Art. 5 
 
  Prestatori di servizi di hosting esposti a contenuti terroristici 
 
  1. L'organo del  Ministero  dell'interno  per  la  sicurezza  e  la
regolarita'  dei  servizi   di   telecomunicazione   e'   l'autorita'
competente a emettere la decisione di cui all'articolo  5,  paragrafo
4,  del  regolamento,  a  sorvegliare   l'attuazione   delle   misure
specifiche adottate dai prestatori di servizi di  hosting  esposti  a
contenuti terroristici e a emettere le ulteriori decisioni di cui  ai
paragrafi 6 e 7 del medesimo articolo 5. 
  2. Le decisioni assunte dall'organo del Ministero dell'interno  per
la sicurezza e la regolarita' dei  servizi  di  telecomunicazione  ai
sensi dell'articolo 5,  paragrafo  4,  del  regolamento,  nonche'  le
decisioni di cui ai paragrafi 6 e 7 del medesimo articolo 5,  possono
essere impugnate dal prestatore di  servizi  di  hosting  innanzi  al
competente tribunale amministrativo regionale entro  sessanta  giorni
dalla notifica. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per il regolamento (UE) 2021/784 si veda  nelle  note
          all'art. 1.