Art. 3 Emissione degli ordini di rimozione 1. L'autorita' competente a emettere un ordine di rimozione nei confronti di un prestatore di servizi di hosting ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, quando i contenuti terroristici di cui all'articolo 2, punto 7) del regolamento sono riconducibili a un delitto con finalita' di terrorismo, e' l'ufficio del pubblico ministero competente in base alle disposizioni del codice di procedura penale. Fuori dei casi di cui al primo periodo, l'ordine di rimozione e' emesso dall'ufficio del pubblico ministero del tribunale del capoluogo del distretto che ha acquisito per primo la notizia relativa alla presenza sulle reti di telecomunicazioni disponibili al pubblico di contenuti terroristici. 2. I procuratori della Repubblica degli uffici distrettuali, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano tra il personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria il punto di contatto di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento e assumono le iniziative necessarie ad assicurare adeguata pubblicita' alle informazioni ad esso relative. Nell'assolvimento dei propri compiti, il punto di contatto puo' avvalersi del supporto tecnico dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione. 3. Il pubblico ministero informa immediatamente il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo della ricezione della notizia di cui al comma 1. 4. Ai fini della emissione dell'ordine di rimozione, il pubblico ministero acquisisce ogni necessario elemento informativo e valutativo, anche presso il C.A.S.A. 5. Il pubblico ministero puo', con decreto motivato, ritardare l'emissione dell'ordine di rimozione quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui al comma 1. 6. L'ordine di rimozione e' adottato con decreto motivato ed e' portato a conoscenza dei destinatari preferibilmente per il tramite di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione. In caso di contenuti generati dagli utenti e ospitati su piattaforme riconducibili a soggetti terzi, e' disposta la rimozione dei soli specifici contenuti illeciti. 7. Prima di adottare i decreti indicati ai commi 5 e 6, il pubblico ministero informa il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. 8. Ferma l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, in caso di mancato adempimento, si dispone l'interdizione dell'accesso al dominio internet nelle forme e con le modalita' di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale, garantendo comunque, ove tecnicamente possibile, la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite. 9. I prestatori di servizi di hosting che hanno ricevuto l'ordine di rimozione e i fornitori dei contenuti che, in conseguenza dell'ordine, sono stati rimossi o resi inaccessibili, nei dieci giorni successivi alla conoscenza del provvedimento, possono presentare opposizione innanzi al giudice per le indagini preliminari, che provvede con ordinanza in camera di consiglio a norma dell'articolo 127 del codice di procedura penale. Nondimeno, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza e' ammesso unicamente per violazione di legge.
Note all'art. 3: - Per il regolamento (UE) 2021/784 si veda nelle note all'art. 1. - Si riporta il testo degli articoli 127 e 321 del codice di procedura penale: «Art. 127 (Procedimento in camera di consiglio). - 1. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso e' comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'imputato e' privo di difensore, l'avviso e' dato a quello di ufficio. 2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria. 3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonche' i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato richiede di essere sentito ed e' detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, si provvede mediante collegamento a distanza, oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, quando l'interessato vi consente. In caso contrario, l'interessato e' sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo. 4. L'udienza e' rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice. 5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste a pena di nullita'. 6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. 7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione. 8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato. 9. L'inammissibilita' dell'atto introduttivo del procedimento e' dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalita' di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8. 10. Il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2.» «Art. 321 (Oggetto del sequestro preventivo). - 1. Quando vi e' pericolo che la libera disponibilita' di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. 2. Il giudice puo' altresi' disporre il sequestro delle cose di cui e' consentita la confisca. 2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui e' consentita la confisca. 3. Il sequestro e' immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilita' previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che e' notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi e' richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonche' gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta e' trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria. 3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non e' possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro e' disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro e' stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro e' stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria. 3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza e' immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.».