Art. 7 
 
                           Sanzioni penali 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e'  punito  con
l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 100.000 a  400.000  euro
il prestatore di servizi di hosting che: 
    a) in violazione dell'articolo 15, paragrafo 1, del  regolamento,
omette di designare o istituire un punto di contatto per la ricezione
degli ordini  di  rimozione  in  via  telematica  e  per  l'immediata
esecuzione  dei  medesimi  ai  sensi  degli  articoli  3  e   4   del
regolamento, oppure omette di  rendere  disponibili  al  pubblico  le
informazioni relative al punto di contatto designato o istituito; 
    b) non avendo lo  stabilimento  principale  nell'Unione  europea,
omette di designare, per iscritto, una  persona  fisica  o  giuridica
quale suo rappresentante legale nell'Unione ai fini del  ricevimento,
dell'attuazione e dell'esecuzione degli ordini di rimozione  e  delle
decisioni  emesse  dalle  autorita'  competenti,  oppure  designa  un
rappresentante legale che non risiede o non e' stabilito in uno degli
Stati membri in cui il prestatore  di  servizi  di  hosting  offre  i
propri servizi, oppure omette di conferire al rappresentante legale i
poteri  e  le  risorse  necessari  per  ottemperare  agli  ordini  di
esecuzione e per cooperare con le autorita' competenti. 
  2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, sono puniti con
l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da 100.000 a  400.000  euro
il prestatore di  servizi  di  hosting  e  il  rappresentante  legale
designato ai sensi dell'articolo 17 del regolamento che: 
    a) omettono di rimuovere i contenuti  terroristici  entro  un'ora
dal ricevimento dell'ordine di rimozione o di disabilitare  l'accesso
ad essi entro il medesimo termine; 
    b) nel caso di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento,
forniscono informazioni riguardanti la rimozione o la disabilitazione
dell'accesso a contenuti terroristici; 
    c) nel caso di cui all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento,
non   informano   immediatamente   della   presenza   dei   contenuti
terroristici l'autorita' giudiziaria o altra autorita' che  a  quella
abbia l'obbligo di riferire. 
  3.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  quando
l'omissione  di  cui  al  comma  2,  lettera  a),  e'  sistematica  o
persistente, il prestatore di servizi di hosting e il  rappresentante
legale di  cui  all'articolo  17  del  regolamento  sono  puniti  con
l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 250.000 sino ad euro
1.000.000 o, laddove superiore, sino ad un  importo  pari  al  4  per
cento del fatturato realizzato a livello mondiale dal  prestatore  di
servizi  di  hosting  nell'ultimo  esercizio   chiuso   anteriormente
all'accertamento della violazione. 
  4. Nei casi di cui al comma 1, quando il prestatore di  servizi  di
hosting, nei  quindici  giorni  successivi  all'accertamento  e  alla
contestazione delle violazioni, non provvede agli adempimenti omessi,
l'autorita' giudiziaria puo' disporre l'interdizione dell'accesso  al
dominio internet nelle forme e con le modalita' di  cui  all'articolo
321 del codice di procedura penale. 
  5. Le sanzioni previste dal presente articolo non si  applicano  al
rappresentante legale di cui all'articolo  17  del  regolamento  che,
entro quindici giorni dalla sua designazione, comunica all'organo del
Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei  servizi
di  telecomunicazione  e  alla  competente  Direzione  Generale   del
Ministero delle imprese e del Made  in  Italy  di  non  disporre  dei
poteri e delle risorse necessari al corretto e integrale  adempimento
dei suoi compiti ai sensi del medesimo articolo 17. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per il regolamento (UE) 2021/784 si veda  nelle  note
          all'art. 1. 
              - Per l'articolo 321 del codice di procedura penale, si
          veda nelle note all'art. 3.