Art. 8 Abrogazioni 1. All'articolo 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, il comma 4 e' abrogato.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonche' proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Integrazione delle misure di prevenzione e contrasto delle attivita' terroristiche). - 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 302, primo comma, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "La pena e' aumentata se il fatto e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici."; b) all'articolo 414 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al terzo comma e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "La pena prevista dal presente comma nonche' dal primo e dal secondo comma e' aumentata se il fatto e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici."; 2) al quarto comma e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "La pena e' aumentata fino a due terzi se il fatto e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici."; b-bis) all'articolo 497-bis, primo comma, le parole: "e' punito con la reclusione da uno a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la reclusione da due a cinque anni". 1-bis. Dopo l'articolo 234 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "Art. 234-bis (Acquisizione di documenti e dati informatici). - 1. E' sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare". 1-ter. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente: "m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale"; b) all'articolo 381, comma 2, la lettera m-bis) e' abrogata. 1-quater. All'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-bis, del codice" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' di quelli di cui all'articolo 51, comma 3-quater, del codice, commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche"; b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il procuratore puo' autorizzare, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, la conservazione dei dati acquisiti, anche relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, quando gli stessi sono indispensabili per la prosecuzione dell'attivita' finalizzata alla prevenzione di delitti di cui al comma 1". 2. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 9, commi 1, lettera b), e 2, della legge 16 marzo 2006, n. 146, svolte dagli ufficiali di polizia giudiziaria ivi indicati, nonche' delle attivita' di prevenzione e repressione delle attivita' terroristiche o di agevolazione del terrorismo, di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarita' dei servizi di telecomunicazione, fatte salve le iniziative e le determinazioni dell'autorita' giudiziaria, aggiorna costantemente un elenco di siti utilizzati per le attivita' e le condotte di cui agli articoli 270-bis e 270-sexies del codice penale, nel quale confluiscono le segnalazioni effettuate dagli organi di polizia giudiziaria richiamati dal medesimo comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005. Il Ministro dell'interno riferisce sui provvedimenti adottati ai sensi del presente comma e dei commi 3 e 4 del presente articolo in un'apposita sezione della relazione annuale di cui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121. 3. I fornitori di connettivita', su richiesta dell'autorita' giudiziaria procedente, preferibilmente effettuata per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, inibiscono l'accesso ai siti inseriti nell'elenco di cui al comma 2, secondo le modalita', i tempi e le soluzioni tecniche individuate e definite con il decreto previsto dall'articolo 14-quater, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269. 4.(abrogato) 5. All'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: «Guardia di finanza» sono inserite le seguenti: ", nonche' al Comitato di analisi strategica antiterrorismo".».