Art. 7 Sanzioni penali 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 100.000 a 400.000 euro il prestatore di servizi di hosting che: a) in violazione dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento, omette di designare o istituire un punto di contatto per la ricezione degli ordini di rimozione in via telematica e per l'immediata esecuzione dei medesimi ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento, oppure omette di rendere disponibili al pubblico le informazioni relative al punto di contatto designato o istituito; b) non avendo lo stabilimento principale nell'Unione europea, omette di designare, per iscritto, una persona fisica o giuridica quale suo rappresentante legale nell'Unione ai fini del ricevimento, dell'attuazione e dell'esecuzione degli ordini di rimozione e delle decisioni emesse dalle autorita' competenti, oppure designa un rappresentante legale che non risiede o non e' stabilito in uno degli Stati membri in cui il prestatore di servizi di hosting offre i propri servizi, oppure omette di conferire al rappresentante legale i poteri e le risorse necessari per ottemperare agli ordini di esecuzione e per cooperare con le autorita' competenti. 2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da 100.000 a 400.000 euro il prestatore di servizi di hosting e il rappresentante legale designato ai sensi dell'articolo 17 del regolamento che: a) omettono di rimuovere i contenuti terroristici entro un'ora dal ricevimento dell'ordine di rimozione o di disabilitare l'accesso ad essi entro il medesimo termine; b) nel caso di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento, forniscono informazioni riguardanti la rimozione o la disabilitazione dell'accesso a contenuti terroristici; c) nel caso di cui all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento, non informano immediatamente della presenza dei contenuti terroristici l'autorita' giudiziaria o altra autorita' che a quella abbia l'obbligo di riferire. 3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, quando l'omissione di cui al comma 2, lettera a), e' sistematica o persistente, il prestatore di servizi di hosting e il rappresentante legale di cui all'articolo 17 del regolamento sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 250.000 sino ad euro 1.000.000 o, laddove superiore, sino ad un importo pari al 4 per cento del fatturato realizzato a livello mondiale dal prestatore di servizi di hosting nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione. 4. Nei casi di cui al comma 1, quando il prestatore di servizi di hosting, nei quindici giorni successivi all'accertamento e alla contestazione delle violazioni, non provvede agli adempimenti omessi, l'autorita' giudiziaria puo' disporre l'interdizione dell'accesso al dominio internet nelle forme e con le modalita' di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale. 5. Le sanzioni previste dal presente articolo non si applicano al rappresentante legale di cui all'articolo 17 del regolamento che, entro quindici giorni dalla sua designazione, comunica all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione e alla competente Direzione Generale del Ministero delle imprese e del Made in Italy di non disporre dei poteri e delle risorse necessari al corretto e integrale adempimento dei suoi compiti ai sensi del medesimo articolo 17.
Note all'art. 7: - Per il regolamento (UE) 2021/784 si veda nelle note all'art. 1. - Per l'articolo 321 del codice di procedura penale, si veda nelle note all'art. 3.