Art. 4 Esame degli ordini di rimozione transfrontalieri 1. L'autorita' competente a esaminare un ordine di rimozione transfrontaliero trasmesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento e ad assumere le decisioni motivate di cui ai paragrafi 3 e 4 del medesimo articolo 4, e' il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui il prestatore di servizi di hosting ha lo stabilimento principale o in cui il rappresentante legale del prestatore di servizi di hosting risiede o e' stabilito. Il giudice dispone che copia dell'ordine di rimozione transfrontaliero sia trasmesso al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo immediatamente e, comunque, prima di assumere le decisioni indicate al primo periodo. 2. Le decisioni di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento sono assunte, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato. Nel caso previsto dall'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento, avverso il decreto il prestatore di servizi di hosting e il fornitore di contenuti che hanno presentato la richiesta di esame dell'ordine di rimozione possono proporre ricorso per cassazione unicamente per violazione di legge. Il ricorso e' proposto, a pena di decadenza, entro dieci giorni dal deposito del decreto.
Note all'art. 4: - Per il regolamento (UE) 2021/784 si veda nelle note all'art. 1.