  segnaletico.  L'intervento  di
bonifica  e'  effettuato  da  una  ditta  specializzata.  Qualora  il
rinvenimento avvenga durante la raccolta, il rifiuto residuato  dallo
scarto dell'amianto, sottoposto a eventuale separazione e cernita  di
tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti  pericolosi  e  dei  RAEE,
mantiene la classificazione di  rifiuto  urbano  non  pericoloso  con
codice CER 20.03.99 ed e' gestito secondo  le  modalita'  di  cui  al
presente articolo. Qualora il rinvenimento avvenga successivamente al
conferimento presso il sito  di  deposito  temporaneo,  il  rimanente
rifiuto, privato del materiale  contenente  amianto  e  sottoposto  a
eventuale separazione  e  cernita  delle  matrici  recuperabili,  dei
rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto
urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve essere
gestito  per  l'avvio  a  successive   operazioni   di   recupero   e
smaltimento. In quest'ultimo  caso  i  siti  di  deposito  temporaneo
possono  essere  adibiti  anche  a  deposito,  in  area  separata   e
appositamente allestita, di rifiuti di amianto. La  verifica  che  le
varie frazioni di rifiuto, derivanti  dalla  suddetta  separazione  e
cernita, siano private del materiale contenente amianto e delle altre
sostanze pericolose e' svolta con i metodi per  la  caratterizzazione
previsti dalla normativa vigente sia per il campionamento sia per  la
valutazione dei limiti  di  concentrazione  in  peso  delle  sostanze
pericolose presenti. Per quanto riguarda gli interventi di  bonifica,
le ditte autorizzate, prima di  asportare  e  smaltire  correttamente
tutto  il  materiale,  devono  presentare  all'organo  di   vigilanza
competente  per  territorio  un  idoneo  piano  di  lavoro  ai  sensi
dell'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.  Tale
piano di lavoro viene presentato al dipartimento di sanita'  pubblica
dell'azienda sanitaria locale competente, che entro 24 ore lo valuta.
I dipartimenti di sanita' pubblica individuano un nucleo di operatori
esperti  che  svolge  attivita'  di  assistenza  alle  aziende  e  ai
cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza. 
    12. A esclusione degli interventi che sono compresi e  finanziati
nell'ambito del procedimento di concessione  dei  contributi  per  la
ricostruzione, le attivita' previste dal presente articolo  derivanti
dall'evento calamitoso, ivi comprese quelle relative  alla  raccolta,
al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, sono svolte
nel limite delle risorse disponibili nella contabilita'  speciale  di
cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera  e),  ovvero  a  valere  su
risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate allo  scopo.
Le  amministrazioni  competenti  operano  con   le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
    CAPO I-quinquies 
    RECUPERO DELLA CAPACITA' PRODUTTIVA E DISPOSIZIONI FINALI 
    Art. 20-undecies (Disposizioni per il  recupero  della  capacita'
produttiva nelle zone colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a
far data dal 1° maggio 2023). - 1. Nei territori di cui  all'articolo
20-bis,  comma   1,   al   fine   di   assicurare   il   mantenimento
dell'occupazione e l'integrale recupero della  capacita'  produttiva,
si applica il regime di aiuto di cui al decreto-legge 1° aprile 1989,
n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n.
181, limitatamente a quanto disciplinato  dal  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 24 marzo  2022,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2022, ai sensi del regolamento (UE)  n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea, e del regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione,  del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e  108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de
minimis». 
    2. Per disciplinare l'attuazione degli interventi di cui al comma
1, il Ministero delle imprese e del made in Italy sottoscrive con  le
regioni interessate  un  apposito  accordo  di  programma,  ai  sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
    3. Alle finalita' del presente articolo sono destinate le risorse
disponibili, sino a un massimo di 100 milioni di euro, che il decreto
del Ministro dello sviluppo  economico  23  aprile  2021,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021, assegna alle aree
di crisi industriale non complessa. 
    Art.  20-duodecies  (Disposizioni  finanziarie).  -  1.  Ai  fini
dell'immediata attuazione delle disposizioni degli articoli da 20-bis
a  20-  undecies,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio, anche in conto residui». 
  All'articolo 21: 
    al comma 2, primo periodo, le parole: «all'articolo 44, del» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «all'articolo  44  del   codice   della
protezione civile, di cui al». 
  All'articolo 22: 
    al comma 2, le parole:  «10,12  milioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «9,07 milioni» e le parole: «e 2,84 milioni di  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «e di 2,84 milioni di euro»; 
    al comma 3: 
      all'alinea, le parole: «articoli 1, 5, 6» sono sostituite dalle
seguenti: «articoli 1, 5, 6, commi 2, 6 e 7» e dopo  le  parole:  «di
cassa» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
      alla  lettera  e),  le  parole:  «delle  minori   spese»   sono
sostituite dalle seguenti: «di quota parte delle minori spese». 
  All'allegato 1: 
    alla voce: «Castel Maggiore», le  parole:  «alle  frazioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «alla frazione»; 
    alla voce: «Castel San Pietro Terme», la parola: «Molinonovo»  e'
sostituita dalle seguenti: «Molino Nuovo»; 
    alle voci: «Ozzano dell'Emilia», «Pianoro», «San Benedetto Val di
Sambro» e «San Lazzaro di Savena», le parole:  «alla  frazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «alle frazioni»; 
    alla voce: «San Lazzaro di Savena», la  parola:  «Pizzocalbo»  e'
sostituita dalla seguente: «Pizzocalvo». 
  Dopo l'allegato 1 e' aggiunto il seguente: 
  
 
                                                      «Allegato 1-bis 
                                     (Articolo 20-quinquies, comma 3) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
». 
 
  Al titolo sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «nonche'
disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori  colpiti  dai
medesimi eventi».