(Allegato)
                                                             Allegato 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  13
  GIUGNO 2023, N. 69 
  All'articolo 1: 
    al comma 1: 
      alla lettera b), numero 2), le parole: «n. 2)» sono  sostituite
dalle seguenti: «numero 2)»; 
      alla lettera c), numero 1), le parole: «banca  in  liquidazione
coatta amministrativa»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «previsto
dalla Sezione III» e le parole: «o verso la  quale»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, o della banca per la quale»; 
    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. All'articolo 11-octies, comma 2, del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106, il secondo periodo e' sostituito  dai  seguenti:
"Nel rispetto del  diritto  dell'Unione  europea,  come  interpretato
dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in  caso
di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto
continuano ad applicarsi, fatte  salve  le  disposizioni  del  codice
civile in materia di indebito  oggettivo  e  di  arricchimento  senza
causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del  testo  unico  di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  vigenti  alla
data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggetti a
riduzione le imposte e i  costi  sostenuti  per  la  conclusione  dei
medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la
riduzione del costo totale del  credito  avviene  in  conformita'  al
criterio del costo ammortizzato"»; 
    alla rubrica sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «.
Modifica al decreto-legge n. 73 del 2021». 
  Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
    «Art.  1-bis  (Disposizioni  transitorie  in  materia  di   crisi
d'impresa in coerenza con i principi  dettati  dalla  direttiva  (UE)
2019/1023). - 1. In coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e con i principi dettati dalla  direttiva
(UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20  giugno
2019,  assicurando,  nel  contempo,  adeguata  tutela  ai   creditori
pubblici non aderenti fino alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo integrativo o  correttivo  dell'articolo  63  del  codice
della  crisi  di  impresa  e  dell'insolvenza,  di  cui  al   decreto
legislativo  12  gennaio  2019,  n.  14,   da   adottare   ai   sensi
dell'articolo 1 della legge 8 marzo 2019, n. 20,  o  della  legge  22
aprile  2021,  n.  53,  non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'ultimo periodo del comma 2 e di cui al comma 2-bis  del  predetto
articolo 63. 
    Nel medesimo periodo di cui al presente  comma  si  applicano  le
disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo. 
    2. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione, anche in
mancanza di adesione  da  parte  dell'amministrazione  finanziaria  o
degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza  obbligatorie,
quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: 
      a) gli accordi non hanno carattere liquidatorio; 
      b) l'adesione e' determinante ai fini del raggiungimento  delle
percentuali di cui agli articoli 57, comma 1,  e  60,  comma  1,  del
codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; 
      c)  il  credito  complessivo  vantato  dagli  altri   creditori
aderenti agli accordi di ristrutturazione e' pari ad almeno un quarto
dell'importo complessivo dei crediti; 
      d)  la   proposta   di   soddisfacimento   dell'amministrazione
finanziaria o dei predetti enti, tenuto conto delle risultanze  della
relazione del professionista indipendente,  e'  conveniente  rispetto
all'alternativa liquidatoria e tale circostanza  costituisce  oggetto
di specifica valutazione da parte del tribunale in sede di omologa; 
      e)  il   soddisfacimento   dei   crediti   dell'amministrazione
finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o  assistenza
obbligatorie e' almeno  pari  al  30  per  cento  dell'ammontare  dei
rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi. 
    3. Se l'ammontare complessivo dei  crediti  vantati  dagli  altri
creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione e' inferiore a un
quarto dell'importo complessivo dei crediti, la disposizione  di  cui
al comma 2 puo' trovare applicazione, fatto salvo il  rispetto  delle
condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del medesimo comma  2,  se
la percentuale di soddisfacimento  dei  crediti  dell'amministrazione
finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o  assistenza
obbligatorie non e' inferiore al  40  per  cento  dell'ammontare  dei
rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi, e la  dilazione  di
pagamento richiesta non  eccede  il  periodo  di  dieci  anni,  fermo
restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione in base  al
tasso legale vigente nel corso di tale periodo. 
    4. In caso di deposito della domanda di omologazione  di  accordi
di ristrutturazione, con annessa  transazione  fiscale,  il  debitore
avvisa dell'iscrizione  della  domanda  nel  registro  delle  imprese
l'amministrazione  finanziaria  e  gli  enti  gestori  di  forme   di
previdenza  e  assistenza   obbligatorie,   competenti   sulla   base
dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, a mezzo posta elettronica
certificata. Il termine di cui all'articolo 48, comma 4,  del  codice
di  cui  al  decreto  legislativo  n.  14  del  2019   decorre,   per
l'amministrazione  finanziaria  e  gli  enti  gestori  di  forme   di
previdenza e assistenza obbligatorie, dalla ricezione dell'avviso. 
    5. L'eventuale adesione di cui al comma 2  dell'articolo  63  del
codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 deve  intervenire
entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione. 
    6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano  alle
proposte di transazione fiscale depositate, ai sensi dei commi 1 e  2
dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo n.  14  del
2019, in data successiva a quella di entrata in vigore  del  presente
decreto». 
  All'articolo 2: 
    al comma  1,  le  parole:  «Al  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti  l'imposta  di  registro,  approvato  con   decreto   del
Presidente della Repubblica 26 aprile  1986,  n.  131,  alla  tariffa
allegata al medesimo decreto,  parte  prima,  all'articolo  1,»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «All'articolo  1  della  tariffa,  parte
prima,  allegata  al  testo  unico  delle  disposizioni   concernenti
l'imposta di  registro,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, alla». 
  All'articolo 3: 
    alla  rubrica,  la  parola:  «Modifiche»  e'   sostituita   dalla
seguente: «Modifica». 
  Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
    «Art. 3-bis (Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2022,  n.
82, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882  del  Parlamento
europeo e del  Consiglio,  del  17  aprile  2019,  sui  requisiti  di
accessibilita' dei prodotti e dei servizi. Procedura di infrazione n.
2023/2015). - 1. Al decreto legislativo 27 maggio 2022, n.  82,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera ee) e' inserita  la
seguente: 
        "ee-bis) 'ritiro': qualsiasi provvedimento volto  a  impedire
la messa a disposizione sul mercato di un prodotto  nella  catena  di
fornitura"; 
      b) all'articolo 18, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
        "6-bis.  Nei  casi  di  avvio  della   procedura   ai   sensi
dell'articolo   20   della   direttiva   (UE)   2019/882   da   parte
dell'autorita' di un altro Stato membro, il Ministero delle imprese e
del made in Italy comunica senza  ritardo  alla  Commissione  e  agli
altri  Stati  membri  tutte  le  misure  adottate,  tutte  le   altre
informazioni a sua disposizione sulla non  conformita'  del  prodotto
interessato  e,  in  caso  di  disaccordo  con  la  misura  nazionale
notificata, le sue obiezioni"; 
      c) all'articolo 25, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
        "4-bis. Le autorita' di vigilanza di cui al presente  decreto
comunicano alla Commissione, in tempo utile,  tutte  le  informazioni
necessarie per consentire alla Commissione medesima  di  redigere  la
relazione di cui all'articolo 33 della direttiva (UE) 2019/882"». 
  All'articolo 4: 
    al comma 1,  le  parole:  «del  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «delle  disposizioni  sul  processo  penale  a  carico  di
imputati minorenni, di cui al decreto». 
  All'articolo 5: 
    al comma 1, le parole: «dopo la parola: "vecchiaia," e'  inserita
la seguente: "anticipata,"» sono sostituite dalle seguenti: «dopo  la
parola: "superstiti" sono inserite  le  seguenti:  "o  alla  pensione
anticipata"». 
  All'articolo 6: 
    al comma 1,  capoverso  525,  le  parole:  «decreto  legge»  sono
sostituite dalla seguente: «decreto-legge» e le parole: «che possano»
sono sostituite dalle seguenti: «che possa». 
  All'articolo 7: 
    al comma 2, la parola: «adottato» e'  soppressa  e  alle  parole:
«entro centoventi giorni» sono premesse le seguenti: «da adottare». 
  All'articolo 8: 
    al comma 1, la parola: «indoor», ovunque ricorre,  e'  sostituita
dalle seguenti: «in ambienti chiusi», dopo le parole: «finalizzato  a
finanziare» sono inserite le seguenti: «la progettazione e» e dopo le
parole: «prevenzione  della  concentrazione  di  radon  indoor»  sono
inserite  le  seguenti:  «,  in  particolare  mediante  attivita'  di
monitoraggio, analisi, rilevamento geologico, bonifica e  risanamento
delle costruzioni dalla sostanza inquinante,»; 
    al comma 2, le parole: «Il Fondo e'  assegnato»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Le  risorse  del  Fondo  di  cui  al  comma  1  sono
assegnate» e la parola: «provincie»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«province»; 
    al comma 3, dopo le parole: «al 2031»  e'  inserito  il  seguente
segno di interpunzione: «,»; 
    alla rubrica, la parola: «indoor», ovunque ricorre, e' sostituita
dalle seguenti: «in ambienti chiusi». 
  Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente: 
    «Art. 8-bis (Istituzione del Fondo nazionale per il  monitoraggio
e la gestione dei  siti  Natura  2000.  Procedura  di  infrazione  n.
2015/2163). - 1. Al fine di assicurare una gestione efficace dei siti
afferenti alla  rete  Natura  2000,  ai  sensi  dell'articolo  4  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
settembre 1997, n. 357, nonche' di  agevolare  la  definizione  della
procedura di infrazione n. 2015/2163, e' istituito,  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica,
un fondo volto a  finanziare  investimenti  da  parte  delle  regioni
finalizzati  alla  realizzazione  di  misure  di  ripristino  attivo,
nonche'  all'acquisto  di  strumentazione   utile   al   monitoraggio
dell'efficacia di tali azioni, con una  dotazione  complessiva  di  5
milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024. 
    2. Con uno o piu' decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
sicurezza  energetica,  adottati  di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabiliti i criteri di riparto tra le regioni e le modalita'  di
erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1. 
    3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  pari  a  5
milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni  di  euro  per  l'anno
2024,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica». 
  All'articolo 9: 
    al comma 1: 
      all'alinea, la parola: «nuovo» e' soppressa; 
      alla lettera a),  capoverso  1-bis,  le  parole:  «circolazione
stradale,» sono sostituite dalle seguenti: «circolazione stradale e». 
  Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: 
    «Art. 9-bis (Disposizioni in materia di misure e di attivita'  di
tutela ambientale e sanitaria e di  interventi  di  decarbonizzazione
negli stabilimenti di interesse strategico  nazionale.  Procedure  di
infrazione n. 2013/2177, n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n.  2020/2299).
-  1.  Al  decreto-legge  5  gennaio  2015,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n.  20,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 2, comma 6, sono aggiunti, in fine, i  seguenti
periodi: "In caso di confisca degli impianti o  delle  infrastrutture
di ILVA S.p.A.  in  amministrazione  straordinaria  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 104-bis, commi 1-septies,  1-octies,
1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione,  di  coordinamento  e
transitorie del  codice  di  procedura  penale,  di  cui  al  decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.  Ai  fini  della  verifica  della
sussistenza delle condizioni di cui  alla  lettera  c)  del  predetto
comma 1-octies dell'articolo 104-bis delle norme  di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, si  tiene
conto delle disposizioni contenute nel Piano  Ambientale  di  cui  al
primo periodo del presente comma"; 
      b) all'articolo 3, comma 1: 
        1) al decimo periodo, le parole: "con  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro della transizione  ecologica,
da adottare  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentito il Presidente della regione Puglia,  a  progetti  di
decarbonizzazione  del  ciclo  produttivo  dell'acciaio   presso   lo
stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello
stabilimento stesso ed  attuati  dall'organo  commissariale  di  ILVA
S.p.A., che puo' avvalersi di organismi in house  dello  Stato"  sono
sostituite dalle seguenti: "con decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica di concerto con i Ministri delle imprese  e  del
made in Italy e dell'economia  e  delle  finanze  e  con  l'Autorita'
politica delegata in materia di  Sud  e  di  politiche  di  coesione,
sentito  il  Presidente  della  regione   Puglia,   a   progetti   di
decarbonizzazione  del  ciclo  produttivo  dell'acciaio   presso   lo
stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello
stabilimento stesso ed  attuati  dall'organo  commissariale  di  ILVA
S.p.A., che puo' a tal fine avvalersi del gestore dello  stabilimento
ovvero di organismi in house dello Stato"; 
        2) il dodicesimo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  "I
criteri e le modalita' di valutazione, approvazione e attuazione  dei
progetti di decarbonizzazione da parte dell'organo  commissariale  di
ILVA S.p.A. sono individuati con il decreto di cui al decimo periodo,
che  contiene  altresi'  l'indicazione   del   termine   massimo   di
realizzazione dei predetti progetti. E' fatta salva la  facolta'  per
il   gestore   dello   stabilimento   di   presentare   progetti   di
decarbonizzazione ad  integrazione  di  quelli  previsti  dal  decimo
periodo, da attuare con oneri a proprio carico, comunque senza  nuovi
o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  e  sottoposti   alla
valutazione e approvazione da parte dell'organo commissariale di ILVA
S.p.A. secondo i criteri e le modalita' indicati nel decreto  di  cui
al medesimo decimo periodo". 
    2.  All'articolo  104-bis   delle   norme   di   attuazione,   di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo  il  comma  1-sexies
sono aggiunti i seguenti: 
      "1-septies. Nei casi previsti dal  comma  1-bis.1,  qualora  la
prosecuzione dell'attivita' sia stata autorizzata dopo l'adozione del
provvedimento di sequestro, l'amministratore giudiziario,  ovvero  il
commissario straordinario nominato nell'ambito di  una  procedura  di
amministrazione   straordinaria,   e'   autorizzato   a    proseguire
l'attivita' anche quando il provvedimento  con  cui  e'  disposta  la
confisca e' divenuto definitivo, fermo  restando  il  rispetto  delle
prescrizioni impartite dal giudice ai sensi  del  terzo  periodo  del
comma  1-bis.1  ovvero  delle  misure  adottate   nell'ambito   della
procedura di riconoscimento dell'interesse  strategico  nazionale  ai
sensi del quinto periodo del medesimo comma 1-bis.1. In questo  caso,
il giudice competente e' il giudice dell'esecuzione. 
      1-octies.  In  caso  di  imprese  ammesse   all'amministrazione
straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio  1999,  n.  270,
ovvero al decreto-legge 23 dicembre 2003,  n.  347,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004,  n.  39,  anche  in  via
temporanea ai sensi dell'articolo  1  del  decreto-legge  5  dicembre
2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  febbraio
2023, n. 10, il sequestro preventivo, disposto ai sensi dell'articolo
321 del codice di procedura penale  ovvero  di  altre  previsioni  di
legge che a detto articolo rinviano, non impedisce  il  trasferimento
dei beni in sequestro ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in  attuazione  del  programma  di
amministrazione straordinaria di cui all'articolo 4 del decreto-legge
23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla  legge
18 febbraio 2004, n. 39, ovvero ai sensi  di  altre  disposizioni  di
legge applicabili alla procedura di amministrazione straordinaria, se
essi sono costituiti da stabilimenti  industriali  o  parti  di  essi
dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1
del  decreto-legge  3  dicembre  2012,  n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero  impianti
o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuita'  produttiva,
purche' ricorrano le seguenti condizioni: 
        a)   l'ammissione   all'amministrazione   straordinaria    e'
intervenuta dopo il  verificarsi  dei  reati  che  hanno  dato  luogo
all'applicazione del provvedimento di sequestro; 
        b) dopo l'adozione del provvedimento di sequestro,  e'  stata
autorizzata la prosecuzione dell'attivita'; 
        c) sono in corso  di  attuazione  o  sono  state  attuate  le
prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del comma 1-bis.1, ovvero
le misure indicate  nell'ambito  della  procedura  di  riconoscimento
dell'interesse strategico nazionale ai  fini  del  bilanciamento  tra
esigenze di continuita' dell'attivita' produttiva  e  beni  giuridici
lesi  dagli  illeciti  oggetto  del  giudizio   penale,   ovvero   le
prescrizioni dettate da provvedimenti amministrativi che  autorizzino
la prosecuzione dell'attivita' dettando misure dirette a  tutelare  i
beni  giuridici  protetti  dalle  norme  incriminatrici  oggetto  del
giudizio penale; 
        d) il soggetto al quale i beni sono  trasferiti  non  risulta
controllato, controllante o collegato ai sensi dell'articolo 2359 del
codice  civile,  ne'   altrimenti   riconducibile,   direttamente   o
indirettamente, al soggetto che ha commesso i reati per  i  quali  il
sequestro e' stato disposto, ovvero  all'ente  che  ha  commesso  gli
illeciti amministrativi per i quali il sequestro e'  stato  disposto,
ovvero al soggetto per conto o nell'interesse del  quale  essi  hanno
agito; 
        e) la congruita' del prezzo e'  attestata  mediante  apposita
perizia  giurata,  ivi  compresa  quella  utilizzata  ai  fini  della
determinazione del valore del bene ai sensi degli articoli  62  e  63
del decreto legislativo 8  luglio  1999,  n.  270,  ovvero  di  altre
disposizioni di legge applicabili alla procedura  di  amministrazione
straordinaria,  tenendo  comunque  conto  delle   valutazioni   fatte
nell'ambito delle procedure competitive per la cessione a  terzi  dei
complessi aziendali. 
      Le medesime disposizioni si  applicano  nel  caso  in  cui  sia
intervenuto un provvedimento di confisca nei casi previsti dal  comma
1-septies. 
      1-novies. Nei casi di cui al comma 1-octies,  il  corrispettivo
della  cessione  e'  depositato  dagli  organi   dell'amministrazione
straordinaria presso la Cassa delle ammende, con divieto di  utilizzo
per finalita' diverse dall'acquisto di titoli  di  Stato,  fino  alla
conclusione  del  procedimento  penale,  salvo  il  caso  in  cui  il
sequestro sia revocato. Dal momento del  deposito  del  corrispettivo
presso la Cassa delle ammende, gli effetti  del  sequestro  sui  beni
cessano definitivamente, salvo quanto previsto, ai  fini  della  loro
utilizzazione, dal quinto periodo del presente comma. Nel caso in cui
il giudice disponga la confisca, essa ha ad oggetto esclusivamente le
somme depositate ai sensi del primo periodo, che  sono  acquisite  al
Fondo  unico  giustizia,  di  cui  all'articolo  61,  comma  23,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In caso di revoca del sequestro  o
di mancata adozione del provvedimento  di  confisca,  le  somme  sono
immediatamente restituite ai commissari straordinari e  dagli  stessi
utilizzabili per le finalita' di cui al capo VI del  titolo  III  del
decreto  legislativo  8  luglio  1999,  n.  270.  Al  fine  di  poter
utilizzare il bene, dopo che  la  confisca  e'  divenuta  definitiva,
l'acquirente  e  i  successivi  aventi  causa  devono  rispettare  le
prescrizioni impartite dal giudice ai sensi  del  terzo  periodo  del
comma  1-bis.1  del  presente  articolo  ovvero  le  misure  adottate
nell'ambito  della   procedura   di   riconoscimento   dell'interesse
strategico nazionale ai sensi del quinto periodo del  medesimo  comma
1-bis.1, salvo che il giudice  dell'esecuzione  accerti,  su  istanza
dell'interessato, la cessazione dei rischi  conseguenti  alla  libera
disponibilita' del bene medesimo. Qualora  la  cessione  avvenga  nei
casi previsti dal comma 1-octies, ultimo  periodo,  la  confisca  dei
beni perde efficacia e si trasferisce sul  corrispettivo  versato  ai
sensi del primo periodo del presente comma, ferma l'applicazione  del
quinto periodo. 
      1-decies. Per le finalita' di cui al  comma  1-octies,  lettera
c),  la  verifica  relativa  all'attuazione  delle  misure   indicate
nell'ambito della procedura  di  interesse  strategico  nazionale  e'
effettuata da un comitato di cinque esperti, scelti tra  soggetti  di
comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente
e della salute e di ingegneria impiantistica,  nominato  con  decreto
del Ministro dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  adottato
sentiti i Ministri delle imprese e del made in Italy, della salute  e
per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e  il  PNRR,
nonche' la regione nel cui territorio sono ubicati gli impianti o  le
infrastrutture. Con il decreto di cui al primo periodo,  si  provvede
altresi' alla determinazione  del  compenso  riconosciuto  a  ciascun
componente del comitato, in ogni caso non superiore ad euro 50.000 in
ragione d'anno, con oneri posti a carico esclusivo dei terzi  gestori
dell'impianto o  dell'infrastruttura.  Il  Ministro  dell'ambiente  e
della  sicurezza  energetica  trasmette  alla  Camere  una  relazione
sull'attivita' di verifica effettuata dal comitato di  cui  al  primo
periodo". 
    3.  Al  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  recante
disciplina  della  responsabilita'   amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 19, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
        "2-bis. Quando la  confisca  abbia  ad  oggetto  stabilimenti
industriali o parti di essi che siano stati dichiarati  di  interesse
strategico nazionale ai sensi dell'articolo  1  del  decreto-legge  3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari  ad
assicurarne la continuita' produttiva, si applica l'articolo 104-bis,
commi 1-septies,  1-octies,  1-novies  e  1-decies,  delle  norme  di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271"; 
      b) all'articolo 53, comma 1-ter, le parole:  "commi  1-bis.1  e
1-bis.2," sono sostituite dalle seguenti:  "commi  1-bis.1,  1-bis.2,
1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies,". 
    4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai
provvedimenti  di  sequestro  o  di  confisca   aventi   ad   oggetto
stabilimenti industriali o parti  di  essi  dichiarati  di  interesse
strategico nazionale ai sensi dell'articolo  1  del  decreto-legge  3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari  ad
assicurarne la continuita' produttiva,  non  ancora  definitivi  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. 
    5. Le disposizioni di cui  all'articolo  7  del  decreto-legge  5
gennaio 2023, n. 2, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
marzo 2023, n. 17, si applicano  altresi'  alla  realizzazione  degli
interventi di decarbonizzazione  del  ciclo  produttivo  dell'acciaio
presso  lo  stabilimento  siderurgico  di   Taranto   approvati   dai
commissari straordinari di ILVA S.p.A. in applicazione dei criteri  e
delle modalita' previsti dal decreto di cui all'articolo 3, comma  1,
del  decreto-legge  5   gennaio   2015,   n.   1,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, come modificato dalla
lettera b) del comma 1 del presente articolo. 
    6. Al fine di assicurare il  bilanciamento  tra  le  esigenze  di
continuita'  dell'attivita'  produttiva  e  quelle  di   salvaguardia
dell'occupazione e tutela della sicurezza sul luogo di lavoro,  della
salute, dell'ambiente, dell'incolumita' pubblica  e  della  sicurezza
urbana, e' ammessa l'adozione dei provvedimenti di  cui  all'articolo
217 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, ovvero agli articoli 50, comma 5, e  54,  comma
4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui  al  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  incidenti
sull'operativita'  di  stabilimenti  industriali  o  parti  di   essi
dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1
del  decreto-legge  3  dicembre  2012,  n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, in relazione  ai
quali sia stata rilasciata un'autorizzazione integrata ambientale  ai
sensi dell'articolo 29-sexies del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n.  152,  esclusivamente  quando  ricorrono  le  condizioni  di   cui
all'articolo 29-decies, comma 10, del medesimo decreto legislativo n.
152 del 2006 ovvero in presenza di situazioni di  pericolo  ulteriori
rispetto  a  quelle   ordinariamente   collegate   allo   svolgimento
dell'attivita' produttiva in conformita' all'autorizzazione integrata
ambientale. Le disposizioni di cui  al  primo  periodo  si  applicano
anche in caso di riesame e di rinnovo  dell'autorizzazione  integrata
ambientale  ai  sensi  dell'articolo  29-octies  del  citato  decreto
legislativo n. 152 del 2006 e di prosecuzione dell'attivita' ai sensi
del comma 11 del medesimo articolo 29-octies». 
  All'articolo 10: 
    al comma 5, dopo le parole: «dell'allegato X»  sono  inserite  le
seguenti: «alla parte quinta» e le parole: «e  per  altre  finalita',
come la produzione di materiali e  prodotti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, per la produzione di materiali e prodotti  e  per  altre
finalita'». 
  Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: 
    «Art. 10-bis (Disposizioni urgenti in materia di applicazione del
prelievo  supplementare  nel  settore  del  latte  e   dei   prodotti
lattiero-caseari. Procedura di infrazione n. 2013/2092). - 1. Al fine
di dare attuazione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione
europea del 27  giugno  2019,  resa  nella  causa  C-348/18,  dell'11
settembre 2019, resa nella causa C-46/18, e del 13 gennaio 2022, resa
nella causa C-377/19, che hanno dichiarato le disposizioni  normative
italiane non conformi al diritto dell'Unione europea,  l'Agenzia  per
le erogazioni in agricoltura (AGEA) esegue le operazioni nazionali di
compensazione e ridetermina il prelievo supplementare  nei  confronti
dei produttori destinatari di una  sentenza  definitiva  che  annulla
l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo. 
    2. Per le finalita' di cui al comma 1 l'AGEA esegue le operazioni
nazionali di compensazione e ridetermina  il  prelievo  supplementare
sulla base dei dati nazionali di  produzione  da  essa  detenuti.  La
riduzione del prelievo dovuto dai produttori con  esubero  produttivo
e' calcolata con le seguenti modalita': 
      a)  dalla  campagna  1995/1996  alla  campagna  2002/2003,  con
riduzione  lineare  in  modo   proporzionale   ai   quantitativi   di
riferimento a disposizione di ciascun produttore; 
      b) dalla campagna 2003/2004 alla campagna 2008/2009, i  criteri
di cui ai commi 3, 4, 4-bis e 4-ter dell'articolo 9 del decreto-legge
28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
maggio 2003, n. 119, sono sostituiti dai seguenti: 
        1) dalla campagna 2003/2004 alla campagna 2005/2006, ai sensi
dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1392/2001 della  Commissione,
del 9 luglio 2001, e dell'articolo 16, paragrafo 1,  del  regolamento
(CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004,  la  riduzione
del prelievo dovuto avviene secondo i seguenti criteri e nell'ordine:
i) tra i produttori per i quali tutto o parte del prelievo  applicato
risulti indebitamente riscosso o comunque non piu' dovuto; ii) tra  i
produttori titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui
all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio,  del
17 maggio 1999, come  registrate  nel  Sistema  informativo  agricolo
nazionale (SIAN) a cura delle competenti  amministrazioni  regionali;
iii)  tra  i  produttori  titolari  di  aziende  ubicate  nelle  zone
svantaggiate,  di  cui  all'articolo  19  del  regolamento  (CE)   n.
1257/1999,  come  registrate  nel  SIAN  a  cura   delle   competenti
amministrazioni regionali; iv)  tra  i  produttori  per  i  quali  il
superamento del quantitativo di riferimento individuale  non  risulti
superiore  al  quantitativo  stesso.  Qualora  dette  riduzioni   non
esauriscano le disponibilita', il residuo e' ripartito tra tutti  gli
altri produttori con riduzione lineare in proporzione al quantitativo
di riferimento individuale; 
        2) dalla campagna 2006/2007 alla campagna 2008/2009, ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004, come
modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE)  n.  1468/2006  della
Commissione, del 4 ottobre 2006, la  riduzione  del  prelievo  dovuto
avviene secondo i seguenti criteri e nell'ordine: i) tra i produttori
per  i  quali  tutto  o  parte   del   prelievo   applicato   risulti
indebitamente  imputato  o  comunque  non  piu'  dovuto;  ii)  tra  i
produttori titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui
all'articolo 18 del regolamento (CE) n.  1257/1999,  come  registrate
nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali; iii)  tra
i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate,  di
cui  all'articolo  19  del  regolamento  (CE)  n.   1257/1999,   come
registrate  nel  SIAN  a  cura   delle   competenti   amministrazioni
regionali; iv) tra i  produttori  per  i  quali  il  superamento  del
quantitativo di riferimento individuale e' inferiore al 5 per cento o
a 15.000 kg, se  questo  valore  e'  quello  piu'  basso;  v)  tra  i
produttori  il  cui  quantitativo  di  riferimento   individuale   e'
inferiore al 50 per cento della media nazionale del  quantitativo  di
riferimento individuale. Qualora dette riduzioni non  esauriscano  le
disponibilita',  il  residuo  e'  ripartito  tra  tutti   gli   altri
produttori con riduzione lineare in proporzione  al  quantitativo  di
riferimento individuale. 
    3. In sede di  ricalcolo  l'AGEA  applica,  in  via  perequativa,
l'importo del prelievo che risulta meno oneroso per il produttore tra
quello precedentemente imputato e quello che risulta dal ricalcolo di
cui al comma 2 e ridetermina contestualmente gli interessi dovuti  ai
sensi  dell'articolo  3  del  regolamento  (CEE)  n.  536/1993  della
Commissione, del 9 marzo 1993,  dell'articolo  8,  paragrafo  2,  del
regolamento (CE) n. 1392/2001 e dell'articolo 15,  paragrafo  2,  del
regolamento (CE) n.  595/2004,  con  decorrenza,  in  conformita'  al
principio di affidamento, dalla data del 27 giugno 2019. 
    4. Tutte le comunicazioni di ricalcolo gia' notificate  dall'AGEA
prima della data di entrata in vigore della legge di conversione  del
presente decreto sono prive di effetto e sono  sostituite  da  quelle
effettuate ai sensi dei commi precedenti. 
    5. La notifica di ricalcolo ai produttori di cui al comma 1  vale
quale intimazione al  versamento  di  cui  all'articolo  8-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. I produttori di  cui
al comma 1, nel termine di  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
notifica, possono presentare all'AGEA la richiesta  di  rateizzazione
di cui all'articolo 8-quater del  predetto  decreto-legge  n.  5  del
2009, alle condizioni e secondo la disciplina di  cui  agli  articoli
8-quater e 8-quinquies del medesimo decreto-legge. 
    6. Possono altresi' accedere al ricalcolo degli  importi  con  le
modalita' disciplinate ai commi 2 e 3 i produttori che, al piu' tardi
entro la  data  di  pubblicazione  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, hanno  promosso  ricorso  esclusivamente  contro  i
provvedimenti di imputazione di prelievo, ad eccezione  di  coloro  i
quali  hanno  promosso  ulteriori  ricorsi   avverso   i   successivi
provvedimenti  amministrativi  e  di  riscossione,  deducendo  motivi
inerenti alla corretta interpretazione  dei  metodi  di  calcolo  per
l'applicazione del prelievo latte, alla stregua  di  quanto  statuito
dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea di cui al
comma  1,  a  condizione  che   aderiscano   alla   possibilita'   di
rateizzazione di  cui  all'articolo  8-quater  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33, alle condizioni e secondo la  disciplina  di  cui
agli articoli 8-quater e 8-quinquies del medesimo decreto-legge. 
    7. Ai fini di cui al comma 6, a pena di decadenza entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto,  i  produttori  interessati  presentano   all'AGEA
istanza di ricalcolo del prelievo. Nell'istanza  il  produttore  deve
espressamente indicare l'autorita' giudiziaria avanti a cui pende  il
ricorso e il numero di ruolo dello stesso e deve  dichiarare  che  il
contenuto e i motivi del ricorso sono conformi a quanto previsto  dal
comma 6 e che si impegna a corrispondere la somma ricalcolata secondo
le modalita' rateali disciplinate ai sensi del comma 6. 
    8. Entro trenta  giorni  dal  ricevimento  del  provvedimento  di
ricalcolo, il produttore puo' comunicare  all'AGEA  che  non  intende
accettarlo e che intende proseguire il contenzioso pendente.  Qualora
entro tale termine il  produttore  non  invii  la  comunicazione,  il
ricalcolo  si  intende  accettato,  il  produttore  e'  ammesso  alla
rateizzazione  e  il   procedimento   giurisdizionale   pendente   e'
dichiarato estinto a spese compensate con decreto del presidente  del
collegio giudicante, ovvero del giudice monocratico  investito  della
controversia.  A  questo  fine,  l'AGEA  comunica  a  ciascun  organo
giudicante   investito   della   controversia   pendente   l'avvenuta
accettazione  del  ricalcolo  e  l'ammissione  del  produttore   alla
rateizzazione. Entro venti giorni dalla comunicazione del decreto  di
estinzione, ciascuna  parte  puo'  chiedere  con  istanza  depositata
presso  l'organo  giudicante  che  sia   fissata   udienza   per   la
prosecuzione  della   controversia   perche'   non   sussistevano   i
presupposti per l'estinzione disciplinati dal presente  articolo.  Il
giudice,  fissata  l'udienza,  qualora  ritenga  che  l'istanza   sia
infondata, conferma con  sentenza  la  dichiarazione  di  estinzione.
Qualora ritenga l'istanza fondata, dispone per  la  prosecuzione  del
giudizio. 
    9.  Qualora  l'AGEA  respinga  l'istanza  di   ricalcolo   e   di
rateizzazione di cui ai commi 6 e 7, il produttore  interessato  puo'
contestare tale decisione presentando motivi aggiunti  esclusivamente
nell'ambito del procedimento gia' pendente ai sensi del comma 6. 
    10. Il produttore che nell'istanza di ricalcolo  e  rateizzazione
dichiari falsamente che il contenuto e  i  motivi  del  ricorso  sono
conformi a quanto previsto dal comma  6  e'  punito  ai  sensi  degli
articoli 483, primo comma, e 640-bis del codice penale. 
    11. Il produttore ammesso alla rateizzazione di cui ai commi 6  e
7 che ometta il versamento nei termini della prima rata decade  dalla
rateizzazione e si applica a suo  carico  l'imputazione  di  prelievo
oggetto del ricorso estinto. Al produttore che non versi nei  termini
le rate successive alla prima, si applicano con riferimento alle rate
non  versate  le  vigenti  disposizioni  in  materia  di  riscossione
coattiva del prelievo supplementare, con  una  maggiorazione  di  tre
punti percentuali degli interessi previsti dal comma 3. 
    12. Nei contenziosi pendenti che non siano per  qualsiasi  motivo
definiti ai sensi  del  presente  articolo,  ovvero  negli  eventuali
giudizi di ottemperanza conseguenti a sentenze passate in  giudicato,
il giudice competente, nell'eventuale rideterminazione  del  prelievo
dovuto, applica i criteri previsti dal comma 2. 
    13. I  termini  di  cui  al  comma  3-ter  dell'articolo  19  del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 maggio  2022,  n.  51,  sono  prorogati  di  ulteriori
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto». 
  All'articolo 11: 
    al comma 1, dopo le parole: «485, comma 1, del» sono inserite  le
seguenti: «testo unico  delle  disposizioni  legislative  vigenti  in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine  e  grado,
di cui al» e le parole: «ad  eccezione  delle  parole:  "a  far  data
dall'anno scolastico 2023-2024"» sono sostituite dalle seguenti:  «ad
eccezione della previsione della decorrenza dell'immissione in  ruolo
a far data dall'anno scolastico 2023/2024»; 
    al comma 2, dopo le parole: «569, comma 1, del» sono inserite  le
seguenti: «citato testo unico di cui al» e le parole:  «ad  eccezione
delle parole: "a  far  data  dall'anno  scolastico  2023-2024"»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «ad  eccezione  della  previsione  della
decorrenza dell'immissione in ruolo a far data  dall'anno  scolastico
2023/2024»; 
    al comma 3, le parole: «dall'entrata  in  vigore  delle  medesime
disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di  entrata
in vigore del presente decreto»; 
    dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis. All'articolo 59 del decreto-legge 25  maggio  2021,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.
106, dopo il comma 9-bis e' inserito il seguente: 
        "9-ter. A decorrere dall'anno  accademico  2024/2025  e  fino
all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7,
lettera e), della legge 21 dicembre  1999,  n.  508,  le  istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono  indire,
prioritariamente   rispetto   alle   selezioni   pubbliche   di   cui
all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre  2022,  n.
198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023,  n.
14, procedure di reclutamento straordinarie, distinte per istituzione
e settore artistico-disciplinare, a valere sui  posti  che  residuano
dalle  immissioni  in  ruolo  ai  sensi  delle  vigenti   graduatorie
nazionali per titoli e delle vigenti graduatorie di cui  all'articolo
14,  comma  4-quater,  del  decreto-legge  30  aprile  2022,  n.  36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.  Le
procedure di cui al primo periodo  sono  riservate  ai  docenti  che,
entro il termine previsto  per  la  presentazione  delle  istanze  di
partecipazione, hanno maturato negli  ultimi  otto  anni,  presso  le
istituzioni statali di cui all'articolo 1  della  legge  21  dicembre
1999, n. 508, almeno tre anni accademici di insegnamento,  anche  non
continuativi, nei corsi previsti dall'articolo 3 del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212,
e nei  percorsi  formativi  di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  del
regolamento  di  cui  al  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.  Ai  fini
dell'accertamento dei requisiti di cui  al  periodo  precedente,  per
anno accademico si considera l'aver svolto almeno centottanta  giorni
di servizio con incarico a  tempo  determinato  o  con  contratto  di
collaborazione di cui all'articolo 273 del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello  stesso
anno accademico. Ai fini del computo  dei  giorni  di  servizio  sono
ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonche' i periodi  ad  esso
equiparati per legge o  per  disposizioni  del  contratto  collettivo
nazionale  di  lavoro,  prestati  durante  il  periodo  di  attivita'
didattica  stabilito  dal  calendario  accademico,  ivi  compresa  la
partecipazione  agli  esami  di  ammissione,  promozione,  idoneita',
licenza e diploma. In materia di computo del periodo di servizio  non
di ruolo, e' fatto salvo quanto stabilito dell'articolo 11, comma 14,
della legge 3 maggio 1999, n. 124. Ciascun candidato puo' partecipare
alla procedura in un'unica istituzione e limitatamente a  un  settore
disciplinare per il quale abbia maturato almeno un anno  di  servizio
presso tale istituzione, valutato ai sensi dei periodi precedenti. Le
graduatorie di merito per istituzione sono predisposte sulla base dei
titoli posseduti e del punteggio conseguito in una  prova  selettiva,
le cui modalita' di svolgimento sono definite nel bando  di  concorso
secondo le modalita', in quanto compatibili, di cui  all'articolo  4,
comma 1, del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n.
180 del 29 marzo 2023. Il bando prevede  altresi'  un  contributo  di
partecipazione a carico di ciascun candidato relativo agli  oneri  di
svolgimento della procedura, definito dal Ministero  dell'universita'
e della ricerca. A seguito del superamento  della  prova  di  cui  al
periodo precedente, il docente e' assunto  a  tempo  indeterminato  e
confermato in ruolo, con decorrenza giuridica  ed  economica  dal  1°
novembre successivo, nella medesima istituzione  che  ha  bandito  la
procedura"»; 
    alla rubrica, le parole: «Istituzioni di  alta  formazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «istituzioni dell'alta formazione». 
  All'articolo 12: 
    al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «comma 1» il segno  di
interpunzione «,» e' soppresso e le  parole:  «predetto  Corpo»  sono
sostituite dalle seguenti: «Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 
    al comma 5, dopo le parole: «commi 3 e 4» e' inserito il seguente
segno di interpunzione: «,» e dopo le  parole:  «dall'anno  2032»  e'
inserito il seguente segno di interpunzione: «,». 
  All'articolo 13: 
    al comma 1, lettera b): 
      l'alinea e' sostituito dal seguente: «nella sezione II del capo
II, dopo l'articolo 12 e' aggiunto il seguente:»; 
      al  capoverso  Art.  12-bis,  comma  2,  dopo  le  parole:  «le
disposizioni» sono inserite le seguenti: «del regolamento»; 
    al comma 3, le parole: «n. 139 del 2006»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «8 marzo 2006, n. 139,»; 
    al comma 5, dopo le parole: «all'articolo  12»  e  «dell'articolo
12» sono inserite le seguenti: «del presente decreto». 
  All'articolo 14: 
    al comma 1: 
      alla lettera a), numero 1), le  parole:  «dall'anno  scolastico
2023-2024» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dall'anno  scolastico
2023/ 2024»; 
      alla lettera b), capoverso 1, le parole: «riconoscimento di cui
al presente capo» sono sostituite dalle seguenti: «riconoscimento del
servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione»; 
      alla lettera c), capoverso 1, le parole: «dall'anno  scolastico
2023-2024» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dall'anno  scolastico
2023/ 2024»; 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. All'articolo 11, comma 14, della legge 3  maggio  1999,
n. 124, le parole: "Il comma 1 dell'articolo 489 del testo  unico  e'
da intendere nel senso che" sono sostituite  dalle  seguenti:  "Fatto
salvo quanto disposto dall'articolo 489 del testo unico in materia di
riconoscimento  del   servizio   preruolo,   ai   soli   fini   della
partecipazione a procedure selettive"»; 
    al comma 2, le parole: «dall'entrata  in  vigore  delle  medesime
disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di  entrata
in vigore del presente decreto»; 
    al comma 3, le  parole:  «dall'anno  scolastico  2023-2024»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «dall'anno  scolastico  2023/2024»,  le
parole: «dall'anno 2026 e a quelli» sono sostituite  dalle  seguenti:
«dall'anno  2026,  e  a  quelli   derivanti   dall'attuazione   delle
disposizioni»,  le  parole:  «dall'anno  scolastico   2023-24»   sono
sostituite dalle seguenti:  «dall'anno  scolastico  2023/2024»  e  le
parole: «per il 2023 ed euro 4.555.187 annui a  decorrere  dal  2024»
sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023  ed  euro  4.555.187
annui a decorrere dall'anno 2024». 
  All'articolo 15: 
    al comma 1, le parole: «e  disponibile"»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e disponibile». 
  All'articolo 17: 
    al comma 2, le parole: «paragrafo 1,» sono soppresse; 
    al comma 3 e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Gli
attestati di cui al comma 1 sono distribuiti dai comuni ai  cittadini
dell'Unione  europea  aventi  diritto  di  soggiorno  o  diritto   di
soggiorno permanente in Italia nelle ipotesi previste rispettivamente
agli articoli 9 e 16 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30»; 
    al comma 4, dopo la parola: «nonche'» sono inserite le  seguenti:
«, ai fini delle dichiarazioni e iscrizioni anagrafiche,»; 
    al comma 5,  dopo  le  parole:  «euro  200.000»  e'  inserita  la
seguente: «annui»; 
    alla rubrica, le parole: «regolamento UE» sono  sostituite  dalle
seguenti: «regolamento (UE)». 
  All'articolo 18: 
    al comma 1: 
      all'alinea, le  parole:  «Al  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «Al  testo  unico  delle   disposizioni   concernenti   la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero, di cui al decreto»; 
      alla lettera a): 
        al numero 1), capoverso 1, le parole: «del 12 novembre  2018»
sono sostituite dalle seguenti: «del 12 settembre 2018»; 
        al numero 2), capoverso 1-quinquies, alinea, le parole:  «Per
l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo  1,
punti 3), 4) e 26) del regolamento (UE)  2017/2226»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «Per  l'adempimento  delle  disposizioni   di   cui
all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3), 4), 22) e 26), del regolamento
(UE) 2017/2226»; 
        al numero 3), capoverso 2-bis, dopo le parole: «Capo  VI»  il
segno di interpunzione «,» e' soppresso  e  le  parole:  «codice  del
processo amministrativo di cui al» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al»; 
      alla lettera b), alle parole: «la comunicazione» e' premesso il
seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «ai viaggi";»  sono
sostituite dalle seguenti: «ai viaggi,";»; 
      la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
        «c) all'articolo 10: 
          1) al comma 1, dopo le parole: "i requisiti richiesti" sono
inserite le seguenti:  "dal  codice  frontiere  Schengen  di  cui  al
regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 marzo 2016, e"; 
          2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
          "1-bis.  Contro  i  provvedimenti  di  respingimento   alla
frontiera di applicazione immediata adottati ai sensi del comma 1  e'
ammesso ricorso  al  tribunale  amministrativo  regionale  nella  cui
circoscrizione ha sede l'ufficio  di  polizia  di  frontiera  che  ha
disposto il  respingimento.  La  procura  al  difensore  puo'  essere
rilasciata innanzi all'autorita' consolare  italiana  competente  per
territorio"»; 
      alla lettera d): 
        al numero 1), dopo le parole: «n. 68» e' inserito il seguente
segno di interpunzione: «,» e le parole: «punto 19»  sono  sostituite
dalle seguenti: «punto 19),»; 
        al numero 3): 
          al capoverso 2-quater, dopo le  parole:  «regolamento  (UE)
2017/2226» il segno di interpunzione «,» e' soppresso; 
          al  capoverso  2-quinquies,  primo  periodo,   le   parole:
«pertinenti  il  singolo  caso»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
«pertinenti al singolo caso»; 
          al comma 2, alinea, le parole: «Al decreto» sono sostituite
dalle seguenti: «Al regolamento di cui al decreto»; 
          al comma 3, dopo le parole: «dall'articolo 17,» e' inserita
la  seguente:  «rispettivamente,»  e  le  parole:  «numero  1»   sono
sostituite dalle seguenti: «numero 1)»; 
          al  comma  4,  la  parola:  «punti»  e'  sostituita   dalla
seguente: «numeri»; 
          al comma 6, le parole: «lettera a),  numero  2),  capoverso
1-bis, nonche' alle lettere c) e d)» sono sostituite dalle  seguenti:
«lettere a), numero 2), capoverso 1-bis, c) e d)». 
  Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 18-bis (Modifiche alla legge 22  aprile  2005,  n.  69,  in
materia di esecuzione del mandato d'arresto europeo). - 1. Alla legge
22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 18-bis: 
        1)  al  comma  2,  le  parole:  "la  consegna  della  persona
ricercata che sia cittadino  italiano  o  cittadino  di  altro  Stato
membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente
o dimorante nel territorio  italiano  da  almeno  cinque  anni"  sono
sostituite dalle seguenti: "la consegna del cittadino italiano  o  di
persona che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in  via
continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano"; 
        2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
          "2-bis. Ai fini della verifica della legittima ed effettiva
residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in
consegna, la corte di appello accerta se l'esecuzione  della  pena  o
della misura di sicurezza sul territorio sia in  concreto  idonea  ad
accrescerne le opportunita' di reinserimento sociale,  tenendo  conto
della durata, della natura e delle modalita' della residenza o  della
dimora, del tempo intercorso tra la commissione del reato in base  al
quale il mandato d'arresto europeo e' stato  emesso  e  l'inizio  del
periodo di residenza o di dimora, della commissione di  reati  e  del
regolare adempimento degli obblighi contributivi  e  fiscali  durante
tale periodo, del  rispetto  delle  norme  nazionali  in  materia  di
ingresso  e  soggiorno  degli  stranieri,   dei   legami   familiari,
linguistici, culturali, sociali, economici o di altra natura  che  la
persona intrattiene sul territorio italiano e di ogni altro  elemento
rilevante.  La  sentenza  e'  nulla  se  non  contiene  la  specifica
indicazione degli elementi di cui al primo  periodo  e  dei  relativi
criteri di valutazione"; 
      b) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente: 
        "Art. 19 (Garanzie richieste allo Stato membro  di  emissione
in casi particolari). - 1. Se il reato in base al  quale  il  mandato
d'arresto europeo e' stato emesso e' punibile  con  una  pena  o  una
misura di  sicurezza  privative  della  liberta'  personale  a  vita,
l'esecuzione del mandato e' subordinata alla condizione che lo  Stato
membro  di  emissione  preveda  nel  suo  ordinamento  giuridico  una
revisione della pena inflitta, su richiesta o  trascorsi  al  massimo
venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la
persona ha diritto in virtu' della legge o della prassi  dello  Stato
membro di emissione, affinche' la pena o la misura di  sicurezza  non
siano eseguite. 
        2. Se il mandato di arresto europeo e' stato emesso  ai  fini
di un'azione penale nei confronti di cittadino italiano o di  persona
legittimamente ed effettivamente residente  in  via  continuativa  da
almeno cinque anni sul territorio italiano, l'esecuzione del  mandato
puo' essere subordinata alla condizione che la persona,  dopo  essere
stata sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato  italiano  per
scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative  della  liberta'
personale eventualmente applicate  nei  suoi  confronti  nello  Stato
membro di  emissione.  Si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo
18-bis, comma 2-bis". 
        Art. 18-ter (Disposizioni in materia di  carte  di  identita'
dei  cittadini  dell'Unione  europea  e  dei  titoli   di   soggiorno
rilasciati ai cittadini dell'Unione europea e ai loro  familiari  che
esercitano il diritto alla  libera  circolazione.  Caso  ARES  (2023)
2033572). - 1. All'articolo 23 del  decreto  legislativo  6  febbraio
2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 1, dopo le parole:  "ai  familiari  di  cittadini
italiani non  aventi  la  cittadinanza  italiana"  sono  aggiunte  le
seguenti: "che hanno esercitato il diritto di libera circolazione  in
ambito europeo"; 
        b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
          "1-bis. Ai familiari non  aventi  la  cittadinanza  di  uno
Stato membro, di cittadini  italiani  che  non  hanno  esercitato  il
diritto alla libera circolazione, ai sensi della direttiva 2004/38/CE
del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  29  aprile  2004,  e'
rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di  famiglia,  con  le
modalita' di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo  25
luglio 1998,  n.  286.  Non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio  1998,
n. 286. Nei casi di cui al primo periodo, il permesso di soggiorno e'
rilasciato  a  seguito  della  prima  richiesta  avanzata   o   della
presentazione  dell'istanza  di  aggiornamento   delle   informazioni
trascritte ovvero della fotografia.  Il  permesso  di  soggiorno  per
motivi di famiglia di cui al presente comma e' valido cinque anni, e'
rinnovabile alla scadenza e puo' essere  convertito  in  permesso  di
soggiorno per motivi di lavoro"». 
  All'articolo 20: 
    al comma 1: 
      alla lettera b), capoverso 3-bis: 
        le parole: «3-bis.  1.  Il  giudice»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Art. 3-bis. - 1. Il giudice»; 
    al comma 1, le parole: «normativa unionale» sono sostituite dalle
seguenti: «normativa dell'Unione europea»; 
    al comma 3: 
      il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il
giudice, sentite le parti, procede in camera di  consiglio  ai  sensi
degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e con il
provvedimento che definisce il  giudizio  provvede  sulle  spese  del
procedimento. Copia del provvedimento che inibisce  il  rilascio  del
passaporto e' trasmessa, a  cura  della  cancelleria,  al  comune  di
residenza dell'interessato e  alla  questura  o  alla  rappresentanza
diplomatica o consolare competente al rilascio del passaporto. Se  il
genitore destinatario del provvedimento o il  minore  sono  residenti
all'estero, la copia del provvedimento che inibisce il  rilascio  del
passaporto e' trasmessa anche alla questura  nel  cui  territorio  di
competenza ha sede il tribunale di cui al comma 2»; 
      alla lettera c): 
        all'alinea, le parole: «, primo comma» sono soppresse; 
        al numero  2),  le  parole:  «3  aprile  2011,  n.  71»  sono
sostituite dalle seguenti: «3 febbraio 2011, n. 71». 
  All'articolo 21: 
    al  comma  1,  lettera  a),  capoverso  18,   dopo   le   parole:
«regolazione  per  energia»  e'  inserito  il   seguente   segno   di
interpunzione: «,», le parole: «coerenti alle» sono sostituite  dalle
seguenti: «coerenti  con  le»  e  le  parole:  «e  accumuli.".»  sono
sostituite dalle seguenti: «e accumuli";»; 
    al comma 1, lettera  b),  dopo  le  parole:  «e'  abrogato»  sono
aggiunte le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2024»; 
    al comma 2, dopo le parole: «regolazione per energia» e' inserito
il seguente segno di interpunzione:  «,»,  la  parola:  «europea»  e'
soppressa  e  le  parole:  «5  agosto  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «6 ottobre 2022». 
  All'articolo 22: 
    il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Al comma 4-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo  23
maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al primo periodo, le parole: "si considerano efficienti  e
gia' valutati positivamente ai fini  dell'analisi  dei  costi  e  dei
benefici per i consumatori" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "sono
valutati, ai fini dell'analisi dei  costi  e  dei  benefici,  tenendo
conto delle esternalita' positive in relazione  al  contributo  degli
interventi  medesimi  al  processo   di   decarbonizzazione   nonche'
all'incremento del grado di efficienza e flessibilita' delle  reti  e
degli impianti stessi"; 
        b) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "A  tal  fine
l'Autorita'  di  regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente,   nel
determinare le tariffe di cui al presente articolo, tiene  conto  dei
maggiori costi di investimento nei comuni di  cui  al  primo  periodo
nonche' della necessita' di remunerare nei comuni medesimi interventi
funzionali  a  garantire  l'immissione  in  rete  di  gas  da   fonte
rinnovabile"». 
  Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 22-bis (Modifiche al decreto legislativo 8  novembre  2021,
n. 210, per la completa attuazione della direttiva (UE) 2019/944  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del  5  giugno  2019).  -  1.  Al
decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.  210,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 7, comma 5, primo  periodo,  le  parole:  "o  a
prezzo fisso" sono sostituite dalle seguenti: "e a prezzo fisso"; 
      b) all'articolo 18: 
        1) il comma 4 e' abrogato; 
        2) al comma 7, la lettera c) e' abrogata. 
    Art. 22-ter (Disposizioni per  l'adeguamento  alla  comunicazione
della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante
la disciplina in materia di  aiuti  di  Stato  a  favore  del  clima,
dell'ambiente  e  dell'energia  2022).  -  1.  All'articolo  38   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 2-bis e' abrogato». 
  All'articolo 23: 
    al comma 1: 
      all'alinea sono  premesse  le  seguenti  parole:  «Al  fine  di
adeguare l'ordinamento nazionale al  regolamento  (UE)  2021/821  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  20  maggio  2021,   che
istituisce un regime dell'Unione  di  controllo  delle  esportazioni,
dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica,  del  transito  e  del
trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione), e al regolamento
(UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16  gennaio
2019, relativo al  commercio  di  determinate  merci  che  potrebbero
essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura  o  per  altri
trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione),»; 
      alla lettera b), al numero 1), capoverso e), dopo le parole: «i
prodotti» il segno di interpunzione «,» e' soppresso e, al numero 3),
capoverso n), la parola: «tecnica;"'» e' sostituita  dalla  seguente:
«tecnica;"»; 
      la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
        «c) all'articolo  3,  comma  2,  le  parole:  "4  e  8"  sono
sostituite dalle seguenti: "4, 5 e 9"»; 
      alla lettera d),  numero  1),  dopo  le  parole:  «n.  185»  e'
inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; 
      alla lettera h): 
        al numero  3),  le  parole:  «fino  a:  internazionale»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino a: "internazionale»; 
        al  numero  4),  le  parole:  «assoggettare"'  fino  a»  sono
sostituite dalle seguenti: «assoggettare" fino a:»; 
        al numero 5), la parola: «a» e'  sostituita  dalle  seguenti:
«fino a:» e le parole: «servizi di"'» sono sostituite dalle seguenti:
«servizi di"»; 
        al numero 6), capoverso 7,  le  parole:  «paragrafo  2  e  8,
paragrafo 2» sono sostituite  dalle  seguenti:  «paragrafo  2,  e  8,
paragrafo 2,»; 
      alla lettera i): 
        al numero 1), all'alinea, dopo le parole:  «il  comma  1»  il
segno di interpunzione «,» e' soppresso e, al capoverso,  le  parole:
«L'autorizzazione»    sono    sostituite    dalle    seguenti:    «1.
L'autorizzazione»; 
        al numero 3),  le  parole:  «uso  e»  sono  sostituite  dalla
seguente: «e»; 
        dopo il numero 4) e' aggiunto il seguente: 
          «4-bis) il comma 8 e' abrogato»; 
      alla lettera l): 
        al numero 1), le parole:  «e'  soppresso.;»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e' soppresso;»; 
        al numero 2), le parole:  «a  "una  volta"»  sono  sostituite
dalle seguenti: «fino alla fine del comma»; 
        dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente: 
          «3-bis) il comma 8 e' abrogato»; 
      alla lettera m), le parole: «comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «al comma 1» e sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«e il comma 6 e' abrogato»; 
      alla lettera q), dopo le parole: «comma  3»  sono  inserite  le
seguenti: «, lettera a)»; 
      alla lettera r), il numero 1) e' sostituito dal seguente: 
        «1)   al   comma    1,    le    parole:    "dell'esportatore,
dell'intermediario  o  del  fornitore  di  assistenza  tecnica"  sono
sostituite dalle seguenti: "dell'operatore";»; 
      alla lettera s), capoverso Art. 18: 
        al comma 2, dopo la  parola:  «autorizzazione»  il  segno  di
interpunzione «,» e' soppresso; 
        al comma 3, dopo le parole: «L'operatore che» e' inserito  il
seguente segno di interpunzione: «,»; 
        al comma 4, la lettera c) e' sostituita dalle seguenti: 
          «c) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli  11,  comma
6, 12, comma 4, e 13, comma 5; 
          d)  non  presenta  i  documenti  richiesti   dall'autorita'
competente ai sensi dell'articolo 17, comma 2»; 
      alla lettera t): 
        dopo il numero 5) e' inserito il seguente: 
          «5-bis) il comma 3 e' abrogato»; 
        al numero 6), capoverso 5, dopo le parole: «cinque  anni»  il
segno  di  interpunzione  «,»  e'  soppresso  e  le  parole:  «e   di
esibizione» sono sostituite dalle seguenti: «e all'esibizione»; 
      alla lettera u): 
        al  numero  2),  dopo  le  parole:  «comma  1»  il  segno  di
interpunzione «,» e' soppresso; 
        al numero 3), capoverso 3-bis, alinea, dopo le parole: «comma
1» il segno di interpunzione «,» e' soppresso; 
        dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente: 
          «3-bis) il comma 4 e' abrogato»; 
      la lettera aa) e' soppressa; 
      alla rubrica, la  parola:  «Adattamento»  e'  sostituita  dalla
seguente: «Adeguamento». 
  All'articolo 24: 
    al comma 1: 
      all'alinea, dopo le parole: «All'articolo 84 del» sono inserite
le seguenti: «codice della strada, di cui al»; 
      alla lettera b), capoverso 3, dopo le  parole:  «n.  1071/2009»
sono inserite le seguenti: «del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 21 ottobre 2009,», dopo la parola:  «autocarri»  e'  inserita  la
seguente: «, trattori», le parole: «ed in proprieta'» sono sostituite
dalle seguenti: «e di proprieta'» e dopo le parole: «avente  sede  in
uno Stato membro dell'Unione europea» sono aggiunte le  seguenti:  «,
incluse le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi  o  di
locazione senza conducente regolarmente abilitate»; 
      la lettera c) e' sostituita dalle seguenti: 
        «c) al comma 4: 
          1) all'alinea, la parola: ", inoltre," e' soppressa; 
          2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
          "a) i veicoli ad uso speciale, la cui massa  complessiva  a
pieno carico non sia superiore a 6 t"; 
          3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
          "b) i veicoli destinati al trasporto di cose"; 
          4) e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
          "b-bis) i veicoli, aventi al massimo  nove  posti  compreso
quello del conducente, destinati al trasporto di persone,  i  veicoli
di  cui  all'articolo  87,  comma  2,  i  veicoli  per  il  trasporto
promiscuo, le autocaravan, le  caravan  e  i  rimorchi  destinati  al
trasporto di attrezzature turistiche e sportive"; 
        c-bis) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
          "4-bis. L'utilizzo in conto proprio dei  veicoli  destinati
al trasporto di cose di cui  al  comma  4,  lettera  b),  e'  ammesso
qualora gli stessi abbiano  massa  complessiva  a  pieno  carico  non
superiore a 6 t. 4-ter L'utilizzazione di veicoli in locazione  senza
conducente di cui ai commi 2 e 3 e' consentita a condizione che: 
          a) il contratto di locazione preveda unicamente la messa  a
disposizione del veicolo senza conducente e non  sia  abbinato  a  un
contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il
personale di guida o di accompagnamento; 
          b) il veicolo  locato  sia  esclusivamente  a  disposizione
dell'impresa  che  lo  utilizza,  per  la  durata  del  contratto  di
locazione; 
          c) il veicolo locato  sia  guidato  dal  personale  proprio
dell'impresa che lo utilizza. 
        4-quater. Al fine del rispetto delle  condizioni  di  cui  al
comma 4-ter e' necessario il possesso, a bordo  del  veicolo  oggetto
del contratto di locazione, della seguente documentazione in  formato
cartaceo o elettronico: 
          a)  contratto  di  locazione  o  estratto  autenticato  del
medesimo contratto; 
          b) qualora non sia  il  conducente  a  locare  il  veicolo,
contratto  di  lavoro  del  conducente  o  estratto  autenticato  del
medesimo contratto. 
        4-quinquies. I documenti di cui al comma 4-quater, lettere a)
e  b),  possono  eventualmente  essere  sostituiti  da  un  documento
equivalente secondo le disposizioni vigenti"»; 
      la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
        «d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
        "5. Per i veicoli destinati a locazione senza  conducente  di
cui al comma 4, la carta di circolazione e' rilasciata  alle  imprese
che  esercitano  l'attivita'  in  conformita'   a   quanto   previsto
dall'articolo 1 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481"»; 
      dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: 
        «e-bis) il comma 7 e' sostituito dai seguenti: 
          "7. Fuori dei  casi  indicati  dai  commi  2,  3  e  3-bis,
chiunque  adibisce  a  locazione  senza  conducente  un  veicolo  non
destinato a tale uso e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da euro 430 a  euro  1.731  se  si  tratta  di
autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 42 a euro 173 se si  tratta  di
altri veicoli. Alle stesse sanzioni soggiace chiunque circola con  un
veicolo adibito a locazione senza conducente e non destinato  a  tale
uso. 
          7-bis. Chiunque utilizza  un  veicolo  in  locazione  senza
conducente di cui ai commi 2 e 3 senza rispettare  le  condizioni  di
cui al comma 4-ter  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731"; 
        e-ter) al comma 8, le parole: "Alla suddetta violazione" sono
sostituite dalle seguenti: "Alle violazioni  di  cui  ai  commi  7  e
7-bis"»; 
      i commi 2, 3 e 4 sono soppressi; 
      al comma  6,  le  parole:  «di  cui  all'articolo  3-bis»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3 bis». 
  Dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 24-bis (Modifiche al decreto legislativo 17 aprile 2014, n.
70, in materia di diritti e obblighi  dei  passeggeri  nel  trasporto
ferroviario, per l'adeguamento al regolamento (UE) 2021/782). - 1. Al
decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
      a) le parole: "Organismo di controllo", ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: "Organismo"; 
      b) all'articolo 1: 
        1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
          "1. Il presente decreto reca  la  disciplina  sanzionatoria
per le violazioni delle disposizioni del  regolamento  (UE)  2021/782
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021,  relativo
ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel  trasporto  ferroviario
(rifusione) effettuato su tutta la rete sia nazionale che regionale e
locale"; 
        2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
          "2-bis. Le  sanzioni  amministrative  di  cui  al  presente
decreto non si applicano ai servizi prestati  esclusivamente  a  fini
storici o turistici con esclusione delle sanzioni per  l'inosservanza
degli obblighi di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/782"; 
      c) all'articolo 2, comma 1: 
        1) l'alinea e' sostituito dal seguente: "Ai fini del presente
decreto si applicano le definizioni  previste  dal  regolamento  (UE)
2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile  2021,
relativo ai diritti e agli  obblighi  dei  passeggeri  nel  trasporto
ferroviario (rifusione), nonche' le seguenti:"; 
        2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
          "a) regolamento: regolamento (UE) 2021/782  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo  ai  diritti  e
agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione)"; 
        3) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
          "d) Agenzia:  Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza  delle
ferrovie e delle  infrastrutture  stradali  e  autostradali,  di  cui
all'articolo  12  del  decreto-legge  28  settembre  2018,  n.   109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130"; 
        4) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
          "e) Organismo: organismo nazionale di applicazione  di  cui
all'articolo 31 del regolamento"; 
      d)  all'articolo  3,  comma  1,  le  parole:  "L'Organismo   di
controllo, di cui all'articolo 30" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"L'Organismo" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Essa  e'
altresi'  responsabile   dell'applicazione   del   regolamento   (UE)
2017/2394 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  12  dicembre
2017, relativamente alla materia disciplinata  dal  regolamento  (UE)
2021/782"; 
      e) all'articolo 4: 
        1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
          "1. L'Organismo vigila sull'osservanza  del  regolamento  e
adotta le misure necessarie per assicurare il  rispetto  dei  diritti
dei passeggeri. E' responsabile  dell'accertamento  delle  violazioni
delle disposizioni del regolamento e dell'irrogazione delle  sanzioni
previste dal presente decreto.  Esercita  le  funzioni  di  cui  agli
articoli 6, paragrafo  4,  ultimo  comma,  18,  paragrafo  5,  e  19,
paragrafo 6, del regolamento"; 
        2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
          "2. Ai fini di cui al comma 1, l'Organismo puo': 
          a)  effettuare  monitoraggi  e  indagini  conoscitive   sui
servizi di cui al regolamento, per quanto ivi previsto; 
          b) acquisire dalle imprese ferroviarie, dai  gestori  delle
stazioni,  dai  gestori  delle  infrastrutture,  dai   venditori   di
biglietti,  dai  tour  operator  e  da   qualsiasi   altro   soggetto
interessato o coinvolto informazioni e documentazione  ed  effettuare
verifiche e ispezioni; 
          c) prescrivere la cessazione delle  condotte  in  contrasto
con il regolamento, disponendo, se del caso, le misure  opportune  di
ripristino"; 
        3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
          "4. Ogni passeggero, dopo aver presentato reclamo ai  sensi
dell'articolo 28 del regolamento, puo' presentare, entro tre mesi dal
ricevimento  della  risposta  al  predetto   reclamo   ritenuta   non
satisfattiva ovvero dalla presentazione del reclamo iniziale in  caso
di mancata risposta, un reclamo all'Organismo, anche  avvalendosi  di
strumenti telematici e di semplificazione, secondo modalita' tecniche
stabilite con provvedimento dell'Organismo"; 
        4) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
          "5. L'Organismo istruisce e valuta, anche congiuntamente, i
reclami pervenuti ai fini dell'accertamento dell'infrazione"; 
      f) all'articolo 5: 
        1) al comma 1, primo periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20  del
presente decreto, con  riferimento  all'articolo  16  della  medesima
legge n. 689 del 1981"; 
        2) al comma 5, dopo le parole: "la sicurezza"  sono  inserite
le seguenti: "della circolazione"; 
        3) al comma 6, le parole: "interessati dalla fase istruttoria
del  procedimento  sanzionatorio"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"interessati dal  procedimento  sanzionatorio  e  comunque  acquisiti
durante il medesimo procedimento sanzionatorio"; 
      g) l'articolo 6 e' sostituito dai seguenti: 
        "Art. 6 (Sanzioni in materia di contratto  di  trasporto,  di
informazioni  e   biglietti,   di   responsabilita'   delle   imprese
ferroviarie  in  relazione  ai  passeggeri  e  ai  loro  bagagli,  di
sicurezza, di ritardi, perdite  di  coincidenza  e  soppressioni,  di
meccanismo per la gestione dei reclami, di qualita' del servizio e di
informazioni ai passeggeri in merito ai loro diritti). - 1.  In  caso
di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, da 8 a 11,
12, ad eccezione del paragrafo 7, da 14 a 17, 18,  ad  eccezione  del
paragrafo 5, 19, ad eccezione del paragrafo 7, 20, 27, 28,  paragrafi
1, 3 e 4, 29 e 30 del regolamento, l'impresa ferroviaria, il  gestore
di infrastruttura, il gestore della stazione, il tour operator  e  il
venditore di biglietti sono soggetti al  pagamento  di  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. 
        2. Con  riferimento  all'articolo  11,  paragrafo  4,  ultimo
comma, del regolamento, fatto salvo quanto previsto al  comma  3  del
presente  articolo,  qualora  anche  solo  temporaneamente  non   sia
disponibile nella stazione di partenza o in prossimita' della  stessa
alcuna modalita' di vendita dei biglietti e  l'acquisto  riguardi  un
servizio ricompreso nell'ambito di un contratto di servizio pubblico,
il biglietto e' rilasciato a bordo  treno  senza  alcun  sovrapprezzo
comunque denominato. In caso di inosservanza del divieto di applicare
detto sovrapprezzo, l'impresa ferroviaria e' soggetta al pagamento di
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a  euro  10.000.
Ai fini della valutazione  della  violazione  si  tiene  conto  delle
esigenze delle persone con disabilita' o a mobilita' ridotta. Non  e'
ritenuta prossima la  modalita'  di  vendita  posta  a  una  distanza
superiore a un chilometro dalla stazione. 
        3. Le  imprese  ferroviarie  che  non  intendano  offrire  la
possibilita' di ottenere biglietti a bordo treno,  qualora  cio'  sia
limitato o negato per motivi di sicurezza o di politica antifrode o a
causa  dell'obbligo  di  prenotazione  o   per   ragionevoli   motivi
commerciali, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, primo comma, del
regolamento, ne danno motivata informazione all'Organismo  e  rendono
pubblica  tale  decisione,   anche   mediante   pubblicazione   nelle
condizioni generali di trasporto. 
      Art. 6-bis (Sanzioni in materia di tempistica  di  risposta  ai
reclami e alle domande di rimborso e indennizzo). -  1.  In  caso  di
inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 12, paragrafo 7, 18,
paragrafo 5, 19, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento,  il
venditore di biglietti, il tour operator, l'impresa ferroviaria e  il
gestore della stazione sono soggetti al  pagamento  di  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro"; 
      h) all'articolo 7, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        "1. Sono inefficaci le  clausole  derogatorie  o  restrittive
degli obblighi nei confronti dei passeggeri che siano introdotte  nel
contratto di trasporto in violazione dell'articolo 7 del regolamento.
L'Organismo puo' ordinare la modifica della  clausola  derogatoria  o
restrittiva"; 
      i) gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  e  19
sono abrogati; 
      l) l'articolo 20 e' sostituito dai seguenti: 
        "Art. 20 (Sanzioni per violazioni degli obblighi a tutela del
diritto al  trasporto  di  persone  con  disabilita'  o  a  mobilita'
ridotta). - 1. In caso di inosservanza degli  obblighi  di  cui  agli
articoli da 21  a  26  del  regolamento,  l'impresa  ferroviaria,  il
gestore  di  infrastruttura,  il  gestore  della  stazione,  il  tour
operator e il venditore di biglietti sono soggetti  al  pagamento  di
una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. 
      2. Alle sanzioni di cui al comma 1 non si applica l'articolo 16
della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
      Art. 20-bis (Sanzione in caso  di  inottemperanza  agli  ordini
disposti dall'Organismo). - 1. In caso di mancata  ottemperanza  agli
ordini di cui all'articolo 7 nonche' agli ordini di cessazione  delle
condotte lesive di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c),  disposti
dall'Organismo, il soggetto passivo e' tenuto  al  pagamento  di  una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.000 per  ogni
giorno di ritardo nella rimozione della condotta lesiva. 
      Art. 20-ter (Sanzione in caso  di  omesse,  tardive,  inesatte,
incomplete  o  fuorvianti  informazioni  all'Organismo).   -   1.   I
destinatari di una richiesta formulata, ai  sensi  dell'articolo  32,
paragrafo  2,  del  regolamento,   dall'Organismo,   che   forniscono
informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete ovvero non  forniscono
le informazioni nel termine stabilito, sono soggetti al pagamento  di
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000". 
      2. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  si  applicano  alle
violazioni del regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2021, a decorrere dalla data di  entrata  in
vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto.  Per  le
violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n.  1371/2007  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre  2007,  precedenti
alla data del 7  giugno  2023  continua  a  trovare  applicazione  il
decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, nel  testo  vigente  prima
della data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. 
      3. L'Organismo di cui al comma 1, lettera c), numero 4), adegua
i propri regolamenti alle modifiche di cui al comma 1 entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, nel rispetto della legislazione vigente in  materia
e in modo da assicurare ai soggetti passivi la piena conoscenza degli
atti istruttori, il contraddittorio in  forma  scritta  e  orale,  la
verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e  funzioni
decisorie. I regolamenti di cui al presente comma disciplinano i casi
in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria  dell'atto  di  avvio
del procedimento sanzionatorio,  possono  essere  adottate  modalita'
procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie. 
      4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate  provvedono  all'adempimento
dei compiti derivanti dal presente articolo avvalendosi delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
      Art. 24-ter (Modifiche all'articolo  48  del  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2021, n. 108. Procedura di  infrazione  n.  2018/2273).  -  1.
All'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 3  e'
sostituito dal seguente: 
        "3. Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1
le stazioni appaltanti  possono  altresi'  ricorrere  alla  procedura
negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo
63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari,  e
di cui all'articolo 125  del  medesimo  decreto  legislativo,  per  i
settori speciali, qualora sussistano i  relativi  presupposti.  Trova
applicazione l'articolo  226,  comma  5,  del  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Al solo
scopo di assicurare la  trasparenza,  le  stazioni  appaltanti  danno
evidenza dell'avvio delle procedure  negoziate  di  cui  al  presente
comma  mediante  i  rispettivi  siti  internet  istituzionali.  Ferma
restando la possibilita', per gli operatori economici, di manifestare
interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione  di  cui
al periodo precedente non costituisce  ricorso  a  invito,  avviso  o
bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico  puo'
presentare un'offerta"». 
  All'articolo 25: 
    al comma 1, lettera b), capoverso c),  dopo  le  parole:  «sempre
considerato breve» sono inserite le seguenti: «. Con regolamento  del
Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   sono
individuati i casi particolari, nonche' i settori nei quali le  parti
di un contratto di cessione possono stabilire  termini  di  preavviso
inferiori a trenta giorni». 
  Dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente: 
    «Art. 25-bis (Attuazione della direttiva delegata (UE)  2022/2100
della Commissione, del 29 giugno  2022,  che  modifica  la  direttiva
2014/ 40/UE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per  quanto
riguarda la revoca di talune esenzioni per  i  prodotti  del  tabacco
riscaldato). - 1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera j) e'  inserita  la
seguente: 
        "j-bis) prodotto del  tabacco  riscaldato:  un  prodotto  del
tabacco  di  nuova  generazione  che  e'  riscaldato   per   produrre
un'emissione contenente nicotina e altre sostanze  chimiche,  che  e'
poi inalata dall'utilizzatore e che, per le sue  caratteristiche,  e'
un prodotto del tabacco  non  da  fumo,  in  quanto  consumato  senza
processo di combustione"; 
      b) all'articolo 8, comma 7, le parole: "ai prodotti del tabacco
diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare" sono  sostituite
dalle seguenti: "ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal
prodotto del tabacco riscaldato e dal tabacco da arrotolare"; 
      c) all'articolo 12: 
        1) al comma 1, le parole: "I prodotti  del  tabacco  da  fumo
diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, dal  tabacco  per
pipa ad acqua"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "I  prodotti  del
tabacco da fumo diversi dalle sigarette,  dai  prodotti  del  tabacco
riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per  pipa
ad acqua"; 
        2) la rubrica e' sostituita  dalla  seguente:  "Etichettatura
dei prodotti  del  tabacco  da  fumo  diversi  dalle  sigarette,  dai
prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare  e
dal tabacco per pipa ad acqua". 
    2.  All'articolo  39-bis,  comma  2,  del   testo   unico   delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,  di  cui  al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  la  lettera  e-bis)  e'
sostituita dalla seguente: 
      "e-bis)  sono  considerati   tabacchi   da   inalazione   senza
combustione i prodotti del tabacco riscaldato non da  fumo  che  sono
consumati senza processo di combustione". 
    3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore il  23
ottobre 2023. I prodotti del tabacco riscaldato di  cui  ai  medesimi
commi, giacenti  presso  i  produttori  e  i  depositi  fiscali  alla
predetta data del 23 ottobre 2023,  non  possono  essere  ceduti  dai
produttori ai depositi fiscali oltre il 31 dicembre 2023. Gli  stessi
prodotti  non  possono  essere  ceduti  dai   depositi   fiscali   ai
rivenditori  oltre  il  1°  marzo  2024  e  questi   ultimi   possono
effettuarne la vendita fino ad esaurimento delle scorte». 
  All'articolo 26: 
    al comma 1: 
      all'alinea, le parole: «, a euro 71.364.752 annui  a  decorrere
dal 2032 e agli oneri derivanti dall'articolo 5 valutati in 3.024.000
per l'anno 2023, a euro 3.097.000 per l'anno 2024, a  euro  3.286.000
per l'anno 2025, a euro 3.574.000 per l'anno 2026, a  euro  4.097.000
per l'anno 2027, a euro 4.773.000 per l'anno 2028, a  euro  5.258.000
per l'anno 2029, a euro 5.624.000 per l'anno 2030, a  euro  5.694.000
per l'anno 2031, a euro 5.765.000 annui a decorrere dall'anno 2032 si
provvede» sono sostituite dalle seguenti: «e a euro 71.364.752  annui
a decorrere dall'anno 2032, e agli oneri derivanti  dall'articolo  5,
valutati in euro 3.024.000 per l'anno 2023,  in  euro  3.097.000  per
l'anno 2024, in euro 3.286.000 per l'anno 2025, in euro 3.574.000 per
l'anno 2026, in euro 4.097.000 per l'anno 2027, in euro 4.773.000 per
l'anno 2028, in euro 5.258.000 per l'anno 2029, in euro 5.624.000 per
l'anno 2030, in euro 5.694.000 per l'anno 2031 e  in  euro  5.765.000
annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede»; 
      alla lettera b), le parole: «200.000 euro a decorrere dall'anno
2024» sono sostituite dalle seguenti: «200.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2024,»; 
      alla lettera c), dopo  le  parole:  «per  l'anno  2029,  a»  e'
inserita la seguente: «euro» e dopo le parole:  «dall'anno  2032»  e'
inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; 
      alla lettera d), dopo le parole: «per l'anno 2025» e'  inserito
il seguente segno di interpunzione: «,» e la parola:  «corrispondete»
e' sostituita dalla seguente: «corrispondente»; 
    al comma 2, le parole: «, con propri decreti, ad apportare»  sono
sostituite dalle seguenti: «ad apportare, con propri decreti,».