Art. 3 
 
                 Emissione degli ordini di rimozione 
 
  1. L'autorita' competente a emettere un  ordine  di  rimozione  nei
confronti  di  un  prestatore  di  servizi  di   hosting   ai   sensi
dell'articolo 3, paragrafo 1, del  regolamento,  quando  i  contenuti
terroristici di cui all'articolo 2, punto  7)  del  regolamento  sono
riconducibili a un delitto con finalita' di terrorismo, e'  l'ufficio
del pubblico ministero  competente  in  base  alle  disposizioni  del
codice di procedura penale. Fuori dei casi di cui al  primo  periodo,
l'ordine di rimozione e' emesso dall'ufficio del  pubblico  ministero
del tribunale del capoluogo del distretto che ha acquisito per  primo
la notizia relativa alla presenza  sulle  reti  di  telecomunicazioni
disponibili al pubblico di contenuti terroristici. 
  2. I procuratori della Repubblica degli uffici distrettuali,  entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
individuano  tra  il  personale  addetto  alle  sezioni  di   polizia
giudiziaria il punto di contatto di cui all'articolo 12, paragrafo 2,
del regolamento e assumono le  iniziative  necessarie  ad  assicurare
adeguata   pubblicita'   alle   informazioni   ad   esso    relative.
Nell'assolvimento dei propri  compiti,  il  punto  di  contatto  puo'
avvalersi del supporto tecnico dell'organo del Ministero dell'interno
per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione. 
  3. Il pubblico  ministero  informa  immediatamente  il  Procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo della ricezione della notizia di
cui al comma 1. 
  4. Ai fini della emissione dell'ordine di  rimozione,  il  pubblico
ministero  acquisisce  ogni   necessario   elemento   informativo   e
valutativo, anche presso il C.A.S.A. 
  5. Il pubblico ministero  puo',  con  decreto  motivato,  ritardare
l'emissione  dell'ordine  di  rimozione  quando  sia  necessario  per
acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione  o
la cattura dei responsabili dei delitti di cui al comma 1. 
  6. L'ordine di rimozione e' adottato con  decreto  motivato  ed  e'
portato a conoscenza dei destinatari preferibilmente per  il  tramite
di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti  all'organo
del Ministero dell'interno per la  sicurezza  e  la  regolarita'  dei
servizi di telecomunicazione. In caso  di  contenuti  generati  dagli
utenti e ospitati su piattaforme riconducibili a soggetti  terzi,  e'
disposta la rimozione dei soli specifici contenuti illeciti. 
  7. Prima di adottare i decreti indicati ai commi 5 e 6, il pubblico
ministero   informa   il   Procuratore    nazionale    antimafia    e
antiterrorismo. 
  8. Ferma l'applicazione delle sanzioni di cui  all'articolo  7,  in
caso di mancato adempimento, si dispone  l'interdizione  dell'accesso
al  dominio  internet  nelle  forme  e  con  le  modalita'   di   cui
all'articolo 321 del codice di procedura penale, garantendo comunque,
ove tecnicamente possibile, la fruizione dei contenuti estranei  alle
condotte illecite. 
  9. I prestatori di servizi di hosting che hanno  ricevuto  l'ordine
di  rimozione  e  i  fornitori  dei  contenuti  che,  in  conseguenza
dell'ordine, sono stati  rimossi  o  resi  inaccessibili,  nei  dieci
giorni  successivi  alla  conoscenza   del   provvedimento,   possono
presentare  opposizione  innanzi   al   giudice   per   le   indagini
preliminari, che provvede con ordinanza  in  camera  di  consiglio  a
norma dell'articolo 127 del codice di procedura penale. Nondimeno, il
ricorso per cassazione avverso l'ordinanza e' ammesso unicamente  per
violazione di legge. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il regolamento (UE) 2021/784 si veda  nelle  note
          all'art. 1. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  127  e  321  del
          codice di procedura penale: 
                «Art. 127 (Procedimento in camera di consiglio). - 1.
          Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice
          o il presidente del collegio fissa la data  dell'udienza  e
          ne  fa  dare  avviso  alle  parti,   alle   altre   persone
          interessate  e  ai  difensori.  L'avviso  e'  comunicato  o
          notificato almeno dieci giorni prima della  data  predetta.
          Se l'imputato e' privo di difensore,  l'avviso  e'  dato  a
          quello di ufficio. 
                2. Fino a cinque giorni  prima  dell'udienza  possono
          essere presentate memorie in cancelleria. 
                3.  Il  pubblico  ministero,  gli  altri  destinatari
          dell'avviso nonche' i difensori sono sentiti se  compaiono.
          Se l'interessato richiede di essere sentito ed e'  detenuto
          o internato in luogo posto fuori della  circoscrizione  del
          giudice, si  provvede  mediante  collegamento  a  distanza,
          oltre che nei casi particolarmente  previsti  dalla  legge,
          quando  l'interessato  vi  consente.  In  caso   contrario,
          l'interessato e' sentito prima del giorno dell'udienza  dal
          magistrato di sorveglianza del luogo. 
                4. L'udienza e' rinviata  se  sussiste  un  legittimo
          impedimento dell'imputato o del condannato che  ha  chiesto
          di essere sentito personalmente e che non  sia  detenuto  o
          internato in luogo diverso da quello  in  cui  ha  sede  il
          giudice. 
                5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono  previste
          a pena di nullita'. 
                6.  L'udienza  si  svolge  senza  la   presenza   del
          pubblico. 
                7. Il giudice provvede  con  ordinanza  comunicata  o
          notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma  1,
          che possono proporre ricorso per cassazione. 
                8.   Il    ricorso    non    sospende    l'esecuzione
          dell'ordinanza, a meno  che  il  giudice  che  l'ha  emessa
          disponga diversamente con decreto motivato. 
                9.  L'inammissibilita'  dell'atto  introduttivo   del
          procedimento e' dichiarata dal giudice con ordinanza, anche
          senza formalita' di procedura,  salvo  che  sia  altrimenti
          stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8. 
                10. Il verbale di  udienza  e'  redatto  soltanto  in
          forma riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2.» 
                «Art. 321 (Oggetto del sequestro  preventivo).  -  1.
          Quando vi e' pericolo che la libera disponibilita'  di  una
          cosa pertinente al reato possa  aggravare  o  protrarre  le
          conseguenze di esso  ovvero  agevolare  la  commissione  di
          altri reati, a richiesta del pubblico ministero il  giudice
          competente  a  pronunciarsi  nel  merito  ne   dispone   il
          sequestro  con  decreto  motivato.   Prima   dell'esercizio
          dell'azione penale provvede  il  giudice  per  le  indagini
          preliminari. 
                2. Il giudice puo'  altresi'  disporre  il  sequestro
          delle cose di cui e' consentita la confisca. 
                2-bis. Nel corso del procedimento penale  relativo  a
          delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo
          del codice penale il giudice dispone il sequestro dei  beni
          di cui e' consentita la confisca. 
                3.  Il  sequestro  e'   immediatamente   revocato   a
          richiesta del pubblico ministero o dell'interessato  quando
          risultano  mancanti,  anche  per  fatti  sopravvenuti,   le
          condizioni di applicabilita'  previste  dal  comma  1.  Nel
          corso  delle  indagini  preliminari  provvede  il  pubblico
          ministero con decreto motivato, che e' notificato a  coloro
          che hanno  diritto  di  proporre  impugnazione.  Se  vi  e'
          richiesta   di   revoca   dell'interessato,   il   pubblico
          ministero, quando ritiene che  essa  vada  anche  in  parte
          respinta, la trasmette al giudice, cui  presenta  richieste
          specifiche nonche' gli elementi  sui  quali  fonda  le  sue
          valutazioni. La richiesta e' trasmessa non oltre il  giorno
          successivo a quello del deposito nella segreteria. 
                3-bis. Nel corso delle indagini  preliminari,  quando
          non e' possibile, per la situazione di  urgenza,  attendere
          il provvedimento del giudice, il sequestro e' disposto  con
          decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi,
          prima dell'intervento del pubblico ministero, al  sequestro
          procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali,  nelle
          quarantotto  ore  successive,  trasmettono  il  verbale  al
          pubblico ministero del luogo in cui il sequestro  e'  stato
          eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose
          sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione
          del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore  dal
          sequestro, se disposto dallo stesso pubblico  ministero,  o
          dalla ricezione del  verbale,  se  il  sequestro  e'  stato
          eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria. 
                3-ter. Il  sequestro  perde  efficacia  se  non  sono
          osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero  se  il
          giudice non emette l'ordinanza  di  convalida  entro  dieci
          giorni   dalla    ricezione    della    richiesta.    Copia
          dell'ordinanza e' immediatamente  notificata  alla  persona
          alla quale le cose sono state sequestrate.».