Art. 8 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. All'articolo 2,  del  decreto-legge  18  febbraio  2015,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43,  il
comma 4 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
          18 febbraio 2015, n. 7 (Misure urgenti per il contrasto del
          terrorismo,  anche  di  matrice   internazionale,   nonche'
          proroga delle missioni internazionali delle Forze armate  e
          di polizia, iniziative  di  cooperazione  allo  sviluppo  e
          sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle
          iniziative  delle  Organizzazioni  internazionali  per   il
          consolidamento dei processi di pace e di  stabilizzazione),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile  2015,
          n. 43, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 2 (Integrazione delle misure di  prevenzione  e
          contrasto delle attivita' terroristiche). -  1.  Al  codice
          penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo  302,  primo  comma,  e'  aggiunto,
          infine, il seguente periodo: "La pena e'  aumentata  se  il
          fatto  e'  commesso  attraverso  strumenti  informatici   o
          telematici."; 
                  b) all'articolo  414  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                    1)  al  terzo  comma  e'  aggiunto,  infine,   il
          seguente periodo: "La  pena  prevista  dal  presente  comma
          nonche' dal primo e dal secondo comma e'  aumentata  se  il
          fatto  e'  commesso  attraverso  strumenti  informatici   o
          telematici."; 
                    2)  al  quarto  comma  e'  aggiunto,  infine,  il
          seguente periodo: "La pena e' aumentata fino a due terzi se
          il fatto e' commesso  attraverso  strumenti  informatici  o
          telematici."; 
                  b-bis)  all'articolo  497-bis,  primo   comma,   le
          parole: "e' punito con la reclusione da uno a quattro anni"
          sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e'   punito   con   la
          reclusione da due a cinque anni". 
                1-bis. Dopo l'articolo 234 del  codice  di  procedura
          penale e' inserito il seguente: 
                  "Art. 234-bis (Acquisizione  di  documenti  e  dati
          informatici). - 1. E' sempre consentita  l'acquisizione  di
          documenti e dati informatici conservati  all'estero,  anche
          diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso,
          in quest'ultimo caso, del legittimo titolare". 
                1-ter. Al codice di procedura penale  sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m) e'
          aggiunta la seguente: 
                    "m-bis) delitti di  fabbricazione,  detenzione  o
          uso  di  documento  di   identificazione   falso   previsti
          dall'articolo 497-bis del codice penale"; 
                  b) all'articolo 381, comma 2, la lettera m-bis)  e'
          abrogata. 
                1-quater. All'articolo 226 delle norme di attuazione,
          di coordinamento e  transitorie  del  codice  di  procedura
          penale, di cui al decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.
          271, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma  1,  primo  periodo,  dopo  le  parole:
          "quando  sia  necessario  per  l'acquisizione  di   notizie
          concernenti la prevenzione di delitti di  cui  all'articolo
          407, comma 2, lettera a), n.  4  e  51,  comma  3-bis,  del
          codice" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' di quelli  di
          cui all'articolo 51, comma 3-quater, del  codice,  commessi
          mediante   l'impiego   di   tecnologie    informatiche    o
          telematiche"; 
                  b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
                    "3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma  3,
          il  procuratore  puo'  autorizzare,  per  un  periodo   non
          superiore a ventiquattro mesi, la  conservazione  dei  dati
          acquisiti, anche relativi al traffico  telematico,  esclusi
          comunque i contenuti delle comunicazioni, quando gli stessi
          sono  indispensabili  per  la  prosecuzione  dell'attivita'
          finalizzata alla prevenzione di delitti di cui al comma 1". 
                2. Ai fini dello svolgimento delle attivita'  di  cui
          all'articolo 9, commi 1, lettera b), e 2,  della  legge  16
          marzo 2006, n.  146,  svolte  dagli  ufficiali  di  polizia
          giudiziaria  ivi  indicati,  nonche'  delle  attivita'   di
          prevenzione e repressione delle attivita'  terroristiche  o
          di agevolazione del terrorismo, di cui all'articolo  7-bis,
          comma  2,  del  decreto-legge  27  luglio  2005,  n.   144,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,
          n.  155,  l'organo  del  Ministero  dell'interno   per   la
          sicurezza   e   per   la   regolarita'   dei   servizi   di
          telecomunicazione,  fatte  salve   le   iniziative   e   le
          determinazioni   dell'autorita'    giudiziaria,    aggiorna
          costantemente un elenco di siti utilizzati per le attivita'
          e le condotte di cui agli articoli 270-bis e 270-sexies del
          codice  penale,  nel  quale  confluiscono  le  segnalazioni
          effettuate dagli organi di polizia  giudiziaria  richiamati
          dal medesimo comma 2 dell'articolo 7-bis del  decreto-legge
          n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge
          n. 155 del 2005. Il  Ministro  dell'interno  riferisce  sui
          provvedimenti adottati ai sensi del presente  comma  e  dei
          commi 3 e 4 del presente articolo  in  un'apposita  sezione
          della relazione annuale di cui all'articolo 113 della legge
          1° aprile 1981, n. 121. 
                3.  I  fornitori  di  connettivita',   su   richiesta
          dell'autorita'  giudiziaria   procedente,   preferibilmente
          effettuata  per  il  tramite  degli   organi   di   polizia
          giudiziaria di cui  al  comma  2  dell'articolo  7-bis  del
          decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  luglio  2005,   n.   155,
          inibiscono l'accesso ai siti inseriti nell'elenco di cui al
          comma 2, secondo le  modalita',  i  tempi  e  le  soluzioni
          tecniche individuate e definite  con  il  decreto  previsto
          dall'articolo 14-quater, comma  1,  della  legge  3  agosto
          1998, n. 269. 
                4.(abrogato) 
                5. All'articolo 9, comma 9, del  decreto  legislativo
          21 novembre 2007, n.  231,  dopo  le  parole:  «Guardia  di
          finanza» sono inserite le seguenti: ", nonche' al  Comitato
          di analisi strategica antiterrorismo".».