Art. 4 
 
          Esame degli ordini di rimozione transfrontalieri 
 
  1. L'autorita'  competente  a  esaminare  un  ordine  di  rimozione
transfrontaliero trasmesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del
regolamento e ad assumere le decisioni motivate di cui ai paragrafi 3
e  4  del  medesimo  articolo  4,  e'  il  giudice  per  le  indagini
preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui il
prestatore di servizi di hosting ha lo stabilimento principale  o  in
cui il rappresentante legale del prestatore  di  servizi  di  hosting
risiede o e' stabilito. Il giudice dispone che copia  dell'ordine  di
rimozione transfrontaliero sia  trasmesso  al  Procuratore  nazionale
antimafia e  antiterrorismo  immediatamente  e,  comunque,  prima  di
assumere le decisioni indicate al primo periodo. 
  2. Le decisioni di  cui  all'articolo  4,  paragrafi  3  e  4,  del
regolamento sono assunte, sentito il pubblico ministero, con  decreto
motivato.  Nel  caso  previsto  dall'articolo  4,  paragrafo  4,  del
regolamento, avverso il decreto il prestatore di servizi di hosting e
il fornitore di contenuti che hanno presentato la richiesta di  esame
dell'ordine di rimozione  possono  proporre  ricorso  per  cassazione
unicamente per violazione di legge. Il ricorso e' proposto, a pena di
decadenza, entro dieci giorni dal deposito del decreto. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il regolamento (UE) 2021/784 si veda  nelle  note
          all'art. 1.