Art. 6 
 
                       Sanzioni amministrative 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da 25.000 a 100.000 euro, il prestatore  di
servizi di hosting che: 
    a) non  informa  tempestivamente,  mediante  il  modello  di  cui
all'allegato II al regolamento, l'autorita' che ha emesso l'ordine di
rimozione  dell'avvenuta  esecuzione  dell'ordine,   indicandone   in
particolare la data e l'ora; 
    b) rimuove i contenuti terroristici  o  disabilita  l'accesso  ai
contenuti terroristici ai sensi dell'articolo  3,  paragrafo  3,  del
regolamento,  omettendo  di  adottare  le   misure   necessarie   per
ripristinare i contenuti o  riabilitare  l'accesso  agli  stessi,  in
conformita' dell'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento; 
    c)  dopo  aver  ricevuto  una  decisione  emessa   dall'autorita'
competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo  6,  del  regolamento,
omette di ripristinare immediatamente i contenuti  o  l'accesso  agli
stessi,  fatta  salva  la  possibilita'  di  applicare   le   proprie
condizioni  contrattuali  conformemente  al  diritto  dell'Unione   e
nazionale; 
    d) nella conservazione dei contenuti terroristici  rimossi  o  il
cui accesso e' stato disabilitato,  ovvero  nella  conservazione  dei
relativi dati, non osserva le disposizioni di cui all'articolo 6  del
regolamento; 
    e) non rispetta gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 7
del regolamento; 
    f) non predispone il meccanismo di reclamo  di  cui  all'articolo
10, paragrafo 1, del regolamento o,  nell'esame,  nella  decisione  e
nella gestione dei reclami, non rispetta le disposizioni  di  cui  al
paragrafo 2 del medesimo articolo 10; 
    g) fuori dei casi  di  cui  all'articolo  11,  paragrafo  3,  del
regolamento, omette  di  comunicare  al  fornitore  di  contenuti  le
informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del medesimo articolo 11; 
    h) omette di informare l'organo del Ministero dell'interno per la
sicurezza e la regolarita' dei  servizi  di  telecomunicazione  e  la
competente Direzione Generale del Ministero delle imprese e del  Made
in Italy della designazione del rappresentante legale, comunicando la
relativa  accettazione,  o  di  rendere  pubbliche  le   informazioni
relative al rappresentante legale designato. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da 50.000 a 200.000 euro, il prestatore  di
servizi di hosting esposto a contenuti terroristici che: 
    a) non include nelle sue condizioni contrattuali  o  non  applica
disposizioni volte a contrastare l'uso improprio dei suoi servizi per
la diffusione al pubblico di contenuti terroristici; 
    b) fuori dei casi di cui alla  lettera  a),  non  osserva  taluno
degli obblighi di condotta di cui all'articolo 5,  paragrafo  1,  del
regolamento; 
    c) adotta misure specifiche prive di taluno dei requisiti di  cui
all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento; 
    d) dopo aver  ricevuto  una  decisione  di  cui  all'articolo  5,
paragrafi 4 o 6, del regolamento, omette di comunicare all'organo del
Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei  servizi
di telecomunicazione, nei tre mesi successivi  al  ricevimento  della
decisione o ad  una  delle  successive  cadenze  annuali,  le  misure
specifiche che ha adottato e che  intende  adottare  per  conformarsi
alle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del medesimo articolo 5. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da 75.000 a 300.000 euro, il prestatore  di
servizi di hosting esposto a contenuti terroristici che: 
    a) omette di adottare misure specifiche per proteggere  i  propri
servizi dalla diffusione al pubblico  di  contenuti  terroristici  ai
sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento; 
    b) dopo aver  ricevuto  una  decisione  di  cui  all'articolo  5,
paragrafo 6, omette di adottare le misure imposte dalla decisione per
garantire il rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi  2  e  3
del medesimo articolo 5. 
  4. All'irrogazione delle sanzioni previste  dal  presente  articolo
provvedono ai  sensi  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689  gli
Ispettorati territoriali  della  competente  Direzione  Generale  del
Ministero delle  imprese  e  del  made  in  Italy,  a  seguito  delle
comunicazioni da parte dell'organo del Ministero dell'interno per  la
sicurezza e la regolarita'  dei  servizi  di  telecomunicazione,  che
accerta e contesta le violazioni. Il rapporto di  accertamento  e  di
contestazione delle  violazioni  e'  presentato  al  Ministero  delle
imprese  e  del  made  in  Italy,  fatta  salva  l'ipotesi   di   cui
all'articolo 24 della legge n. 689 del 1981.  La  reiterazione  delle
violazioni, di cui all'articolo 8-bis della legge n.  689  del  1981,
opera anche nel caso di pagamento in misura ridotta. 
  5. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo  a  tutte  le
circostanze rilevanti, tra cui: 
    a) la natura, la gravita' e la durata della violazione; 
    b) il carattere doloso o colposo della violazione; 
    c) le precedenti violazioni commesse dal prestatore di servizi di
hosting; 
    d) le  condizioni  patrimoniali,  economiche  e  finanziarie  del
prestatore di servizi di hosting; 
    e) la cooperazione del prestatore di servizi di  hosting  con  le
autorita' competenti 
    f) l'attivita' svolta dal prestatore di servizi  di  hosting  per
l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; 
    g) la natura  e  le  dimensioni  del  prestatore  di  servizi  di
hosting; 
    h) il grado di colpa del prestatore di servizi di hosting, tenuto
conto delle misure tecniche e organizzative adottate  dal  prestatore
di servizi di hosting per conformarsi al regolamento  e  al  presente
decreto. 
  6. I proventi derivanti dalle sanzioni  amministrative  pecuniarie,
di cui al  presente  articolo,  sono  versati  ad  apposito  capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato,  per  essere  riassegnati,  in
egual misura, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
al Ministero dell'interno e al Ministero delle imprese e del made  in
Italy, ai fini  dell'integrazione  delle  risorse  gia'  destinate  a
legislazione vigente all'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
presente articolo. 
  7. L'organo del  Ministero  dell'interno  per  la  sicurezza  e  la
regolarita' dei servizi di telecomunicazione coopera con il Ministero
delle Imprese e del made  in  Italy,  per  gli  aspetti  relativi  ai
precedenti  commi,  sulla   base   di   una   convenzione   operativa
sottoscritta tra il  Ministero  dell'Interno  e  il  Ministero  delle
imprese e del made in  Italy  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto legislativo. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il regolamento (UE) 2021/784 si veda  nelle  note
          all'art. 1. 
              - Si riporta il testo degli articoli 8-bis e  24  della
          legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al  sistema
          penale): 
                «Art. 8-bis (Reiterazione delle violazioni). -  Salvo
          quanto previsto da speciali disposizioni di  legge,  si  ha
          reiterazione  quando,  nei  cinque  anni  successivi   alla
          commissione di una violazione amministrativa, accertata con
          provvedimento  esecutivo,  lo  stesso   soggetto   commette
          un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione
          anche quando piu' violazioni della stessa  indole  commesse
          nel quinquennio  sono  accertate  con  unico  provvedimento
          esecutivo. 
                Si considerano  della  stessa  indole  le  violazioni
          della  medesima  disposizione  e  quelle  di   disposizioni
          diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o
          per le modalita' della condotta, presentano una sostanziale
          omogeneita' o caratteri fondamentali comuni. 
                La  reiterazione  e'  specifica  se  e'  violata   la
          medesima disposizione. 
                Le violazioni amministrative  successive  alla  prima
          non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando  sono
          commesse  in  tempi  ravvicinati  e  riconducibili  ad  una
          programmazione unitaria. 
                La reiterazione determina gli effetti  che  la  legge
          espressamente  stabilisce.  Essa  non  opera  nel  caso  di
          pagamento in misura ridotta. 
                Gli effetti  conseguenti  alla  reiterazione  possono
          essere sospesi fino a quando il provvedimento  che  accerta
          la  violazione  precedentemente   commessa   sia   divenuto
          definitivo.  La  sospensione  e'  disposta   dall'autorita'
          amministrativa competente, o in  caso  di  opposizione  dal
          giudice, quando possa derivare grave danno. 
                Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in
          ogni caso, se il provvedimento che  accerta  la  precedente
          violazione e' annullato.» 
                «Art. 24 (Connessione  obiettiva  con  un  reato).  -
          Qualora l'esistenza di un reato  dipenda  dall'accertamento
          di una violazione non costituente reato, e per  questa  non
          sia stato effettuato il pagamento  in  misura  ridotta,  il
          giudice penale competente a conoscere  del  reato  e'  pure
          competente  a  decidere  sulla  predetta  violazione  e  ad
          applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita
          dalla legge per la violazione stessa. 
                Se ricorre l'ipotesi prevista dal  precedente  comma,
          il rapporto di cui all'art. 17 e'  trasmesso,  anche  senza
          che  si  sia  proceduto  alla  notificazione  prevista  dal
          secondo  comma  dell'art.  14,  all'autorita'   giudiziaria
          competente  per  il  reato,  la  quale,  quando  invia   la
          comunicazione  giudiziaria,  dispone  la   notifica   degli
          estremi della violazione amministrativa agli obbligati  per
          i quali essa non e' avvenuta.  Dalla  notifica  decorre  il
          termine per il pagamento in misura ridotta. 
                Se l'autorita' giudiziaria non procede ad istruzione,
          il pagamento in misura ridotta puo' essere effettuato prima
          dell'apertura del dibattimento. 
                La persona obbligata in  solido  con  l'autore  della
          violazione  deve  essere  citata  nell'istruzione   o   nel
          giudizio penale su richiesta  del  pubblico  ministero.  Il
          pretore ne dispone di ufficio la citazione.  Alla  predetta
          persona, per la difesa dei  propri  interessi,  spettano  i
          diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la
          nomina del difensore d'ufficio. 
                Il pretore, quando provvede con decreto  penale,  con
          lo stesso decreto applica, nei confronti dei  responsabili,
          la sanzione stabilita dalla legge per la violazione. 
                La competenza  del  giudice  penale  in  ordine  alla
          violazione non costituente reato cessa se  il  procedimento
          penale si chiude per estinzione del reato o per difetto  di
          una condizione di procedibilita'.».