Art. 6 Sanzioni amministrative 1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 100.000 euro, il prestatore di servizi di hosting che: a) non informa tempestivamente, mediante il modello di cui all'allegato II al regolamento, l'autorita' che ha emesso l'ordine di rimozione dell'avvenuta esecuzione dell'ordine, indicandone in particolare la data e l'ora; b) rimuove i contenuti terroristici o disabilita l'accesso ai contenuti terroristici ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento, omettendo di adottare le misure necessarie per ripristinare i contenuti o riabilitare l'accesso agli stessi, in conformita' dell'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento; c) dopo aver ricevuto una decisione emessa dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento, omette di ripristinare immediatamente i contenuti o l'accesso agli stessi, fatta salva la possibilita' di applicare le proprie condizioni contrattuali conformemente al diritto dell'Unione e nazionale; d) nella conservazione dei contenuti terroristici rimossi o il cui accesso e' stato disabilitato, ovvero nella conservazione dei relativi dati, non osserva le disposizioni di cui all'articolo 6 del regolamento; e) non rispetta gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 7 del regolamento; f) non predispone il meccanismo di reclamo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento o, nell'esame, nella decisione e nella gestione dei reclami, non rispetta le disposizioni di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo 10; g) fuori dei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento, omette di comunicare al fornitore di contenuti le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del medesimo articolo 11; h) omette di informare l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione e la competente Direzione Generale del Ministero delle imprese e del Made in Italy della designazione del rappresentante legale, comunicando la relativa accettazione, o di rendere pubbliche le informazioni relative al rappresentante legale designato. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 200.000 euro, il prestatore di servizi di hosting esposto a contenuti terroristici che: a) non include nelle sue condizioni contrattuali o non applica disposizioni volte a contrastare l'uso improprio dei suoi servizi per la diffusione al pubblico di contenuti terroristici; b) fuori dei casi di cui alla lettera a), non osserva taluno degli obblighi di condotta di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento; c) adotta misure specifiche prive di taluno dei requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento; d) dopo aver ricevuto una decisione di cui all'articolo 5, paragrafi 4 o 6, del regolamento, omette di comunicare all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione, nei tre mesi successivi al ricevimento della decisione o ad una delle successive cadenze annuali, le misure specifiche che ha adottato e che intende adottare per conformarsi alle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del medesimo articolo 5. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75.000 a 300.000 euro, il prestatore di servizi di hosting esposto a contenuti terroristici che: a) omette di adottare misure specifiche per proteggere i propri servizi dalla diffusione al pubblico di contenuti terroristici ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento; b) dopo aver ricevuto una decisione di cui all'articolo 5, paragrafo 6, omette di adottare le misure imposte dalla decisione per garantire il rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del medesimo articolo 5. 4. All'irrogazione delle sanzioni previste dal presente articolo provvedono ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 gli Ispettorati territoriali della competente Direzione Generale del Ministero delle imprese e del made in Italy, a seguito delle comunicazioni da parte dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione, che accerta e contesta le violazioni. Il rapporto di accertamento e di contestazione delle violazioni e' presentato al Ministero delle imprese e del made in Italy, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 24 della legge n. 689 del 1981. La reiterazione delle violazioni, di cui all'articolo 8-bis della legge n. 689 del 1981, opera anche nel caso di pagamento in misura ridotta. 5. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo a tutte le circostanze rilevanti, tra cui: a) la natura, la gravita' e la durata della violazione; b) il carattere doloso o colposo della violazione; c) le precedenti violazioni commesse dal prestatore di servizi di hosting; d) le condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie del prestatore di servizi di hosting; e) la cooperazione del prestatore di servizi di hosting con le autorita' competenti f) l'attivita' svolta dal prestatore di servizi di hosting per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; g) la natura e le dimensioni del prestatore di servizi di hosting; h) il grado di colpa del prestatore di servizi di hosting, tenuto conto delle misure tecniche e organizzative adottate dal prestatore di servizi di hosting per conformarsi al regolamento e al presente decreto. 6. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al presente articolo, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, in egual misura, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno e al Ministero delle imprese e del made in Italy, ai fini dell'integrazione delle risorse gia' destinate a legislazione vigente all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. 7. L'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione coopera con il Ministero delle Imprese e del made in Italy, per gli aspetti relativi ai precedenti commi, sulla base di una convenzione operativa sottoscritta tra il Ministero dell'Interno e il Ministero delle imprese e del made in Italy entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Note all'art. 6: - Per il regolamento (UE) 2021/784 si veda nelle note all'art. 1. - Si riporta il testo degli articoli 8-bis e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale): «Art. 8-bis (Reiterazione delle violazioni). - Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando piu' violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalita' della condotta, presentano una sostanziale omogeneita' o caratteri fondamentali comuni. La reiterazione e' specifica se e' violata la medesima disposizione. Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria. La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta. Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione e' disposta dall'autorita' amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione e' annullato.» «Art. 24 (Connessione obiettiva con un reato). - Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato e' pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa. Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'art. 17 e' trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell'art. 14, all'autorita' giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non e' avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta. Se l'autorita' giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta puo' essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento. La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nell'istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio. Il pretore, quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilita'.».