(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           Modificazioni apportate in sede di conversione 
               al decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 
 
  All'articolo 1: 
    al comma 1, dopo le parole: «per  le  politiche  della  famiglia»
sono inserite  le  seguenti:  «della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri» e dopo le parole: «decreto-legge 22 aprile  2023,  n.  44,»
sono inserite le  seguenti:  «convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 21 giugno 2023, n. 74,»; 
    dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis. Nel medesimo termine di cui  al  comma  1,  in  ragione
della specifica ed elevata professionalita' richiesta  per  garantire
l'attuazione degli  interventi  di  digitalizzazione,  innovazione  e
sicurezza nella pubblica  amministrazione  previsti  nell'ambito  del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e posti a  carico  del
Dipartimento per la  trasformazione  digitale  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri,  gli  incarichi  dirigenziali  relativi  alle
posizioni vacanti possono  essere  conferiti  anche  in  deroga  alle
percentuali  di  cui  all'articolo  19,  comma  5-bis,  del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque in numero non superiore a
4 unita'. Resta ferma la disciplina della composizione dell'unita' di
missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
30 luglio 2021. 
      1-ter. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge  9  giugno
2021, n. 80, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2021, n. 113, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Sono
comprese tra le  esigenze  di  funzionamento  di  cui  al  precedente
periodo quelle relative alle missioni svolte dagli esperti di cui  al
comma 1  che  esercitino  funzioni  di  monitoraggio  e  verifica  da
effettuare  al  di  fuori  delle  sedi  ordinarie  e  prevalenti   di
esecuzione dell'incarico, ai quali, anche in deroga alla disposizione
di cui all'articolo 6, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e' consentito  l'uso  di  un  proprio  mezzo  di
trasporto   con   la    corresponsione    dell'indennita'    prevista
dall'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, quale rimborso
delle spese di viaggio, anche oltre  i  limiti  della  circoscrizione
provinciale dell'ufficio di appartenenza, nel  limite  delle  risorse
finanziarie di cui al primo periodo,  qualora  lo  svolgimento  della
missione risulti inconciliabile con  l'orario  dei  servizi  pubblici
ovvero l'uso di  tale  mezzo  risulti  indispensabile  per  garantire
l'efficacia dell'azione amministrativa"»; 
    al comma 2, capoverso 10, secondo periodo, le parole: «fino a  un
massimo» sono sostituite dalle seguenti: «del numero  massimo»,  dopo
le parole: «del medesimo Dipartimento» e' inserito il seguente  segno
d'interpunzione:   «,»   e   le   parole:   «delle   professionalita'
necessitate» sono sostituite dalle  seguenti:  «del  personale  delle
professionalita' necessarie»; 
    al comma 3, capoverso 801-bis, le parole: «di cui al comma  797,»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 797»; 
    dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      «4-bis. All'articolo 41, comma 6, del codice dei beni culturali
e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
42, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  ",  ne'  all'Agenzia
per  la   cybersicurezza   nazionale,   per   quanto   attiene   alla
documentazione connessa all'esercizio delle sue funzioni  volte  alla
tutela della sicurezza nazionale  e  dell'interesse  nazionale  nello
spazio cibernetico"»; 
    dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
      «5-bis. Nei trattamenti economici dei responsabili degli uffici
di diretta collaborazione dei Ministri,  determinati  dai  pertinenti
regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17,  comma  4-bis,  della
legge 23 agosto  1988,  n.  400,  sono  considerati  gli  adeguamenti
retributivi previsti  dai  contratti  collettivi  e  riconosciuti  ai
dirigenti  di  ruolo,  nei  limiti  delle  risorse   utilizzabili   a
legislazione vigente destinate al trattamento economico spettante  al
personale assegnato ai predetti uffici senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. 
      5-ter. All'articolo 1 della legge 29  dicembre  2022,  n.  197,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 334, le parole: "e dell'Agenzia nazionale per  le
politiche attive del  lavoro"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  ",
dell'Agenzia  nazionale  per  le  politiche  attive  del   lavoro   e
dell'Agenzia italiana per la gioventu'"; 
        b) al comma 336, le parole: "e i fondi" sono sostituite dalle
seguenti: ", i fondi" e sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
"e i fondi per la  retribuzione  di  posizione  e  di  risultato  dei
dirigenti dell'Agenzia italiana per la gioventu' sono incrementati di
11.876 euro"; 
        c) al comma 337, le parole: "e la spesa di 493.640 euro annui
a decorrere dall'anno 2023, relativamente al  personale  dell'Agenzia
nazionale per le politiche attive del lavoro" sono  sostituite  dalle
seguenti: ", la spesa di 493.640 euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2023,  relativamente  al  personale  dell'Agenzia  nazionale  per  le
politiche attive del lavoro, e la  spesa  di  125.000  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2023,  relativamente  al  personale  dell'Agenzia
italiana per la gioventu'". 
      5-quater. Agli oneri derivanti dalle  disposizioni  di  cui  al
comma 5-ter, pari a 125.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come
rifinanziato dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge  22  aprile
2023, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2023, n. 74»; 
    alla rubrica sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «e
l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale». 
  Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 1-bis (Disposizioni di  interpretazione  autentica).  -  1.
L'articolo 1, comma 2, del  decreto-legge  22  aprile  2023,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,  si
interpreta nel senso che il termine del 30 giugno 2023  ivi  indicato
per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture  e
delle unita'  di  missione  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,  e'  applicato  anche  al  termine
previsto al comma 3 del medesimo articolo 1 del citato  decreto-legge
n. 13 del 2023, e relativo alle medesime unita' di missione. 
    Art. 1-ter (Disposizioni in materia di formazione  del  personale
del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali).
- 1. Nelle more  del  riordino  della  disciplina  dell'accesso  alla
carriera dirigenziale, della valutazione della  performance  e  della
formazione  iniziale  e  continua  del  personale  dirigente  e   non
dirigente delle pubbliche amministrazioni e al fine di rafforzare  la
capacita' funzionale delle agenzie  fiscali  per  l'attuazione  della
riforma    fiscale    e    tributaria,    la     Scuola     nazionale
dell'amministrazione (SNA),  con  atti  di  organizzazione,  adottati
secondo  le  linee  di  indirizzo  del  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione e con le modalita' previste a  legislazione  vigente,
provvede  alla  formazione  superiore,  alla  specializzazione  e  al
continuo aggiornamento professionale in  materia  di  fiscalita'  del
personale del Ministero dell'economia e delle  finanze,  dell'Agenzia
delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonche'  al
reclutamento mediante specifico corso-concorso di  dirigenti  per  le
predette  amministrazioni  dotati  di   specifiche   professionalita'
tecniche in materia fiscale, tributaria e catastale. Conseguentemente
il Ministero dell'economia e delle finanze,  le  predette  Agenzie  e
quelle di cui al comma 6 stipulano con il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri  e  con  la  SNA
apposite convenzioni per definire, in particolare: 
      a) l'articolazione  della  formazione  dedicata,  di  carattere
teorico, pratico o  divulgativo,  idonea  a  garantire,  a  decorrere
dall'anno 2024,  un  volume  annuo  di  iniziative  non  inferiore  a
quindici  corsi  specialistici,  nonche'  l'individuazione  condivisa
delle professionalita' cui  affidare  la  docenza  e  delle  sedi  di
svolgimento della formazione in presenza, da individuare anche tra le
sedi centrali e  periferiche  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e delle agenzie fiscali; 
      b)  l'individuazione  dei  contenuti  della  formazione  e   lo
sviluppo  di  programmi  formativi  differenziati  per  il  personale
dirigenziale e del comparto; 
      c)  la  predisposizione,  l'organizzazione   e   la   gestione,
stabilendone  altresi'  le  materie  specialistiche   e   i   profili
organizzativi e  logistici,  di  specifici  corsi-concorsi  volti  al
reclutamento  di  personale  di  qualifica  dirigenziale  dotato   di
specifiche professionalita' tecniche in materia fiscale, tributaria e
catastale. 
    2. Le convenzioni relative ai corsi-concorsi di cui al  comma  1,
lettera c), definiscono in particolare: 
      a) gli ambiti specialistici nei quali devono essere  conseguiti
i titoli di  studio  valevoli  come  requisiti  per  l'ammissione  al
corso-concorso ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70; 
      b) i criteri di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva e
il numero delle prove di esame, di cui almeno due prove scritte; 
      c)  il  contenuto  di  una  o  piu'  ulteriori  prove   scritte
obbligatorie di soluzione di questioni o problemi di natura  tecnica,
per la  verifica  del  possesso  delle  capacita'  tecniche  e  delle
attitudini afferenti agli specifici compiti  da  svolgere  presso  le
articolazioni  interne  dei  Dipartimenti  delle  finanze   e   della
giustizia tributaria del Ministero dell'economia e  delle  finanze  o
presso le agenzie fiscali; 
      d) la composizione e le modalita' di nomina  delle  commissioni
esaminatrici del concorso per l'ammissione al corso-concorso e  degli
esami-concorso intermedio e finale di cui agli articoli 13 e  14  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
settembre 2004, n. 272; 
      e) i programmi del corso, mirati a fornire ai partecipanti  una
formazione complementare rispetto al titolo posseduto  per  l'accesso
al corso medesimo. 
    3. Il numero di posti destinati al corso-concorso di cui al comma
1, lettera c), e' stabilito, su proposta del Ministro dell'economia e
delle  finanze,  con   decreto   del   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione, anche  in  deroga  all'articolo  28,  comma  1,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque in  coerenza  con
la  programmazione  dei  fabbisogni  di   personale   del   Ministero
dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali.  I  bandi  del
corso-concorso di cui al comma 1, lettera c), possono  prevedere  una
riserva di posti non superiore al 20 per cento destinata al personale
dipendente del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  delle
agenzie  fiscali  in  possesso  dei  titoli  di  studio  previsti   a
legislazione vigente e che alla data  di  scadenza  del  bando  abbia
maturato almeno cinque anni di servizio. Sono ammessi  a  frequentare
il corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro il  limite
dei posti per dirigente disponibili, maggiorato del 20 per cento. 
    4. Per quanto non diversamente disposto, trovano applicazione, in
quanto compatibili, le disposizioni previste dal regolamento  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272,
e dal regolamento di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica
16 aprile 2013, n. 70. 
    5.  Al  decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  545,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      a) l'articolo 5-bis e' sostituito dal seguente: 
        "Art. 5-bis (Formazione continua dei giudici e dei magistrati
tributari).  -  1.  Il  Consiglio  di  presidenza   della   giustizia
tributaria,  con  proprio  regolamento,  definisce  i  criteri  e  le
modalita'   della   formazione    continua    e    dell'aggiornamento
professionale  dei  giudici  e  dei  magistrati  tributari   di   cui
all'articolo 1-bis, comma 1, mediante la frequenza di corsi periodici
di carattere teorico-pratico organizzati  e  gestiti  sulla  base  di
apposita  convenzione,  prioritariamente,  dalla   Scuola   nazionale
dell'amministrazione con modalita' separate e corsi distinti rispetto
ai corsi di formazione destinati all'amministrazione  finanziaria  o,
subordinatamente, dalle universita' accreditate ai sensi del  decreto
legislativo 27 gennaio 2012, n. 19. Agli oneri per la  formazione  di
cui al primo  periodo  si  provvede  nell'ambito  degli  stanziamenti
annuali  dell'apposita  voce  di  bilancio  in  favore  dello  stesso
Consiglio e  sulla  base  di  un  programma  di  formazione  annuale,
comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro  il  mese
di luglio dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi medesimi"; 
      b)  all'articolo  24,  comma  1,  lettera  h),  le  parole  da:
"nell'ambito degli stanziamenti" fino a: "lo svolgimento  dei  corsi"
sono soppresse; 
      c) l'articolo 41 e' abrogato. 
    6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano,  previa
definizione  in  via  convenzionale  delle  relative   modalita'   di
attuazione,  anche  all'Agenzia  del  demanio  e  all'Agenzia   delle
entrate-Riscossione. 
    7. Agli oneri per l'attivita' di cui al comma 1 si  provvede  nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della SNA per la parte
corrispondente alla componente formativa di  natura  tributaria  gia'
ordinariamente svolta  dalla  medesima  Scuola  e,  per  il  residuo,
secondo  quanto  stabilito  dalle  convenzioni,  con   gli   ordinari
stanziamenti di bilancio degli enti in favore  dei  quali  e'  svolta
l'offerta formativa. Agli oneri per le attivita' di predisposizione e
di gestione dello specifico corso-concorso  si  provvede  nei  limiti
degli ordinari stanziamenti di bilancio  degli  enti  in  favore  dei
quali i corsi-concorsi sono svolti. 
    Art.  1-quater   (Rideterminazione   della   dotazione   organica
dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise). - 1. Al fine di
assicurare la continuita' e  il  pieno  svolgimento  delle  attivita'
istituzionali dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo,  Lazio  e  Molise,
nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa  vigente
e del principio di invarianza della spesa  per  il  personale,  quale
risultante dal rendiconto generale per l'esercizio 2022  regolarmente
approvato, la dotazione organica dell'Ente suddetto,  come  stabilita
dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  23  gennaio
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17  aprile  2013,
e' rideterminata, senza nuovi o  maggiori  oneri,  in  47  unita'  di
personale amministrativo, di cui 7  funzionari,  37  assistenti  e  3
operatori,  e  34  unita'  di   personale   di   sorveglianza,   area
assistenti». 
  All'articolo 2: 
    il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Al fine di semplificare le assunzioni di  cui  all'articolo
1,  comma  446,  della  legge  30   dicembre   2018,   n.   145,   le
amministrazioni  pubbliche  hanno  facolta'  di  assumere   a   tempo
indeterminato i lavoratori  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3,  comma
1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, i  lavoratori  gia'
rientranti nell'ambito di applicazione dell'abrogato articolo  7  del
decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, i lavoratori  impegnati
in attivita' di pubblica utilita', nonche' i lavoratori impegnati  in
attivita'  socialmente  utili  della  Regione   siciliana,   di   cui
all'articolo 30, comma 1, della  legge  della  Regione  siciliana  28
gennaio 2014, n. 5, e i lavoratori inseriti nell'elenco regionale  di
cui al medesimo articolo 30,  comma  1,  della  legge  della  Regione
siciliana n. 5 del 2014,  anche  con  contratti  di  lavoro  a  tempo
parziale, anche in deroga, fino al 30  giugno  2026  in  qualita'  di
lavoratori soprannumerari, alla dotazione  organica  e  al  piano  di
fabbisogno del  personale,  fermi  restando  i  vincoli  assunzionali
previsti dalla vigente normativa»; 
    il comma 2 e' soppresso; 
    dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
      «2-bis. Al fine di favorire percorsi di politiche attive per la
realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati
gia' percettori di trattamenti di mobilita'  in  deroga,  la  regione
Calabria e' autorizzata a prorogare di un ulteriore anno  i  percorsi
realizzati a seguito dell'accordo quadro sui  criteri  per  l'accesso
agli ammortizzatori sociali in deroga in  Calabria,  anno  2015-2016,
sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre
2016. A tale fine, e' assegnato alla regione Calabria  un  contributo
di 5 milioni di euro per l'anno 2023. 
      2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di
euro per l'anno 2023, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
      2-quater. Al comma 495 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre
2019, n. 160, le parole:  "30  giugno  2023"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "30 dicembre 2023"». 
  All'articolo 3: 
    al comma 1, primo periodo, le  parole:  «recante  regolamento  di
organizzazione  del  Ministero»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
«recante il regolamento di organizzazione del medesimo Ministero»; 
    al comma 2: 
      al primo periodo,  le  parole:  «,  di  seguito  "INAPP"»  sono
sostituite dalle seguenti: «(INAPP)»; 
      al quarto periodo, le parole: «e' disciplinato» sono sostituite
dalle seguenti: «sono disciplinati» e  le  parole:  «da  ANPAL»  sono
sostituite dalle seguenti: «dall'ANPAL»; 
      all'ottavo periodo, le parole: «in ANPAL» sono sostituite dalle
seguenti: «nell'ANPAL»; 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Il personale  dipendente  dell'ANPAL,  appartenente  al
comparto ricerca e al quale  e'  applicato  il  contratto  collettivo
nazionale relativo al  personale  degli  enti  pubblici  di  ricerca,
trasferito all'INAPP ai sensi del comma 2 del presente articolo, puo'
chiedere il trasferimento presso altro ente pubblico di  ricerca  tra
quelli di cui all'articolo 1  del  decreto  legislativo  25  novembre
2016, n. 218,  ai  sensi  dell'articolo  30,  comma  1,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; 
    al comma 3, le parole: «di ANPAL» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'ANPAL»  e  le  parole:  «e  trasmesso»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, ed e' trasmesso»; 
    al comma 6: 
      alla lettera  a),  capoverso  Art.  46,  comma  2,  la  parola:
«comunitario» e' sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»; 
      alla  lettera  b),  capoverso  1,  la  parola:   «inclusi»   e'
sostituita dalla seguente: «compresi»; 
    dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
      «6-bis. All'articolo 1, comma 4, del  decreto-legge  22  aprile
2023, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2023, n. 74, dopo la lettera b-bis) e' aggiunta la seguente: 
        "b-ter) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e'
autorizzato ad avviare procedure di reclutamento,  mediante  concorso
pubblico per titoli e prove scritta e  orale,  per  l'assunzione  del
personale appartenente all'area dei funzionari di cui alla tabella  B
dell'allegato 2. Per le medesime esigenze di speditezza, le procedure
di reclutamento di cui al primo periodo  possono  essere  finalizzate
anche al reclutamento di personale dell'area dei funzionari a  valere
sulle    facolta'    assunzionali    ordinarie,    per     specifiche
professionalita' con competenze in materia di igiene e sicurezza  sui
luoghi  di  lavoro,  prevenzione  e  riduzione  delle  condizioni  di
bisogno, analisi e valutazione delle politiche del  lavoro,  gestione
dei  fondi   strutturali   e   della   capacita'   di   investimento,
digitalizzazione,  gestione  di  siti  internet  e  contrattualistica
pubblica. Ferme restando, a parita' di requisiti, le riserve previste
dalla  legge  12  marzo  1999,  n.  68,  il  bando   puo'   prevedere
l'attribuzione di  un  punteggio  doppio  per  il  titolo  di  studio
richiesto  per  l'accesso,  qualora  il  predetto  titolo  sia  stato
conseguito non oltre cinque anni prima del termine  previsto  per  la
presentazione della  domanda  di  partecipazione  alla  procedura  di
reclutamento, e,  in  ogni  caso,  un'adeguata  valorizzazione  della
specifica  professionalita'   maturata   da   soggetti   di   elevata
specializzazione tecnica  che  abbiano  svolto  attivita'  presso  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali". 
      6-ter. Il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e'
autorizzato,   per   il   biennio   2024-2025,   a   reclutare,   con
corrispondente incremento della dotazione organica, con contratto  di
lavoro subordinato a  tempo  indeterminato,  un  contingente  di  sei
dirigenti  di  seconda  fascia  mediante  l'indizione  di   procedure
concorsuali pubbliche o anche attraverso lo  scorrimento  di  vigenti
graduatorie di concorsi pubblici. Agli oneri derivanti  dal  presente
comma, pari a 819.509 euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2024,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali»; 
    al comma 7, le parole: «di ANPAL,  di  cui  al»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dell'ANPAL, determinata ai sensi del» e  le  parole:
«ad ANPAL Servizi  S.p.a.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «alla
societa' ANPAL Servizi S.p.a.»; 
    al comma 8, la parola: «Sviluppo» e' sostituita  dalle  seguenti:
«La societa' Sviluppo»; 
    il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
      «9. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  esercita
in via esclusiva la vigilanza e il controllo analogo  sulla  societa'
Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. Gli  indirizzi  di  carattere  generale
sono definiti e approvati dal Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, ai sensi  dell'articolo  3  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281»; 
    al comma 10, la parola: «incluso» e' sostituita  dalla  seguente:
«compreso»; 
    al comma 15, dopo le parole:  «dal  comma  2»  sono  inserite  le
seguenti: «del presente articolo»; 
    dopo il comma 16 e' aggiunto il seguente: 
      «16-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22  aprile
2023, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2023, n. 74, le parole: "del personale del comparto  ministeri"  sono
sostituite dalle seguenti: "del personale dei Ministeri, dell'Agenzia
nazionale politiche attive del lavoro  e  dell'Ispettorato  nazionale
del lavoro dall'anno 2023"». 
  Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti: 
    «Art.    3-bis    (Disposizioni    concernenti     l'associazione
Assoprevidenza   -   Associazione   italiana   per   la    previdenza
complementare). - 1. All'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  dicembre
2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 4: 
        1)  al  primo  periodo,  le  parole:  "del  Comitato  per  la
promozione e lo sviluppo della  previdenza  complementare  denominato
'Previdenza  Italia',  istituito  in  data  21  febbraio  2011"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "dell'associazione   Assoprevidenza   -
Associazione italiana per la previdenza complementare"; 
        2) al secondo periodo, le parole: "Al predetto Comitato" sono
sostituite dalle seguenti: "All'Assoprevidenza"; 
        3) al terzo periodo, le parole: "Al Comitato" sono sostituite
dalle seguenti: "All'Assoprevidenza"; 
      b) al comma 5, le parole: "Per il funzionamento  del  Comitato"
sono sostituite dalle  seguenti:  "Per  lo  svolgimento  dei  compiti
dell'Assoprevidenza". 
    2. Al fine di accrescere, nei limiti delle  risorse  disponibili,
la capacita' amministrativa concernente i processi di  analisi  e  di
valutazione degli interventi in materia di previdenza  complementare,
di cui all'articolo 58-bis, comma 4,  del  decreto-legge  26  ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  dicembre
2019, n. 157, come modificato dal comma 1 del presente  articolo,  il
Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  eroga  direttamente
all'associazione  Assoprevidenza  -  Associazione  italiana  per   la
previdenza complementare, entro il  31  marzo  di  ciascun  anno,  il
contributo di cui al comma  5  del  medesimo  articolo  58-bis,  come
modificato dal comma 1 del presente articolo. In via transitoria, per
l'anno 2023, le risorse di cui al primo periodo sono erogate entro il
30 settembre 2023. 
    3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto,  sono  stabilite  le  modalita'  di
attuazione del presente articolo, anche con riguardo alle  occorrenti
attivita'  di  programmazione   e   rendicontazione   delle   risorse
trasferite a favore dell'associazione  Assoprevidenza  ai  sensi  del
presente articolo. 
    Art.  3-ter  (Disposizioni  in  materia  di  organizzazione   del
Ministero delle imprese e del made in Italy). - 1.  All'articolo  29,
comma 1, del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  dopo  le
parole: "si articola" sono inserite le  seguenti:  "in  non  piu'  di
quattro dipartimenti e". 
    2. Agli oneri di cui al comma 1, pari  a  210.000  euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2024,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
imprese e del made in Italy». 
  All'articolo 4: 
    al comma 1: 
      alla  lettera  d),  numero  2.2),   le   parole:   «e   ricerca
tecnologica»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «e   la   ricerca
tecnologica»; 
      alla lettera e), capoverso Art. 44-ter, comma 1, lettera a), le
parole: «ovvero, tra gli ufficiali» sono sostituite  dalle  seguenti:
«ovvero tra gli ufficiali»; 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio»; 
    dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
      «3-bis.  Dall'attuazione  delle   disposizioni   del   presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente». 
  Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti: 
    «Art.  4-bis  (Disposizioni  urgenti  in  materia   di   percorsi
formativi di interesse del Ministero della difesa). - 1. All'articolo
238-bis del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1: 
        1) le parole: "mondo accademico nazionale e" sono  sostituite
dalle seguenti: "il sistema universitario nazionale e quello della"; 
        2) le parole: "ad ordinamento speciale della Difesa  di  alta
qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze  della  difesa  e
della sicurezza" sono sostituite dalle  seguenti:  "universitaria  ad
ordinamento speciale di alta qualificazione e di  ricerca  nel  campo
delle scienze della difesa e della sicurezza, promossa dal  Ministero
della difesa e soggetta all'indirizzo e coordinamento  del  Ministero
dell'universita' e  della  ricerca,  limitatamente  agli  aspetti  di
competenza"; 
      b) al comma 2: 
        1)  le  parole:  "decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca  8  febbraio  2013,  n.  45»  sono
sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro  dell'universita'  e
della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226"; 
        2) le parole: "bandi annuali per  corsi  di  dottorato"  sono
sostituite dalle seguenti: "annualmente bandi  per  la  frequenza  di
corsi di dottorato di ricerca"; 
        3) la parola: "frequentatori" e' sostituita  dalla  seguente:
"partecipanti"; 
      c) al comma 5,  dopo  le  parole:  "regolamenti  interni"  sono
aggiunte le seguenti: ", la valutazione della qualita' della ricerca,
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i-bis),  del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio  2010,  n.
76, e la valutazione periodica  di  cui  al  decreto  legislativo  27
gennaio 2012, n. 19"; 
      d) al comma 6 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "A
seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 5, i professori e i
ricercatori del  Centro  alti  studi  per  la  difesa  reclutati  nel
rispetto della legge 30 dicembre 2010, n. 240, transitano  nei  ruoli
della  Scuola  superiore  universitaria  e  acquisiscono   lo   stato
giuridico e il trattamento economico dei professori e dei ricercatori
universitari di cui, rispettivamente, agli articoli 6, 8 e  24  della
medesima legge n. 240 del 2010"; 
      e) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
        "7.  Le  spese  per  il  funzionamento  e  per  le  attivita'
istituzionali della Scuola di cui al comma 1, comprese quelle per  il
personale docente, ricercatore  e  non  docente,  per  l'ordinaria  e
straordinaria  manutenzione  delle  strutture  e   per   la   ricerca
scientifica, restano a carico del bilancio  ordinario  del  Ministero
della difesa e non gravano sui  fondi  di  competenza  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca". 
    2. All'articolo 215 del codice dell'ordinamento militare, di  cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma  1-bis  e'
aggiunto il seguente: 
      "1-ter. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  della  difesa,
adottati di concerto con il Ministro dell'istruzione  e  del  merito,
coerentemente con la disciplina del sistema nazionale di istruzione e
formazione e con  le  specificita'  dell'ordinamento  militare,  sono
adottate le disposizioni necessarie ad assicurare  il  piu'  efficace
funzionamento dei licei militari in materia di ordinamento dei corsi,
di svolgimento delle  funzioni  connesse  alla  dirigenza  scolastica
nonche' di  modalita'  di  selezione  e  assegnazione  del  personale
docente di ruolo e supplente". 
    Art. 4-ter  (Corsi  di  formazione  professionale  del  personale
militare). - 1. Al fine  di  garantire  il  riconoscimento  anche  in
ambito civile dei corsi  professionalizzanti  erogati  dal  Ministero
della difesa  al  personale  militare  in  servizio,  di  incentivare
l'accesso alle  Forze  armate  nonche'  di  valorizzare  il  connesso
sistema di attivita'  formative,  dopo  l'articolo  1013  del  codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, e' inserito il seguente: 
      "Art. 1013-bis (Corsi di formazione  professionale).  -  1.  Il
Ministero della difesa eroga corsi di formazione e di perfezionamento
professionale, diretti unicamente  ai  militari  in  servizio,  nelle
materie afferenti alle proprie esigenze organizzative interne. 
      2. I corsi di cui al comma 1, qualora conferiscano abilitazioni
di cui all'articolo 73, comma 5, del  decreto  legislativo  9  aprile
2008, n.  81,  ovvero  competenze  riferite  a  qualificazioni  delle
professioni non organizzate in ordini o collegi, ai sensi del decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n.  13,  sono  inseriti  nel  repertorio
nazionale di cui all'articolo 8 del medesimo decreto  legislativo  n.
13 del 2013. 
      3. Entro il 30 giugno 2024,  con  decreto  del  Ministro  della
difesa, di concerto con i  Ministri  dell'istruzione  e  del  merito,
dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali,
previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, sono adottate linee guida vincolanti, con le quali sono
definite le modalita' tecniche e  operative  per  l'attuazione  delle
disposizioni del presente articolo". 
    2. Per le finalita' di cui al  comma  1  del  presente  articolo,
all'articolo 2, comma 1,  lettera  f),  del  decreto  legislativo  16
gennaio 2013, n. 13, dopo il numero 4) e' inserito il seguente: 
      "4-bis) il Ministero  della  difesa,  nei  confronti  del  solo
personale militare,  in  materia  di  individuazione,  validazione  e
certificazione  di  competenze  riferite   a   qualificazioni   delle
professioni non organizzate in ordini o collegi, acquisite  all'esito
delle attivita' formative di cui  all'articolo  1013-bis  del  codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, salvo comunque quanto  previsto  per  le  qualificazioni
afferenti alla competenza delle autorita' di cui al numero 4)"». 
  Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
    «Art.  5-bis  (Misure  urgenti  in  materia  di  alta  formazione
artistica, musicale e coreutica). - 1. Il Fondo per il  funzionamento
ordinario delle istituzioni statali dell'alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica  e'  incrementato  di  euro  3.060.000  annui  a
decorrere dall'anno 2023. Alla copertura degli  oneri  derivanti  dal
primo  periodo  si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  19,  comma  4,  del
decreto-legge  12   settembre   2013,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. 
    2. A decorrere dal 1° gennaio  2023,  le  risorse,  pari  a  euro
400.000 annui, previste dall'articolo 19, comma 4, del  decreto-legge
12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 novembre 2013, n. 128, come rideterminate, da ultimo, dall'articolo
22-bis, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono  destinate
al funzionamento ordinario dell'Istituto  musicale  pareggiato  della
Valle d'Aosta - Conservatoire de la Vallee d'Aoste. 
    3.  Nell'ambito  delle  risorse  destinate   dal   comma   1   al
funzionamento ordinario delle istituzioni statali di alta  formazione
artistica, musicale e coreutica, stanziate per l'anno 2023, una quota
pari a euro 3.020.790 e' destinata alla copertura  finanziaria  degli
oneri relativi ai compensi degli organi  delle  medesime  istituzioni
per gli anni 2022 e 2023, secondo quanto stabilito  dall'articolo  1,
commi 303 e 304, della legge 30 dicembre 2021, n.  234.  A  decorrere
dall'anno 2024, le risorse  di  cui  al  primo  periodo  relative  al
funzionamento ordinario delle  medesime  istituzioni  sono  destinate
prioritariamente alla copertura finanziaria degli oneri  relativi  ai
compensi degli organi  delle  medesime  istituzioni,  secondo  quanto
previsto dall'articolo 1, commi 303 e 304, della  legge  30  dicembre
2021, n. 234». 
  All'articolo 6: 
    al comma 1, il quarto periodo e' soppresso. 
  Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: 
    «Art. 6-bis (Norme in materia  di  accesso  ai  concorsi  per  la
dirigenza chimica). - 1. All'articolo 8 della legge 11 gennaio  2018,
n. 3, dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
      "7-bis. Fino al 31 dicembre 2025, per l'ammissione ai  concorsi
per il profilo professionale  di  dirigente  chimico  e'  considerato
requisito  d'accesso  in  alternativa  alla  specializzazione   nella
disciplina oggetto del  concorso  l'aver  maturato,  sei  mesi  prima
rispetto alla scadenza del bando, almeno tre anni di  servizio  anche
non continuativo, con contratti a tempo determinato o  indeterminato,
con esercizio di funzioni  proprie  della  professione  sanitaria  di
chimico presso le agenzie per la protezione dell'ambiente o presso le
strutture del Servizio sanitario nazionale"». 
  All'articolo 7: 
    ai commi 1 e 2, le  parole:  «a  ESACRI»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'ESACRI»; 
    al  comma  3,  primo  periodo,  le  parole:  «tra  ESACRI»   sono
sostituite dalle seguenti: «tra l'ESACRI». 
  All'articolo 8: 
    al comma 1: 
      alla lettera a), le parole: «e  di  Bolzano,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e di Bolzano» e sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «e dopo le parole: "di monitoraggio  delle  azioni  poste  in
essere" sono aggiunte le seguenti: ", secondo precisi indicatori  dei
livelli delle prestazioni sanitarie stabiliti  a  livello  nazionale,
che devono essere rispettati in tutte le regioni e province autonome,
anche avvalendosi del parere e dell'esperienza delle associazioni dei
malati oncologici, e che  il  Comitato  permanente  per  la  verifica
dell'erogazione  dei  livelli  essenziali  di   assistenza   monitora
nell'ambito  del  Nuovo  sistema  di  garanzia  per  il  monitoraggio
dell'assistenza sanitaria, di  cui  al  decreto  del  Ministro  della
salute 12 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138  del
14 giugno 2019, con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
previste a legislazione vigente"»; 
      dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
        «a-bis) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:  "Per
quanto riguarda il raggiungimento della piena operativita' delle reti
oncologiche regionali, con il decreto di  cui  al  primo  periodo  e'
prevista l'erogazione della quota parte del Fondo  di  cui  al  comma
9-bis  destinata  alle  medesime  reti   oncologiche   in   base   al
raggiungimento di  specifici  obiettivi  e  al  rispetto  di  termini
stabiliti per ciascuna regione o provincia autonoma  ed  e'  altresi'
previsto un meccanismo premiale. Con il medesimo decreto,  presso  la
Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della
salute,  e'  istituito   il   Coordinamento   generale   delle   reti
oncologiche, in attuazione di quanto previsto dal  documento  recante
'Revisione delle Linee guida organizzative  e  delle  raccomandazioni
per la Rete oncologica che integra l'attivita' ospedaliera per  acuti
e post  acuti  con  l'attivita'  territoriale',  di  cui  all'accordo
sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 17 aprile
2019 (rep. Atti n. 59/CSR)"»; 
      alla lettera b),  le  parole:  «compartecipazione  della  spesa
sanitaria,» sono sostituite dalle seguenti:  «compartecipazione  alla
spesa sanitaria»; 
    dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis.  Dall'attuazione  del  presente  articolo  non   devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le
amministrazioni interessate  vi  provvedono  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente». 
  Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 8-bis (Disposizioni  in  materia  di  dirigenza  sanitaria,
amministrativa,  professionale  e  tecnica  del  Servizio   sanitario
nazionale).  -  1.  In  ragione  del   perdurare   delle   necessita'
organizzative  e  funzionali  conseguenti  alla   cessata   emergenza
epidemiologica da COVID-19, nonche'  dell'esigenza  di  garantire  il
raggiungimento degli  obiettivi  del  PNRR,  anche  al  fine  di  non
disperdere le competenze e le professionalita' acquisite, fino al  31
dicembre 2025 il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  4  agosto
2016,  n.  171,  e  per  l'accesso  agli  elenchi  regionali  di  cui
all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 171  del  2016  e'
elevato a sessantotto  anni.  Fino  al  termine  di  validita'  degli
elenchi pubblicati ai sensi del presente articolo, non si applicano i
limiti anagrafici previsti dall'articolo  3,  comma  7,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 
    2. Il comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.
145, e' abrogato. 
    Art. 8-ter (Disposizioni in materia di procedure elettorali e  di
composizione del consiglio nazionale, dei consigli territoriali e dei
relativi organi disciplinari dell'Ordine degli psicologi). - 1. Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, il Ministro della  salute,  sentito
il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, con  regolamento,
disciplina: 
      a) il procedimento  elettorale  per  il  rinnovo  degli  organi
dell'Ordine  degli  psicologi,  garantendo  la  rappresentanza  negli
organi collegiali territoriali e nazionali  dell'Ordine  anche  degli
iscritti alla sezione B dell'albo professionale del medesimo Ordine; 
      b) le modalita' per l'integrazione degli  organi  disciplinari,
anche istruttori, di cui all'articolo 1, comma  3,  lettera  i),  del
decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  13  settembre
1946, n. 233, con i componenti  iscritti  alla  sezione  B  dell'albo
professionale dell'Ordine degli psicologi, nel caso  di  procedimenti
che coinvolgano gli iscritti alla medesima sezione B del citato  albo
professionale, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno  2001,  n.
328. 
    2. Dalla data di entrata in vigore  del  regolamento  di  cui  al
decreto  del  Ministro  della  salute  previsto  dal  comma   1,   il
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25
ottobre 2005, n. 221, e' abrogato. 
    3. Le elezioni per il  rinnovo  degli  organi  dell'Ordine  degli
psicologi successive alla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto si svolgono con  l'osservanza  delle
disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro
della salute previsto dal comma 1, non oltre il 31 dicembre 2024. 
    4. Gli organi territoriali e nazionali, ordinari e  straordinari,
dell'Ordine degli psicologi in carica alla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto sono  prorogati  fino
allo svolgimento delle elezioni cui al comma 3». 
  All'articolo 9: 
    al comma 1, secondo periodo, le parole: «iscritto ai  fini»  sono
sostituite dalle seguenti: «iscritto, ai fini»; 
    dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
      «1-bis.  Presso  il  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti e' istituito l'Osservatorio nazionale sulle sanzioni per le
violazioni del codice della strada, che svolge le seguenti attivita': 
        a) predispone e presenta al Ministro delle  infrastrutture  e
dei trasporti una relazione annuale, elaborata sulla  base  dei  dati
forniti dal  Ministero  dell'interno  e  dall'Istituto  nazionale  di
statistica relativi all'applicazione degli articoli  142  e  208  del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,  contenente  in  particolare  i  dati  relativi  agli  incidenti
stradali e alla regolarita' e trasparenza nell'utilizzo dei  proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie e nell'uso  dei  dispositivi
elettronici di controllo della velocita'; 
        b)  verifica   le   segnalazioni   delle   associazioni   dei
consumatori  operanti  nel  settore  e   puo'   richiedere   dati   e
informazioni alle competenti amministrazioni di cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
      1-ter. L'Osservatorio di cui al comma 1-bis e' composto da  tre
membri, di cui uno  con  funzione  di  presidente.  Con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  da  adottare  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del   presente   decreto,   sono   nominati   i   membri
dell'Osservatorio e  sono  definite  le  modalita'  di  funzionamento
dell'Osservatorio     medesimo.     L'incarico     di      componente
dell'Osservatorio ha una durata di quattro anni. Con  il  decreto  di
cui al secondo periodo  sono  stabiliti  i  compensi  dei  componenti
dell'Osservatorio nei limiti di spesa di cui al comma 1-quater. 
      1-quater. Per il  funzionamento  dell'Osservatorio  di  cui  al
comma 1-bis e per la corresponsione dei compensi ai  membri  nominati
ai sensi del comma 1-ter e' autorizzata la spesa di euro  50.000  per
l'anno 2023 e di euro 150.000 annui a decorrere dall'anno 2024. 
      1-quinquies. Agli oneri derivanti  dai  commi  1-bis,  1-ter  e
1-quater, pari a euro 50.000 per l'anno 2023 e a euro 150.000 annui a
decorrere  dall'anno  2024,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del
bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito  del  programma  "Fondi  di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
      1-sexies. L'Osservatorio di cui al comma 1-bis si avvale  delle
risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente. 
      1-septies.  Fino  al  31  dicembre  2026,  le   indennita'   da
corrispondere ai componenti del Comitato speciale di cui all'articolo
45  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29  luglio  2021,  n.  108,  e  quelle  da
corrispondere  ai  componenti  del  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  4,  secondo   periodo,
dell'allegato I.11 annesso al codice dei contratti pubblici,  di  cui
al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono corrisposte, per  i
dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non appartenenti ai  ruoli
del    Ministero    delle    infrastrutture    e    dei    trasporti,
dall'amministrazione di appartenenza e rimborsate dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Per i restanti membri degli organismi
di cui al primo periodo del presente comma, le indennita' di  cui  al
medesimo periodo sono corrisposte dal Ministero delle  infrastrutture
e  dei  trasporti  con  propria  determinazione.  L'ammontare   delle
indennita' di cui al primo periodo del presente  comma  e'  calcolato
secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al  terzo  periodo
del citato articolo 3, comma 4, dell'allegato I.11 annesso al  codice
di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023». 
  Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: 
    «Art.  9-bis   (Disposizioni   urgenti   per   il   rafforzamento
dell'operativita' del Ministero dell'economia e delle finanze). -  1.
Per l'anno 2023, il limite di spesa per il conferimento di  incarichi
di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5 del  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio  2003,  n.
227,  anche  in  deroga  al  limite  percentuale  ivi  previsto,   e'
incrementato di 150.000 euro. 
    2. Agli oneri derivanti dal comma 1,  pari  a  150.000  euro  per
l'anno 2023, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
    3. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 
  All'articolo 10: 
    al comma 2: 
      al  primo  periodo,  le  parole:  «dei   professionisti,   sono
determinati» sono sostituite dalle seguenti: «dei professionisti sono
determinati»; 
      al secondo periodo, le parole:  «di  ANSFISA»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dell'ANSFISA»; 
    al comma 3, le parole: «provvede, senza»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «provvede senza» e le parole: «pubblica, e nei limiti» sono
sostituite dalle seguenti: «pubblica e nei limiti». 
  All'articolo 11: 
    al comma 1, alle lettere a) e b), le  parole:  «controlli  anche»
sono sostituite dalle seguenti: «controlli, anche»; 
    al comma 2, le parole:  «risorse  umane»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «risorse umane, strumentali e finanziarie»; 
    alla rubrica, le parole: «di  contrasto  "caro  materiali"»  sono
sostituite dalle seguenti: «per fronteggiare gli aumenti  eccezionali
dei prezzi dei materiali da costruzione». 
  All'articolo 12: 
    al comma 1: 
      al  primo  periodo,  dopo  le   parole:   «di   personale   non
dirigenziale,»  sono  inserite  le  seguenti:  «nel  rispetto   delle
disposizioni del regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487,  con  particolare  riguardo  alla
rappresentativita' di genere,»; 
      al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «e'  autorizzato   ad
assumere» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
    al comma 2, secondo periodo, le parole: «Ai  relativi  oneri,  si
provvede» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri di cui al primo
periodo si provvede»; 
    dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
      «2-bis. Al fine di assicurare l'adempimento  delle  accresciute
funzioni del Ministero della cultura, anche connesse agli  interventi
relativi al PNRR e, in particolare,  alle  funzioni  assegnate  dagli
articoli  20  e  46  del  decreto-legge  24  febbraio  2023,  n.  13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,  il
contingente di personale degli uffici di diretta  collaborazione  del
Ministro  della  cultura  di  cui  all'articolo  5,  comma   3,   del
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 2 dicembre  2019,  n.  169,  anche  estraneo  alla  pubblica
amministrazione, e' incrementato di un numero complessivo massimo  di
dieci unita'; il contingente dei consiglieri di cui al  comma  4  del
citato articolo 5, tra i quali individuare anche i  vice  capi  degli
uffici di cui al comma 10 del medesimo articolo  5,  e'  incrementato
complessivamente di dieci unita'. Ai fini di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 606.067 euro per l'anno 2023 e  di  1.212.134
euro annui a decorrere dall'anno 2024. 
      2-ter. Agli oneri derivanti dal comma  2-bis,  pari  a  606.067
euro per l'anno 2023 e a 1.212.134 euro annui a  decorrere  dall'anno
2024,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio». 
  Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti: 
    «Art.  12-bis  (Disposizioni  concernenti  la  Fondazione  Centro
sperimentale di cinematografia).  -  1.  Al  decreto  legislativo  18
novembre 1997, n. 426, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 2, comma 2, dopo  le  parole:  "sono  adottati"
sono inserite le  seguenti:  ",  acquisito  il  parere  del  comitato
scientifico,"; 
      b) all'articolo 3, comma 1: 
        1)   all'alinea,   dopo   le   parole:   "nel   campo   della
cinematografia"  sono  inserite  le  seguenti:  "e  delle  produzioni
audiovisive, con particolare riferimento all'analisi e all'attuazione
delle  innovazioni  conseguenti  allo   sviluppo   delle   tecnologie
digitali"; 
        2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
          "c) la ricerca, la sperimentazione e l'alta  formazione  in
merito ai nuovi linguaggi e alle tecniche  di  produzione  innovative
del cinema e della produzione audiovisiva quali la realta'  virtuale,
la realta' aumentata, le tecniche e le  modalita'  di  fruizione  del
cinema immersivo, le interazioni con il linguaggio  e  la  narrazione
dei videogiochi, l'intersezione della produzione  e  della  fruizione
cinematografica e audiovisiva con  l'intelligenza  artificiale  e  le
relative implicazioni"; 
      c) all'articolo 5: 
        1) al comma 1,  le  parole:  "il  direttore  generale,"  sono
soppresse; 
        2) al comma 3, le parole: ", e il direttore  generale,"  sono
soppresse; 
        3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
          "3-bis. I compensi degli organi sono stabiliti con  decreto
del Ministro della cultura  e  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, su proposta deliberata dal consiglio di  amministrazione,  a
valere sulle risorse assegnate alla Fondazione Centro sperimentale di
cinematografia ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c),  della
legge 14 novembre 2016, n. 220"; 
        4) al comma 4, le parole: ", nonche' i compiti del  direttore
generale" sono soppresse; 
      d) all'articolo 6: 
        1) al  comma  1,  primo  periodo,  la  parola:  "quattro"  e'
sostituita dalla seguente: "sei" e le parole: "tre dal Ministro per i
beni e le attivita' culturali" sono sostituite dalle  seguenti:  "tre
dal Ministro della cultura, uno dal Ministro dell'universita' e della
ricerca, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito"; 
        2) al comma 2: 
          2.1) la lettera d) e' abrogata; 
          2.2) alla lettera f), dopo  le  parole:  "su  proposta  del
presidente,"  sono  inserite  le  seguenti:  "sentito   il   comitato
scientifico,"; 
          2.3) alla lettera g), le parole: "sentito il preside"  sono
sostituite dalle seguenti: "sentiti  il  comitato  scientifico  e  il
preside"; 
          2.4) alla lettera h), le  parole:  "determina  con  propria
deliberazione, soggetta ad approvazione del Ministro per i beni e  le
attivita' culturali" sono sostituite  dalle  seguenti:  "delibera  la
proposta da sottoporre al Ministro della cultura" e  le  parole:  "le
indennita'" sono sostituite dalle seguenti: "concernente i compensi"; 
      e) all'articolo 7: 
        1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
          "1. Il comitato scientifico e'  nominato  con  decreto  del
Ministro della cultura ed e' composto  dal  presidente  del  comitato
stesso,  indicato  dal  medesimo  Ministro,  e  da  sei   componenti,
designati, rispettivamente, tre dal Ministro della cultura,  uno  dal
Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,   uno   dal   Ministro
dell'istruzione e del merito e uno dal Ministro dell'economia e delle
finanze. I  componenti  sono  scelti  tra  soggetti  con  particolare
esperienza   nel   settore   cinematografico   e   delle   produzioni
audiovisive"; 
        2) al comma 2, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
          "c-bis) alle modifiche allo statuto di cui all'articolo 2"; 
        3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
          "2-bis. Il comitato scientifico esprime altresi' il proprio
parere in merito alla nomina del preside della  Scuola  nazionale  di
cinema, del Conservatore della Cineteca nazionale nonche' dei docenti
della Scuola nazionale di cinema"; 
      f) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        "1. Alla costituzione del consiglio di amministrazione  della
fondazione e del comitato scientifico si provvede entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;  fino  a
tale costituzione  restano  in  carica  il  precedente  consiglio  di
amministrazione e il precedente comitato scientifico. Il consiglio di
amministrazione provvede all'adeguamento dello statuto entro sessanta
giorni dalla data di insediamento". 
    Art. 12-ter (Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125, in materia di organizzazione amministrativa e spese  di
personale degli ordini e collegi professionali). - 1. Al comma  2-bis
dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo il primo
periodo e' inserito il seguente:  "Ogni  altra  disposizione  diretta
alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  non  si  applica  agli
ordini, ai collegi professionali e ai relativi  organismi  nazionali,
in quanto enti aventi natura  associativa,  che  sono  in  equilibrio
economico  e  finanziario,  salvo  che  la  legge  non   lo   preveda
espressamente"». 
  All'articolo 13: 
    al comma 7, le parole: «a provvedere, con propri  decreti,  alle»
sono sostituite dalle seguenti: «ad apportare,  con  propri  decreti,
le»; 
    dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
      «7-bis. Al fine di assicurare un  piu'  efficace  funzionamento
del  processo  esecutivo  attraverso  l'ampliamento  del  numero  dei
professionisti che provvedono alle operazioni  di  vendita  ai  sensi
degli articoli 534-bis e 591-bis  del  codice  di  procedura  civile,
nelle  more  dell'adozione  dei  decreti  legislativi  integrativi  o
correttivi del decreto  legislativo  10  ottobre  2022,  n.  149,  il
giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni  di
vendita puo' nominare, senza obbligo  di  specifica  motivazione,  un
professionista iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle
disposizioni per  l'attuazione  del  codice  di  procedura  civile  e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18  dicembre  1941,
n. 1368, di un altro circondario del distretto della corte di appello
di appartenenza». 
  Dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente: 
    «Art. 13-bis (Aumento della dotazione organica del personale  del
comparto Funzioni centrali, area dei funzionari, del Ministero  della
giustizia). - 1. Al fine di assicurare la funzionalita' degli  uffici
giudiziari e di garantire  nel  tempo  gli  effetti  derivanti  dagli
interventi straordinari  effettuati  in  attuazione  del  PNRR  anche
attraverso le assunzioni di personale gia' autorizzate a legislazione
vigente, la dotazione organica del personale  del  comparto  Funzioni
centrali, area dei  funzionari,  del  Ministero  della  giustizia  e'
aumentata di 1.947 unita'. 
    2.  All'adeguamento  delle  tabelle  concernenti   le   dotazioni
organiche del personale amministrativo del Ministero della giustizia,
allegate  al  regolamento  di  organizzazione  del  Ministero   della
giustizia, di  cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  15  giugno  2015,  n.  84,  si  provvede  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo
13 del decreto-legge  11  novembre  2022,  n.  173,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come  modificato
dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto». 
  All'articolo 14: 
    al comma 1, le parole:  «dal  primo  settembre»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dal 1° settembre»; 
    al comma 2  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,
pubblicati,  rispettivamente,  nella  Gazzetta  Ufficiale,  4ª  serie
speciale, n. 39 del 19 maggio 2020 e n. 78 del 6 ottobre 2020»; 
    al comma 6, dopo le parole: «di cui ai commi 4 e 5» sono inserite
le seguenti: «nonche' per le spese  di  funzionamento  derivanti  dal
comma 8»; 
    al comma 9 sono premesse  le  seguenti  parole:  «Fermo  restando
quanto previsto dal comma 6,»; 
    al comma 10, le parole: «euro per l'anno  2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per l'anno 2023». 
  All'articolo 15: 
    al comma 2: 
      alla  lettera  c),  le  parole:  «contenente  il  numero»  sono
sostituite dalle seguenti: «nella quale sono riportati il numero»; 
      alla lettera d), capoverso 8-bis: 
        al primo periodo, le parole: «non risultano rispettate»  sono
sostituite dalle seguenti: «risulti che non sono state rispettate»  e
dopo  le  parole:  «comma  6»   e'   inserito   il   seguente   segno
d'interpunzione: «,»; 
        al secondo periodo, dopo le parole: «comma 1-ter» e' inserito
il seguente segno d'interpunzione: «,». 
  Dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente: 
    «Art. 15-bis (Disposizioni riguardanti i magistrati  onorari).  -
1. All'articolo 50, comma  1,  lettera  f),  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: ",  e  ai  magistrati  onorari  del  contingente  ad
esaurimento  confermati  ai  sensi  dell'articolo  29   del   decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116". 
    2. I magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati
ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017,  n.
116,  che  hanno  optato  per  il  regime  esclusivo  sono   iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS. 
    3. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, i  magistrati  onorari
del contingente ad esaurimento confermati ai sensi  dell'articolo  29
del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.  116,  che  esercitino  le
funzioni in via non esclusiva e abbiano titolo per l'iscrizione  alla
Cassa  nazionale  di  previdenza  e  assistenza  forense   mantengono
l'iscrizione presso la medesima Cassa. 
    4. Le modalita' di applicazione del comma 3 sono disciplinate con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Cassa  nazionale
di previdenza e assistenza forense. 
    5. I magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati
ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017,  n.
116, che esercitano le funzioni in via non  esclusiva  sono  iscritti
alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335. 
    6. La ripartizione dell'onere contributivo di cui al comma  5  e'
stabilita nella misura di un terzo a carico del magistrato onorario e
di due terzi a carico del Ministero della giustizia. 
    7. Per i magistrati onorari confermati che non hanno  optato  per
l'esercizio esclusivo delle funzioni e che sono  pubblici  dipendenti
restano ferme le autorizzazioni di cui all'articolo  53  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  gia'  rilasciate  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto». 
  All'articolo 16: 
    al comma 1, le parole: «dopo le parole "a  carico  dalla  Scuola"
sono aggiunte le seguenti: "e,» sono sostituite dalle  seguenti:  «le
parole: "e' a carico dalla Scuola" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"e' a carico della Scuola e,», dopo  le  parole:  «da  corrispondersi
mensilmente» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e  le
parole: «assegnato alla Scuola  Superiore  della  Magistratura»  sono
sostituite dalle seguenti: «assegnate alla Scuola"»; 
    al comma 2, primo periodo,  le  parole:  «per  l'anno  2023  e  a
regime» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere  dall'anno
2023,»; 
    al comma 3, le parole: «riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 37, comma 1,  del  decreto  legislativo  30  gennaio
2006,   n.   26»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma  37,  della
legge 25 luglio 2005, n. 150». 
  Dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente: 
    «Art. 16-bis (Norma di interpretazione autentica dell'articolo 34
della  legge  31  dicembre  2012,  n.  247).  -  1.   In   attuazione
dell'articolo 51  della  Costituzione,  il  riferimento  al  rispetto
dell'equilibrio tra i generi di cui all'articolo 34, comma 1, secondo
periodo, della legge 31 dicembre 2012,  n.  247,  si  interpreta  nel
senso  che  tale  rispetto  e'   assicurato   dall'osservanza   della
previsione di cui al comma 2 del citato  articolo  34  nonche'  della
previsione di cui al quinto periodo del comma 3 del medesimo articolo
34 della legge n. 247 del 2012». 
  All'articolo 17: 
    al comma 1, le parole: «All'articolo  94,  del»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «All'articolo  94  del»,   le   parole:   «Per   le
impugnazioni»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «2.   Per   le
impugnazioni» e dopo le parole: «dell'articolo  87»  e'  inserito  il
seguente segno d'interpunzione: «,». 
  All'articolo 18: 
    al comma 2: 
      alla  lettera  a),  numero  2.3,  la  parola:  «soppressa»   e'
sostituita dalla seguente: «abrogata»; 
      alla lettera b), capoverso 2-bis, al primo periodo, la  parola:
«,  telematicamente,»  e'  sostituita  dalle   seguenti:   «per   via
telematica»  e,  al  secondo  periodo,  le  parole:   «Consiglio   di
Presidenza  della  Giustizia  Tributaria»   sono   sostituite   dalle
seguenti: «Consiglio di presidenza della giustizia tributaria»; 
      alla lettera c): 
        al numero 1), capoverso 2, le parole: «di cui  uno  titolare»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui due titolari»; 
        al numero 3), capoverso 8, le  parole:  «se  istituite»  sono
sostituite dalle seguenti: «, se istituite,»; 
    al comma 3, dopo le parole: «del presente articolo»  e'  inserito
il seguente segno d'interpunzione: «,», le  parole:  «Fondo  per  gli
interventi» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per interventi»  e
dopo le parole: «con modificazioni» e'  inserito  il  seguente  segno
d'interpunzione: «,». 
  Dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente: 
    «Art. 18-bis (Fusione per incorporazione della societa' SOSE  Spa
nella societa' SOGEI Spa  e  disposizioni  concernenti  i  lavoratori
dell'Agenzia delle entrate-Riscossione trasferiti alla societa' SOGEI
Spa). -  1.  Al  fine  di  ottimizzare  l'efficacia,  l'efficienza  e
l'economicita' dei servizi  svolti,  la  societa'  Soluzioni  per  il
sistema economico (SOSE) Spa, costituita ai sensi  dell'articolo  10,
comma  12,  della  legge  8  maggio  1998,  n.  146,  e'   fusa   per
incorporazione nella societa' SOGEI - Societa' generale d'informatica
Spa, di cui all'articolo 83, comma 15, del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, senza necessita' delle relazioni di cui  agli  articoli
2501-quinquies e 2501-sexies del codice civile. I termini di cui agli
articoli 2501-ter, quarto comma, 2501-septies, primo comma,  e  2503,
primo comma, del codice civile sono dimezzati. La fusione e' efficace
con l'iscrizione di cui all'articolo 2504 del  codice  civile  e  per
effetto della stessa la societa' incorporante  subentra  in  tutti  i
rapporti giuridici  attivi,  passivi  e  processuali  della  societa'
incorporata.  Gli  effetti  contabili  della  fusione  sono  imputati
all'esercizio della societa' incorporante in corso  alla  data  della
fusione. A decorrere dalla data di efficacia della fusione,  tutti  i
riferimenti alla societa' incorporata contenuti in atti normativi  si
intendono riferiti alla societa' incorporante. 
    2.  Nell'ambito  dell'operazione  di  cui   al   comma   1,   per
razionalizzare l'assetto societario  delle  proprie  partecipate,  il
Ministero dell'economia e delle finanze  acquista,  con  il  consenso
della Banca d'Italia, la  partecipazione  da  questa  detenuta  nella
societa' da incorporare, tenendo conto del suo valore nominale. 
    3. Al fine di  garantire,  senza  soluzione  di  continuita',  la
prestazione, in  favore  dell'amministrazione  economico-finanziaria,
delle attivita'  affidate  dalla  legge  o  da  specifici  atti  alla
societa'  incorporata,  la  societa'  incorporante  stipula  con   le
amministrazioni  affidanti,  alla  scadenza  degli   atti   esecutivi
attualmente vigenti, analoghi  accordi  per  definire  i  livelli  di
servizio e le modalita' operative di  erogazione  delle  prestazioni,
tenuto conto della specificita' delle  attivita'  finora  svolte;  ai
medesimi fini, in sede di prima applicazione delle  disposizioni  del
comma 1, la societa' incorporante continua a utilizzare la  struttura
produttiva della societa' incorporata, anche mediante la costituzione
di un'apposita unita' organizzativa. 
    4. I componenti in carica del consiglio di amministrazione  della
societa' incorporante decadono, senza applicazione delle disposizioni
dell'articolo 2383, terzo comma, del  codice  civile,  e  restano  in
carica fino alla  data  dell'assemblea  da  convocare,  entro  trenta
giorni dalla data di efficacia della  fusione,  per  il  rinnovo  del
consiglio di  amministrazione,  che  e'  composto  di  cinque  membri
nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze,  nell'esercizio
dei propri diritti di azionista, di cui tre scelti, anche  in  deroga
alle disposizioni dell'articolo 11,  comma  8,  del  testo  unico  in
materia di societa' a partecipazione  pubblica,  di  cui  al  decreto
legislativo   19   agosto   2016,   n.   175,   tra   i    dipendenti
dell'amministrazione  economico-finanziaria,  ai  quali  si   applica
l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165. 
    5. L'operazione di cui  al  comma  1  e'  esente  da  imposizione
fiscale. 
    6.   I   lavoratori   alle    dipendenze    dell'Agenzia    delle
entrate-Riscossione con contratto di lavoro  subordinato,  trasferiti
alla societa' SOGEI - Societa' generale d'informatica  Spa  ai  sensi
dell'articolo 1, commi da 258 a 263, della legge 29 dicembre 2022, n.
197, mantengono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della  finanza
pubblica, l'iscrizione al  Fondo  di  previdenza  per  gli  impiegati
dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei  tributi
e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici, di cui  alla
legge 2 aprile 1958, n. 377, con ogni conseguente  effetto,  se  alla
data della  cessione  del  ramo  di  azienda  risultano  iscritti  al
predetto Fondo. 
    7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di 435.000 euro per  l'anno  2023,  cui  si  provvede  mediante
corrispondente  utilizzo  del  Fondo  di  conto   capitale   di   cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,
iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze». 
  All'articolo 19: 
    al comma 1: 
      alla lettera a), numero 2), le parole: «dopo le parole "ISPRA,"
sono inserite le seguenti: "nonche' di Unioncamere»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «le  parole:  "di  ISPRA,"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dell'Istituto superiore per la  protezione  e  la  ricerca
ambientale (ISPRA), nonche'  dell'Unione  italiana  delle  camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere)»; 
      alla lettera b), capoverso 7-bis, secondo periodo,  le  parole:
«da  ISPRA»,  «da  ENAC»  e   «da   Unioncamere»   sono   sostituite,
rispettivamente,  dalle   seguenti:   «dall'ISPRA»,   «dall'ENAC»   e
«dall'Unioncamere»; 
    dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
      «1-bis.  All'articolo  8,  comma  2-bis,  quinto  periodo,  del
decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  la  parola:  "sei"  e'
sostituita dalla seguente: "dieci". 
      1-ter. Agli articoli 174-bis, comma 2-bis, secondo  periodo,  e
828, comma 1, alinea, del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  le  parole:  "e   la
transizione  ecologica"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "e   la
sicurezza energetica"»; 
    la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia
di strutture poste alle  dipendenze  del  Ministero  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica». 
  Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 19-bis (Proroga della durata del  contratto  dei  direttori
degli Enti parco nazionali). - 1. All'articolo  9,  comma  11,  della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: "Al direttore si applica la disposizione  dell'articolo  3,
comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.  293,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444". 
    2.  Al  fine  di   assicurare   la   continuita'   dell'attivita'
amministrativa e gestionale degli Enti parco nazionali, anche  tenuto
conto della realizzazione degli investimenti del PNRR,  il  contratto
stipulato ai sensi dell'articolo 9, comma 11, della legge 6  dicembre
1991, n. 394, come modificato dal comma 1 del presente  articolo,  in
corso alla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto puo'  essere  prorogato  fino  all'insediamento  del
nuovo direttore del parco, comunque per una durata  non  superiore  a
sei mesi dalla data di scadenza del contratto medesimo. 
    Art. 19-ter  (Misure  per  la  valorizzazione  dell'attivita'  di
ricerca dell'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale  e  dell'Agenzia  nazionale  per  le   nuove   tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico  sostenibile).  -  1.  Al  fine  di
valorizzare l'attivita' di ricerca  dell'Istituto  superiore  per  la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e  dell'Agenzia  nazionale
per  le  nuove  tecnologie,  l'energia  e   lo   sviluppo   economico
sostenibile (ENEA), e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con la
dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di  2,5  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2024, da  ripartire  tra  l'ISPRA  e
l'ENEA. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono destinate: 
      a) quanto a 0,5 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2023, all'espletamento delle procedure di  cui  all'articolo  20  del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; 
      b) quanto a 1,5 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2024, all'espletamento di procedure selettive riservate a ricercatori
e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale, in servizio alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, per l'accesso al secondo livello, nei limiti  delle  risorse
assegnate. Una quota delle risorse di cui alla presente lettera,  nel
limite massimo di 0,5 milioni di euro annui, puo'  essere  utilizzata
dall'ISPRA e dall'ENEA per lo scorrimento delle  graduatorie  vigenti
relative alle procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi
di ruolo di terzo livello  professionale  per  l'accesso  al  secondo
livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022; 
      c) quanto a 0,5 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2023, alla valorizzazione del  personale  tecnico-amministrativo,  in
ragione delle specifiche attivita' svolte nonche' del  raggiungimento
di piu' elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. 
    2. Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, con decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stabiliti  i  criteri
di riparto del fondo di cui al comma 1. Con  il  decreto  di  cui  al
primo periodo sono individuati i principi generali per la definizione
degli obiettivi e per l'attribuzione delle risorse di cui al comma 1,
lettera c), al personale tecnico-amministrativo, tenendo conto  della
partecipazione  del   personale   medesimo   a   specifici   progetti
finalizzati al raggiungimento di piu' elevati  obiettivi  nell'ambito
della ricerca, nel limite massimo pro capite del  15  per  cento  del
trattamento tabellare annuo lordo, sulla base dei  criteri  stabiliti
mediante la contrattazione collettiva integrativa. 
    3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per
l'anno 2023 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 
    4. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
    Art. 19-quater (Disposizioni  in  materia  di  adeguamento  della
dotazione organica del Parco geominerario storico e ambientale  della
Sardegna per la realizzazione del progetto del consorzio ETIC). -  1.
Per il triennio 2023-2025, il Parco geominerario storico e ambientale
della Sardegna e' autorizzato ad assumere sei  unita'  di  personale,
con contratto di  lavoro  a  tempo  pieno  e  indeterminato,  di  cui
un'unita' da inquadrare nell'area  dei  funzionari  e  cinque  unita'
nell'area degli assistenti, nonche' a trasformare da tempo parziale a
tempo pieno il  rapporto  di  lavoro  di  un'unita'  nell'area  degli
assistenti (ex posizione economica B2) e  due  unita'  nell'area  dei
funzionari (ex posizione economica C1), in servizio con contratto  di
lavoro a tempo indeterminato alla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, nei limiti della dotazione
organica vigente, come definita ai sensi dell'articolo 6 del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  al  fine  di  garantire   la
partecipazione alla realizzazione del  progetto  del  consorzio  ETIC
(Einstein Telescope  Infrastructure  Consortium),  nell'ambito  della
missione 4 del PNRR coordinata dal Ministero dell'universita' e della
ricerca,    finalizzato     all'installazione     dell'interferometro
gravitazionale Einstein Telescope nella miniera di Sos Enattos. 
    2. Per le finalita' di cui al  comma  1,  il  Parco  geominerario
storico e ambientale della Sardegna e' autorizzato, per  il  triennio
2023-2025, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali  previste
a legislazione vigente, a  bandire  procedure  concorsuali  pubbliche
senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilita', in
deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    3. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  presente  articolo,
pari a euro 17.000 per l'anno 2023 per le  procedure  concorsuali,  a
euro 15.628 per l'anno 2023 per la  trasformazione  dei  rapporti  di
lavoro da tempo parziale a tempo pieno  e  a  euro  285.368  annui  a
decorrere dall'anno 2024, si provvede  a  valere  sulle  risorse  del
bilancio del Parco geominerario storico e ambientale della  Sardegna,
senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza   pubblica.   Alla
compensazione degli effetti finanziari in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto, pari a 25.049 euro per l'anno 2023 e  a  146.965
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2024,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica». 
  All'articolo 20: 
    al comma 1: 
      alla lettera a): 
        al numero 2), capoverso b),  le  parole:  «sulla  disciplina»
sono sostituite dalle seguenti: «nella disciplina»; 
        al numero 3), le parole:  «fatta  salva  l'integrazione,  nel
limite dei posti banditi, della graduatoria»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, fatta salva, nel limite  dei  posti  messi  a  concorso,
l'integrazione della graduatoria,»; 
      alla lettera b), la  parola:  «abrogato»  e'  sostituita  dalla
seguente: «soppresso»; 
    al comma  2,  secondo  periodo,  le  parole:  «dei  target»  sono
sostituite dalle seguenti: «degli obiettivi»; 
    al comma 3: 
      la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
        «a) all'articolo 2-bis, comma 2, le parole da: "senza che, in
generale" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ".
Per i primi tre cicli  dei  percorsi  universitari  e  accademici  di
formazione iniziale, coloro  che  hanno  svolto  servizio  presso  le
istituzioni scolastiche statali o  presso  le  scuole  paritarie  per
almeno tre anni, anche non continuativi,  di  cui  almeno  uno  nella
specifica classe di concorso per  la  quale  scelgono  di  conseguire
l'abilitazione,  nei  cinque  anni  precedenti,  valutati  ai   sensi
dell'articolo 11, comma 14,  della  legge  3  maggio  1999,  n.  124,
nonche' coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla
procedura straordinaria di cui  all'articolo  59,  comma  9-bis,  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e  i  titolari  di  contratti  di
docenza  nell'ambito  di  percorsi   di   istruzione   e   formazione
professionale delle  regioni  accedono  ai  percorsi  universitari  e
accademici di formazione iniziale relativi alla  classe  di  concorso
interessata, nei limiti della riserva di posti  e  con  le  modalita'
stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'universita' e  della
ricerca, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito"»; 
      dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
        «b-bis) all'articolo 2-ter, dopo il comma 4  e'  inserito  il
seguente: 
          "4-bis.  Coloro  che  hanno  svolto  servizio   presso   le
istituzioni scolastiche statali o  presso  le  scuole  paritarie  per
almeno tre anni, anche non continuativi,  di  cui  almeno  uno  nella
specifica classe di concorso per  la  quale  scelgono  di  conseguire
l'abilitazione,  nei  cinque  anni  precedenti,  valutati  ai   sensi
dell'articolo 11, comma 14,  della  legge  3  maggio  1999,  n.  124,
nonche' coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla
procedura straordinaria di cui  all'articolo  59,  comma  9-bis,  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,  conseguono,  fermo  restando  il
possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla  classe
di    concorso,    l'abilitazione     all'insegnamento     attraverso
l'acquisizione di 30 CFU o CFA tra quelli che compongono il  percorso
universitario  e  accademico  di  formazione   iniziale,   ai   sensi
dell'articolo 13, comma 2"»; 
      alla lettera d), al numero 1) e' premesso il seguente: 
        «01)  al  comma  2,  le  parole:  "della  riserva  di   posti
stabilita" sono sostituite dalle seguenti: "della riserva di posti  e
con le modalita' stabilite"»; 
    dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
      «3-bis.  All'articolo  1,  comma   6,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "38 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "45 per cento". 
      3-ter. Al fine di potenziare le attivita' di ricerca, gli  enti
pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo  25
novembre 2016, n. 218, possono utilizzare,  a  valere  sulle  proprie
risorse assunzionali, le procedure selettive riservate a  ricercatori
e tecnologi di ruolo di  terzo  livello  e  di  secondo  livello  per
l'accesso, rispettivamente, al secondo livello  e  al  primo  livello
avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2022. 
      3-quater. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al  comma  4-bis,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: "Ferme restando le abilitazioni gia' conseguite secondo  il
previgente ordinamento, a decorrere dall'anno  scolastico  2023/2024,
ai fini di cui al comma 4, il personale in servizio presso le  scuole
secondarie che chiedono il riconoscimento  della  parita'  o  che  lo
hanno gia' ottenuto consegue il requisito del titolo di  abilitazione
secondo le modalita' stabilite  dagli  articoli  2-bis  e  2-ter  del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59"; 
        b) dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente: 
          "4-ter. In  via  straordinaria,  per  gli  anni  scolastici
2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, con riferimento ai soggetti la  cui
iscrizione  ai  percorsi  di  formazione  iniziale   e   abilitazione
all'insegnamento di cui agli  articoli  2-bis  e  2-ter  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, non sia stata accolta per mancanza
dell'offerta formativa, e' considerato valido requisito, ai soli fini
di cui al comma 4 del presente  articolo,  in  luogo  del  titolo  di
abilitazione di cui al comma 4-bis, l'avere prestato servizio  presso
le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi,  nei
dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma  14,
della legge 3 maggio 1999, n. 124"»; 
    al comma 4, primo periodo, le parole: «ed  ATA»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, amministrativo, tecnico e ausiliario», le  parole:
«del target» sono sostituite dalle seguenti:  «dell'obiettivo»  e  le
parole: «nelle tempistiche stabiliti» sono sostituite dalle seguenti:
«nei termini stabiliti»; 
    dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
      «6-bis. Nella provincia  autonoma  di  Bolzano,  la  formazione
iniziale dei docenti della  scuola  secondaria  puo'  avvenire  anche
mediante percorsi formativi abilitanti disciplinati e istituiti dalla
giunta provinciale ai sensi dell'articolo 12-bis del testo  unificato
dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n.  116,
e 4 dicembre 1981, n. 761,  concernenti  norme  di  attuazione  dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento
scolastico in provincia di Bolzano, di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89. 
      6-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 29  dicembre  2022,  n.
198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023,  n.
14, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 11-quinquies: 
          1) alla lettera a), le parole: "ovvero abbiano superato  la
prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di
un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se  successivamente
caducato" sono soppresse; 
          2) alla lettera b) sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: "ovvero abbiano superato la prova scritta e  la  prova  orale
dopo  essere  stati   ammessi   a   seguito   di   un   provvedimento
giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato"; 
        b) dopo il comma 11-novies sono aggiunti i seguenti: 
          "11-decies. I soggetti che alla data di entrata  in  vigore
della presente  disposizione  sono  in  servizio  presso  istituzioni
scolastiche  in  qualita'  di  dirigenti  scolastici  a  seguito   di
immissione in ruolo con riserva  per  aver  partecipato  al  concorso
indetto  con   decreto   del   direttore   generale   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  n.  1259  del  23
novembre  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,   4ª   serie
speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, superando la prova scritta e la
prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di  un  provvedimento
giurisdizionale cautelare, sono confermati definitivamente in ruolo a
condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova. 
          11-undecies. I soggetti  destinatari  di  provvedimenti  di
revoca della nomina o  di  risoluzione  del  contratto  di  dirigente
scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti  giurisdizionali,
che hanno partecipato con riserva al concorso indetto con decreto del
direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre  2017,  superando
la prova scritta e la prova orale, a condizione che abbiano  superato
il relativo periodo di formazione e prova, sono immessi in ruolo  con
decorrenza dal 1° settembre 2024 nei posti vacanti e disponibili, con
precedenza rispetto alle assunzioni per l'anno scolastico  2024/2025,
fatta salva la necessita' di eseguire i provvedimenti giurisdizionali
che dispongono l'immissione in ruolo dei partecipanti alla  procedura
concorsuale indetta con decreto del direttore generale del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 13 luglio 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del  15
luglio 2011". 
      6-quater. A  decorrere  dalla  costituzione  delle  graduatorie
provinciali delle supplenze per i posti di sostegno  successive  alla
pubblicazione  del  regolamento  per  l'attuazione  del  comma  6-bis
dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999,  n.  124,  in  aggiunta  a
quanto riconosciuto per il servizio,  e'  riconosciuto  un  punteggio
ulteriore di 3 punti per ciascun anno di servizio prestato  su  posto
di  sostegno  successivamente  al   conseguimento   del   titolo   di
specializzazione sul sostegno. 
      6-quinquies. All'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2016,
n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2017,
n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Le
risorse di cui al presente  comma  sono  iscritte  in  uno  specifico
capitolo di bilancio e sono finalizzate all'incremento del fondo  per
il funzionamento amministrativo-didattico  della  scuola  europea  di
Brindisi e alla retribuzione del personale docente  e  amministrativo
di madrelingua o esperto"; 
        b) al comma 1-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Il personale di cui al primo periodo, contrattualizzato  nel  limite
delle risorse finanziarie di cui al medesimo primo periodo,  concorre
alla definizione dell'organico complessivo della  Scuola  europea  di
Brindisi. Al fine di consentire la retribuzione del personale docente
e   amministrativo   di   madrelingua   o   esperto,   il   Ministero
dell'istruzione e del merito attribuisce le risorse  finanziarie  nei
limiti del budget  assegnato.  Il  Ministero  dell'istruzione  e  del
merito adotta ogni opportuna  misura,  per  il  tramite  dell'Ufficio
scolastico regionale competente, al fine di  assicurare  il  rispetto
del limite di spesa nel conferimento degli incarichi da  parte  della
Scuola europea di Brindisi e provvede al monitoraggio periodico della
spesa avvalendosi del sistema informativo del Ministero stesso"». 
  All'articolo 21: 
    al comma 1: 
      al primo periodo, le parole: «In ragione» fino  a:  «periferica
del Ministero dell'istruzione e del merito,» sono soppresse; 
      al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «euro  1.571.133»  e'
inserita la seguente: «annui»; 
    al comma 2: 
      al primo periodo, dopo le parole: «e' autorizzato» e'  inserito
il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
      al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «euro  1.783.937»  e'
inserita la seguente: «annui»; 
      al terzo periodo, le parole: «dei posti di  dirigenziali»  sono
sostituite dalle seguenti: «dei posti dirigenziali»; 
    al comma 4, primo periodo, le  parole:  «2,  3»  sono  sostituite
dalle seguenti: «2 e 3», le parole: «cui si provvede» sono sostituite
dalle seguenti: «si provvede»  e  dopo  la  parola:  «iscritto»  sono
inserite le seguenti: «, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,»; 
    dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
      «4-bis. Le istituzioni  scolastiche  impegnate  nell'attuazione
degli interventi relativi al PNRR possono attingere alle  graduatorie
di istituto per lo svolgimento  di  attivita'  di  supporto  tecnico,
finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati  dal  PNRR  di
cui  hanno  la  diretta  responsabilita'  in  qualita'  di   soggetti
attuatori. Per le finalita' di cui al primo  periodo  le  istituzioni
scolastiche sono autorizzate, nei limiti delle risorse  ripartite  ai
sensi  del  terzo  periodo,  ad  attivare  incarichi  temporanei   di
personale amministrativo, tecnico e ausiliario  a  tempo  determinato
fino al 31 dicembre 2023. Per le finalita' di cui al presente  comma,
nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del  merito
e' istituito un fondo, con la dotazione di 50  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, da ripartire tra gli  uffici  scolastici  regionali  con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito.  Agli  oneri
derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di  euro  per  l'anno
2023,    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  2-bis,  comma  7,
quarto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. 
      4-ter. Il Ministero dell'istruzione e del  merito  promuove  la
progettazione, lo  sviluppo  e  la  realizzazione  della  piattaforma
"Famiglie e studenti", come canale unico  di  accesso  al  patrimonio
informativo detenuto  dal  Ministero  medesimo  e  dalle  istituzioni
scolastiche ed educative statali. La  piattaforma  e'  costituita  da
un'infrastruttura tecnica che rende possibile l'interoperabilita' dei
sistemi  informativi  esistenti  e  funzionali  alle  attivita'   del
predetto Ministero, al fine di semplificare l'accesso ad  essi  e  il
loro utilizzo. I servizi digitali della piattaforma sono erogati  nel
rispetto dei principi  e  delle  prescrizioni  del  regolamento  (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
del codice in materia di protezione dei dati  personali,  di  cui  al
decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.   196,   e   del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005,  n.  82.  Il  Ministero  dell'istruzione  e  del  merito  e  le
istituzioni  scolastiche  ed  educative  statali  utilizzano  i  dati
presenti nella piattaforma limitatamente ai trattamenti  strettamente
connessi agli scopi di quest'ultima  e  per  il  perseguimento  delle
rispettive finalita' istituzionali.  L'accesso  alla  piattaforma  e'
consentito con le modalita' di cui al comma 2-quater dell'articolo 64
del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. 
      4-quater. Nell'ambito  dei  servizi  digitali  a  sostegno  del
diritto allo studio,  al  fine  di  semplificare  l'erogazione  delle
prestazioni a favore delle famiglie e degli studenti, di  ottimizzare
le attivita' del Ministero  dell'istruzione  e  del  merito  e  delle
istituzioni scolastiche ed  educative  statali  e  di  alimentare  la
piattaforma di cui al comma 4-ter, il Ministero dell'istruzione e del
merito e' autorizzato  ad  acquisire  dall'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale i dati, in forma aggregata e privi degli  elementi
identificativi, suddivisi per fasce,  relativi  all'indicatore  della
situazione economica equivalente (ISEE) delle famiglie di  cui  fanno
parte studenti iscritti presso le istituzioni suddette,  al  fine  di
ripartire le risorse tra queste ultime, privilegiando quelle  con  un
maggiore numero di studenti appartenenti  a  famiglie  bisognose.  Le
operazioni di acquisizione sono effettuate nel rispetto dei  principi
e delle prescrizioni del regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonche'  del  codice  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Al fine di poter ricevere i  dati
dell'ISEE, il Ministero dell'istruzione e del merito e' autorizzato a
trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza  sociale  i  dati
necessari a individuare gli studenti delle istituzioni scolastiche ed
educative statali, adottando misure tecniche e organizzative idonee a
garantire un livello di  sicurezza  adeguato  al  rischio,  ai  sensi
dell'articolo 32 del citato regolamento (UE) 2016/679. Le istituzioni
scolastiche ed educative statali, in qualita' di enti erogatori,  per
il tramite della piattaforma di  cui  al  comma  4-ter  del  presente
articolo, effettuano altresi' i  controlli  sul  sistema  informativo
dell'ISEE   previsto   dall'articolo   60,   comma   3-bis,   lettera
f-quinquies), del codice dell'amministrazione  digitale,  di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  relativi  alla  veridicita'
delle dichiarazioni sostitutive concernenti i  dati  dell'ISEE  delle
famiglie che abbiano richiesto il riconoscimento del  contributo,  ai
sensi dell'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
      4-quinquies. Il Ministro dell'istruzione e del merito,  sentito
il Garante per la protezione dei dati personali, adotta  uno  o  piu'
decreti, di natura non regolamentare, con i quali definisce i servizi
digitali compresi nella  piattaforma  di  cui  al  comma  4-ter,  gli
standard tecnologici e i criteri di sicurezza, di accessibilita',  di
disponibilita' e di interoperabilita', i limiti e  le  condizioni  di
accesso  volti  ad  assicurare  il  corretto,  lecito  e  trasparente
trattamento dei dati, le garanzie per i diritti e le  liberta'  degli
interessati, i tempi  di  conservazione  dei  dati  e  le  misure  di
sicurezza di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 
      4-sexies. Le attivita' previste dai  commi  4-ter,  4-quater  e
4-quinquies  sono  svolte  con  le  risorse  umane,   finanziarie   e
strumentali disponibili a legislazione vigente. 
      4-septies. All'articolo 1, comma 560, della legge  29  dicembre
2022, n.  197,  dopo  le  parole:  "Ministro  dell'istruzione  e  del
merito," sono  inserite  le  seguenti:  "previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281,". 
      4-octies. Le disposizioni dell'articolo 11,  comma  4-bis,  del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si applicano anche negli anni 2023
e 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000  euro
per  ciascuno  degli  anni  2023  e  2024,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 della  legge
18 dicembre 1997, n. 440. 
      4-novies. All'articolo 1, comma  125,  della  legge  13  luglio
2015, n. 107, dopo le  parole:  "da  121  a  124"  sono  inserite  le
seguenti: "nonche' per la formazione  del  personale  amministrativo,
tecnico e ausiliario"». 
  Dopo l'articolo 22 e' inserito il seguente: 
    «Art.   22-bis   (Ulteriore   rafforzamento    della    capacita'
amministrativa   del   Ministero   dell'interno   e   del   Ministero
dell'economia e delle finanze). - 1.  Anche  per  l'attuazione  degli
adempimenti connessi agli interventi del  PNRR,  in  particolare  per
quelli di cui all'articolo 12, comma 1-sexies, del  decreto-legge  16
giugno 2022, n. 68, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
agosto 2022, n. 108,  il  Ministero  dell'interno  e'  autorizzato  a
conferire,  entro  il  31  dicembre  2026,   incarichi   di   livello
dirigenziale non  generale,  nel  limite  di  sei  unita',  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165,  in  deroga  ai  limiti  percentuali  previsti  dalla   medesima
disposizione. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti a
valere sulle risorse  finanziarie  disponibili  e  nei  limiti  delle
facolta' assunzionali previste a legislazione vigente. Ai destinatari
dei predetti incarichi, per l'intera durata dei  medesimi  incarichi,
sono  attribuiti  il  trattamento   economico   fondamentale   e   il
trattamento accessorio, ivi compresa la  retribuzione  di  risultato,
spettanti ai dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale  non
generale del Ministero dell'interno. 
    2. All'articolo 12, comma  1-bis,  del  decreto-legge  16  giugno
2022, n. 68, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  agosto
2022, n.  108,  le  parole:  ",  per  il  triennio  2022-2024,"  sono
sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2022 al 2026"». 
  All'articolo 23: 
    al comma 1, dopo  le  parole:  «del  Ministero  dell'interno»  e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le  parole:  «della
pubblica sicurezza cui e' preposto» sono sostituite  dalle  seguenti:
«della pubblica sicurezza, cui e' preposto»; 
    al comma 2, le parole: «ai summenzionati compiti» sono sostituite
dalle seguenti: «ai compiti indicati al medesimo comma 1»; 
    al comma 4, le parole: «di  Ispettorato  della»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di ispettorato della»; 
    al comma 5, le parole: «Con regolamento di cui all'articolo» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «Con  regolamento  adottato  ai   sensi
dell'articolo» e  le  parole:  «al  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «al regolamento di cui al decreto». 
  All'articolo 24: 
    al comma 2: 
      al primo periodo, le parole: «, e comunque  non  superiore  al»
sono sostituite dalle seguenti: «e, comunque, non eccedente il»; 
      al terzo periodo,  la  parola:  «provvedimento»  e'  sostituita
dalla seguente: «decreto»; 
    al comma 4, dopo le parole: «la spesa» e'  inserito  il  seguente
segno d'interpunzione: «,»; 
    dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
      «5-bis. All'articolo 27  del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.
286, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 1, dopo la lettera i) e' inserita la seguente: 
          "i-bis) i lavoratori che siano stati dipendenti, per almeno
dodici  mesi  nell'arco  dei  quarantotto   mesi   antecedenti   alla
richiesta, di imprese aventi sede in Italia, ovvero  di  societa'  da
queste  partecipate,  secondo  quanto  risulta  dall'ultimo  bilancio
consolidato redatto ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto
legislativo 9 aprile 1991, n. 127, operanti in Stati e territori  non
appartenenti all'Unione europea, ai fini del loro impiego nelle  sedi
delle suddette imprese o societa' presenti nel territorio italiano"; 
        b) al  comma  1-ter,  le  parole:  "lettere  a)  e  c)"  sono
sostituite dalle seguenti: "lettere a), c) e i-bis)". 
      5-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma  1,  della
legge 13 giugno 2023, n. 83, si applicano fino al 31 dicembre 2023 ai
soli  lavoratori  frontalieri  che  alla  data  del  31  marzo   2022
svolgevano la loro attivita' lavorativa in modalita' di telelavoro»; 
    alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche'
disposizioni in materia  di  ingresso  di  lavoratori  stranieri  per
motivi particolari e in materia di lavoratori frontalieri». 
  All'articolo 25: 
    al comma 1, secondo  periodo,  le  parole:  «non  derivano»  sono
sostituite dalle seguenti: «non devono derivare». 
  All'articolo 26: 
    al comma 1, le  parole:  «prevenzione  incendi»  sono  sostituite
dalle seguenti: «prevenzione degli incendi»; 
    al comma 2, terzo  periodo,  le  parole:  «lett.  a),  n.  1  del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44» sono sostituite dalle  seguenti:
«lettera a), numero 1), del decreto-legge  22  aprile  2023,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74». 
  All'articolo 27: 
    al comma 1, alinea, le parole:  «del  decreto  legislativo»  sono
sostituite dalle seguenti: «del codice delle leggi antimafia e  delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo»; 
    al comma 3, la parola:  «annui»  e'  sostituita  dalle  seguenti:
«euro annui»; 
    al comma 5, primo periodo, le parole: «ai comma» sono  sostituite
dalle seguenti: «ai commi» e le parole: «a euro 2.401.507 per il 2023
e a euro 7.204.519 annui a decorrere dal 2024» sono sostituite  dalle
seguenti: «a euro 2.401.508 per l'anno 2023 e a euro 7.204.520  annui
a decorrere dall'anno 2024»; 
    dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
      «5-bis. All'articolo 113-ter del codice delle leggi antimafia e
delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
          "2. Il personale di cui al comma  1,  fatta  eccezione  per
quello della carriera  prefettizia  e,  nel  limite  massimo  di  tre
unita', delle Forze di  polizia,  che  puo'  essere  collocato  fuori
ruolo, e' posto in posizione di  comando  o  di  distacco,  anche  in
deroga alla vigente normativa generale in materia di  mobilita',  nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14,  della  legge
15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo, che e'
disposto  entro  i  limiti  massimi  consentiti  ove   previsti   dai
rispettivi  ordinamenti,  e'  reso  indisponibile   nella   dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del
collocamento stesso, un numero di  posti  equivalente  dal  punto  di
vista finanziario"; 
        b) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Per  il  personale  appartenente  alle  Forze  di  polizia  di   cui
all'articolo 16  della  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  posto  in
posizione di comando presso l'Agenzia, si applica l'articolo 2, comma
91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"»; 
    alla  rubrica,  la  parola:  «Nazionale»  e'   sostituita   dalla
seguente: «nazionale». 
  Dopo l'articolo 27 e' inserito il seguente: 
    «Art. 27-bis (Modifica all'articolo 13 della  legge  23  febbraio
1999, n. 44, in materia di termine per la presentazione della domanda
di elargizione di una somma a  favore  dei  soggetti  danneggiati  da
attivita' estorsive). - 1. All'articolo 13, comma 3, della  legge  23
febbraio 1999, n. 44, le parole: "ventiquattro mesi" sono  sostituite
dalle seguenti: "cinque anni"». 
  All'articolo 28: 
    al comma 1: 
      all'alinea, dopo le parole: «decreto-legge 22 aprile  2023,  n.
44,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2023, n. 74,»; 
      alla lettera a) e' premessa la seguente: 
        «0a) all'articolo 1, comma 5, le  parole:  "dei  soggetti  ad
elevata specializzazione tecnica in possesso di laurea  specialistica
o magistrale"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dei  soggetti  in
possesso di laurea triennale, laurea specialistica o magistrale"»; 
      alla lettera a), dopo le  parole:  «dei  predetti  tirocinanti»
sono aggiunte  le  seguenti:  «.  Allo  svolgimento  delle  procedure
concorsuali di cui al presente comma si  provvede  nell'ambito  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica»; 
      dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
        «a-bis) all'articolo 3,  comma  5-ter,  l'ultimo  periodo  e'
sostituito dal  seguente:  "Per  il  personale  non  dirigenziale  si
applicano i criteri e le procedure di cui al  comma  5  del  presente
articolo, comunque assicurando il rispetto del principio dell'accesso
dall'esterno, nel corso del triennio di programmazione, in misura non
inferiore al 50 per cento dei posti dei fabbisogni"»; 
      alla lettera b): 
        al numero 2), dopo le parole: «al comma 2,» sono inserite  le
seguenti: «le parole: "aderenti alla  Conferenza  dei  rettori  delle
universita' italiane" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "legalmente
riconosciute ai sensi della normativa vigente in materia" e»; 
        dopo il numero 2) e' aggiunto il seguente: 
          «2-bis) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
          "4-bis. Per i comuni, le unioni di comuni, le province e le
citta' metropolitane, le percentuali di cui  ai  commi  1  e  2  sono
incrementate  rispettivamente  al  20  per   cento   delle   facolta'
assunzionali esercitabili e, comunque, per almeno una  unita'.  Fermo
restando il  rispetto  dei  principi  generali  di  reclutamento  del
personale stabiliti dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in relazione alle specifiche  finalita'  formative  del
contratto e al fine di ridurre i tempi  di  accesso  all'impiego  con
riferimento alle assunzioni previste dal presente  articolo,  non  si
applicano le procedure di mobilita' previste dagli articoli 34, comma
6, e 34-bis del citato decreto legislativo  n.  165  del  2001.  Alle
assunzioni di cui al presente comma si  applica  quanto  previsto  in
materia di adeguamento dei limiti dei trattamenti economici accessori
del personale dall'ultimo  periodo  del  comma  1-bis  e  dall'ultimo
periodo del comma 2 dell'articolo  33  del  decreto-legge  30  aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno
2019, n. 58"»; 
      dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
        «b-bis) all'articolo 20, comma 3-undecies,  dopo  le  parole:
"interesse  nazionale"  sono  inserite  le  seguenti:   "nonche'   al
conferimento di cariche negli organi  di  governo  di  fondazioni  di
interesse nazionale vigilate dalle amministrazioni centrali"»; 
    dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis. I  comuni  possono  prevedere,  nel  limite  dei  posti
disponibili della vigente dotazione organica e  in  coerenza  con  il
piano triennale dei fabbisogni, di cui  all'articolo  6  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei concorsi  pubblici
per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva  di  posti
non superiore al 50 per cento da destinare al personale, dirigenziale
e non dirigenziale,  che  abbia  maturato  con  pieno  merito  almeno
trentasei mesi di servizio,  anche  non  continuativi,  negli  ultimi
cinque anni e che  sia  stato  assunto  a  tempo  determinato  previo
esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica,
o  al  personale  non  dirigenziale  che  sia  in  servizio  a  tempo
indeterminato per lo  stesso  periodo  di  tempo.  Le  assunzioni  di
personale di cui al presente comma sono  effettuate  a  valere  sulle
facolta'  assunzionali  di  ciascuna  amministrazione  disponibili  a
legislazione vigente. 
      1-ter. Al comma 557 dell'articolo 1  della  legge  30  dicembre
2004, n. 311, la  parola:  "15.000"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"25.000"»; 
    al comma 2, alinea, dopo  le  parole:  «decreto-legge  22  aprile
2023,  n.  44,»  sono  inserite   le   seguenti:   «convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,»; 
    alla rubrica, le parole: «n.  44  recante  disposizioni  urgenti»
sono sostituite dalle seguenti: «n. 44, e altre disposizioni». 
  Nel capo I, dopo l'articolo 28 sono aggiunti i seguenti: 
    «Art. 28-bis (Disposizioni per accelerare talune procedure per il
reclutamento di personale delle  pubbliche  amministrazioni  previste
dal presente capo). -  1.  Al  fine  di  provvedere  alle  assunzioni
funzionali al completamento delle dotazioni  organiche  di  cui  agli
articoli 3, comma 15, 12, 13, 14, 21 e 24 del  presente  decreto,  le
pubbliche amministrazioni possono anche stipulare convenzioni volte a
reclutare il  personale  necessario  mediante  lo  scorrimento  delle
graduatorie  dei  concorsi  pubblici  svolti  per  il  tramite  della
Commissione per l'attuazione del progetto di  riqualificazione  delle
pubbliche amministrazioni (RIPAM), in corso di  validita',  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 4, lettera b-bis), del decreto-legge 22 aprile
2023, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2023, n. 74. 
    Art. 28-ter (Modifiche al decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165). - 1. Al  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo  28,  comma  1-ter,  quarto  periodo,  dopo  le
parole: "i bandi" sono inserite le seguenti: ",  che  possono  essere
adottati anche dalle singole amministrazioni,"; 
      b) all'articolo  32,  comma  4,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: "ed  e'  adeguatamente  valorizzata,  se  di  durata
almeno biennale, nei bandi di concorso per l'accesso alla  dirigenza,
nonche' nelle procedure di  conferimento  di  incarichi  dirigenziali
qualora attinenti all'esperienza stessa"; 
      c) all'articolo 35, comma 5-ter, il quarto e il quinto  periodo
sono sostituiti dai seguenti: "Nei concorsi pubblici, a esclusione di
quelli  banditi  per  il  reclutamento  del  personale  sanitario   e
socio-sanitario, educativo e scolastico,  compreso  quello  impiegato
nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente  dai  comuni  e
dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonche' del  personale  di
cui all'articolo 3, sono considerati  idonei  i  candidati  collocati
nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero
non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. In caso  di
rinuncia all'assunzione, di mancato superamento del periodo di  prova
o  di  dimissioni  del  dipendente   intervenute   entro   sei   mesi
dall'assunzione, l'amministrazione puo'  procedere  allo  scorrimento
della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite  di  cui
al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo non si  applica
alle procedure concorsuali bandite  dalle  regioni,  dalle  province,
dagli enti locali o  da  enti  o  agenzie  da  questi  controllati  o
partecipati che prevedano un numero di posti  messi  a  concorso  non
superiore a venti unita' e per i comuni con popolazione  inferiore  a
3.000  abitanti  e  per  l'effettuazione  di   assunzioni   a   tempo
determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione,
adottato previa intesa in  sede  di  Conferenza  unificata  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,  possono
essere stabilite ulteriori modalita' applicative  delle  disposizioni
del presente comma". 
    2. Le disposizioni dell'articolo 35, comma 5-ter, quarto e quinto
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si  applicano
ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. 
    3. Il Ministero dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad
assumere, nel biennio 2023-2024, con  contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato, a valere sulle  facolta'  assunzionali  disponibili  a
legislazione vigente e nei limiti della vigente  dotazione  organica,
sessanta unita' di personale dirigenziale di  livello  non  generale.
Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti  di  cui  al  primo
periodo e' ricoperta attraverso  procedure  concorsuali  pubbliche  o
mediante scorrimento di graduatorie vigenti, anche di altre pubbliche
amministrazioni. Una quota non superiore al 30 per  cento  dei  posti
residui e' riservata, attraverso procedure  comparative  che  tengono
conto dei criteri e dei requisiti previsti  dall'articolo  28,  comma
1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165, al personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'economia e
delle finanze  in  possesso  dei  titoli  di  studio  previsti  dalla
legislazione vigente e che  abbia  maturato  almeno  cinque  anni  di
servizio nella  terza  area  professionale.  Un'ulteriore  quota  non
superiore al 15 per cento dei  medesimi  posti  residui  e'  altresi'
riservata al personale di cui al periodo precedente,  in  servizio  a
tempo  indeterminato,  che   ha   ricoperto   presso   il   Ministero
dell'economia e delle finanze incarichi di livello  dirigenziale  non
generale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo  n.
165 del 2001 per almeno un biennio e con valutazione positiva. 
    Art.  28-quater  (Disposizioni  in   materia   di   potenziamento
dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli).  -  1.  All'articolo  31,
comma 1, del decreto-legge 8 aprile  2020,  n.  23,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
      a) al primo periodo, le parole: "Per  gli  anni  2020,  2021  e
2022" sono sostituite dalle seguenti:  "Per  gli  anni  dal  2020  al
2025"; 
      b)  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Alla
compensazione degli effetti finanziari in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per  ciascuno  degli
anni dal 2020  al  2025,  si  provvede,  per  l'anno  2020,  mediante
utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione
di cui al comma 2 del presente articolo e, per  ciascuno  degli  anni
dal 2021 a 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo  per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189". 
    Art. 28-quinquies (Rafforzamento della  capacita'  amministrativa
delle pubbliche amministrazioni per il coordinamento degli interventi
in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare
pubblico). -  1.  Allo  scopo  di  favorire  il  rafforzamento  della
capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni  in  materia
di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare  pubblico,
e' istituita presso il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  la
Cabina di regia per l'individuazione delle direttive  in  materia  di
valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico,  di
seguito denominata "Cabina di regia". Dall'ambito di competenza della
Cabina di regia e' escluso il patrimonio  immobiliare  del  Ministero
della  difesa.  La  Cabina  di  regia  e'  presieduta  dal   Ministro
dell'economia e delle finanze o da un suo delegato ed e' composta  da
rappresentanti   del   Ministero    dell'interno,    del    Ministero
dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  del  Ministro  per  gli
affari europei, il Sud, le politiche  di  coesione  e  il  PNRR,  del
Ministero della cultura, del Ministero dell'economia e delle finanze,
del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  del  Ministero
della giustizia, del Ministero dell'universita' e della ricerca,  del
Ministero dell'istruzione e del merito, del  Ministero  del  turismo,
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  della   Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, dell'Agenzia del demanio e dell'Agenzia  nazionale  per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalita' organizzata. Possono essere invitati a  partecipare
ai lavori della Cabina di regia rappresentanti di enti,  organismi  o
associazioni portatori di specifici interessi. 
    2. Per le finalita' di  cui  al  comma  1,  la  Cabina  di  regia
esercita funzioni di impulso, coordinamento e controllo in materia di
programmazione  e  realizzazione  degli  interventi  necessari   alla
valorizzazione  e  alla  dismissione   del   patrimonio   immobiliare
pubblico. In particolare, la Cabina di regia: 
      a) adotta il programma nazionale pluriennale di  valorizzazione
e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico,  che  definisce  i
principi,  gli  strumenti  e  i  criteri   per   l'attuazione   degli
interventi; ne cura l'aggiornamento annuale e ne monitora lo stato di
avanzamento, promuovendo il coordinamento tra i  diversi  livelli  di
governo, gli enti pubblici nazionali  e  territoriali  e  ogni  altro
soggetto pubblico e privato competente; 
      b) elabora linee guida in attuazione del programma di cui  alla
lettera a); 
      c) acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori del programma
di cui alla lettera  a)  i  piani  di  investimento  e  gli  atti  di
programmazione degli interventi di valorizzazione e  dismissione  del
patrimonio immobiliare pubblico, allo scopo di  condurre  monitoraggi
periodici sullo stato di avanzamento dei predetti interventi. 
    3. La Cabina di regia si avvale di una struttura tecnica composta
da un  dirigente  generale  e  da  cinque  unita'  di  personale  non
dirigenziale di supporto alle attivita', da inquadrare nell'area  dei
funzionari del vigente contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  -
comparto Funzioni centrali, individuate tra il  personale  dei  ruoli
del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero,  con  trattamento
economico complessivo a carico dell'amministrazione di  destinazione,
tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni  pubbliche  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, che e' collocato fuori ruolo o  in  posizione  di  comando  o
altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale
si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15  maggio  1997,  n.
127. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, e'
reso indisponibile nella dotazione organica  dell'amministrazione  di
provenienza, per tutta la durata del  collocamento  fuori  ruolo,  un
numero di posti  equivalente  dal  punto  di  vista  finanziario.  Al
conferimento dell'incarico dirigenziale di cui al primo  periodo  non
si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6,
del citato decreto legislativo n. 165  del  2001.  A  supporto  della
Cabina di regia e' altresi' assegnato un  contingente  di  esperti  o
consulenti nominati ai sensi dell'articolo 7, comma  6,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, con un  compenso  nel  limite  di  spesa
complessivo di 170.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro annui a
decorrere  dall'anno  2024.  Per  le  spese   di   funzionamento   e'
autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno  2023  e  di  300.000
euro annui a decorrere dall'anno 2024. 
    4. Ai componenti della Cabina di regia e ai partecipanti ai  suoi
lavori non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di  spese
o altri emolumenti comunque denominati. 
    5. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  pari  a  407.241
euro per l'anno 2023 e a 1.348.958 euro annui a  decorrere  dall'anno
2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 
    Art. 28-sexies (Determinazione della capacita' fiscale pro capite
per i comuni della Regione siciliana e della Sardegna). - 1. Al comma
790 dell'articolo  1  della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i comuni  della  Regione
siciliana e della regione Sardegna, la capacita' fiscale  pro  capite
e' quella determinata dal Dipartimento delle  finanze  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1,  comma  565,
lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234". 
    Art. 28-septies (Disposizioni in materia di immissione nei  ruoli
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
degli impiegati a contratto  di  cittadinanza  italiana  in  servizio
presso le rappresentanze diplomatiche, gli  uffici  consolari  e  gli
istituti italiani di cultura all'estero). - 1. La dotazione  organica
del personale del Ministero degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale,  come  determinata  dalla  tabella  1   allegata   al
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  19
maggio 2010,  n.  95,  con  riguardo  all'area  degli  assistenti  e'
incrementata di 200 unita'  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2024.  Il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale  e'
autorizzato ad assumere, a  tempo  indeterminato,  per  l'anno  2024,
mediante apposita procedura  concorsuale  per  titoli  ed  esami,  un
contingente di personale di 200 unita'  appartenenti  all'area  degli
assistenti. 
    2. Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al comma 1,  il
50 per cento dei posti e' riservato  ai  dipendenti  di  cittadinanza
italiana  assunti  a  contratto  a  tempo  indeterminato   ai   sensi
dell'articolo 152 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18, che siano in possesso dei requisiti previsti per
l'accesso all'area degli assistenti e che abbiano compiuto almeno tre
anni di servizio continuativo e lodevole, in deroga alle disposizioni
di cui all'articolo 167 del medesimo  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 18 del 1967. Con riferimento agli impiegati a contratto
cessati dal servizio, di cui al secondo comma dell'articolo  160  del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del  1967,  ai
fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di
cui al presente  comma,  si  tiene  conto  del  periodo  di  servizio
antecedente alla cessazione. 
    3. I vincitori della procedura concorsuale di cui al comma 1 sono
immessi nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e  della
cooperazione internazionale con  le  modalita'  di  cui  al  presente
articolo e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449. 
    4. All'onere derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
pari a 7.498.890  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2024  per  le
assunzioni a tempo indeterminato, a 400.000 euro per l'anno 2023  per
le spese concorsuali nonche' a 749.889  euro  per  l'anno  2024  e  a
74.988 euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2025  per  le  spese  di
funzionamento, si provvede  mediante  riduzione,  in  misura  pari  a
400.000 euro per l'anno 2023, a 8.248.779 euro per l'anno  2024  e  a
7.573.878 euro annui a decorrere dall'anno 2025,  dello  stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 
  All'articolo 29: 
    al comma 1: 
      all'alinea, le parole: «All'articolo 2,  del»  sono  sostituite
dalle seguenti: «All'articolo 2 del»; 
      alla lettera b), capoverso 2: 
        alla lettera a), la parola: «eradicative» e' sostituita dalle
seguenti: «dell'eradicamento» e le parole: «ed  il»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e per il»; 
        alla lettera b), le parole: «con tempistica,» sono sostituite
dalle seguenti: «comprendente l'indicazione dei tempi e degli»  e  le
parole: «sentita ISPRA,» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sentito
l'ISPRA, di»; 
        alla lettera g), le parole: «utilizzando i fondi  di  cui  al
comma  2-quinquies  del  presente  articolo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «a valere  sulle  risorse  disponibili  nella  contabilita'
speciale di cui al comma 2-bis del presente articolo»; 
      dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
        «b-bis) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: 
          "9-bis. Con decreto del Ministro della salute, di  concerto
con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e con il Ministro per gli affari regionali  e  le  autonomie,
sono nominati tre  sub-commissari,  cui  sono  conferiti  i  seguenti
compiti specifici: 
          a) l'attivita' di coordinamento di cui al comma 2,  lettera
a); 
          b) l'attivita' di verifica di cui al comma 2, lettera f); 
          c) l'attivita' di  confronto  e  di  concertazione  con  le
associazioni di categoria delle imprese di distribuzione e di vendita
di carni, al fine di promuovere l'immissione nella  relativa  filiera
dei  capi  della  specie   cinghiale   abbattuti,   previa   verifica
dell'idoneita' al consumo alimentare. 
          9-ter. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 9-bis, i
sub-commissari possono avvalersi del supporto dell'Unita' centrale di
crisi di cui al comma 4 nonche' degli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale e degli uffici competenti in materia  di  malattie  animali
delle amministrazioni indicate  al  comma  5.  Ai  sub-commissari  si
applicano, altresi', le disposizioni dei commi 7 e 8"»; 
    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. All'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n.
27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
          "1-bis. Le risorse del Fondo nazionale per la suinicoltura,
nella misura di 400.000 euro per l'anno 2023, sono altresi' destinate
a interventi di sostegno e tutela delle aziende  faunistico-venatorie
e agrituristico-venatorie situate nei comuni  interessati  dai  danni
verificatisi nell'anno 2022 a  seguito  della  comparsa  della  peste
suina africana. Entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della   presente   disposizione,    con    decreto    del    Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e  delle  foreste  sono
definiti i criteri e le modalita' di attribuzione  delle  risorse  di
cui al primo periodo"; 
        b) alla rubrica, dopo le  parole:  "settore  suinicolo"  sono
aggiunte  le  seguenti:  "e  del   settore   faunistico-venatorio   e
agrituristico-venatorio"»; 
    alla rubrica, le parole:  «di  contrasto  alla»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per il contrasto della». 
  L'articolo 30 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 30 (Potenziamento dei sistemi  di  controllo  sui  prodotti
agroalimentari  e  di  contrasto   delle   frodi   nelle   erogazioni
finanziarie all'agricoltura). - 1. All'articolo 1  del  decreto-legge
27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
23 dicembre 1986, n. 898, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      "1-bis.  L'AGE-Control  S.p.a.  svolge,  inoltre,  le  seguenti
attivita' in materia di controlli e di contrasto  delle  frodi  nelle
erogazioni finanziarie all'agricoltura: 
        a) esecuzione dei controlli  di  conformita'  alle  norme  di
commercializzazione  dei  prodotti  ortofrutticoli  freschi  e  delle
banane  sia  per  il  mercato  interno  sia  per   l'importazione   e
l'esportazione; 
        b)  gestione  della  banca  dati  nazionale  degli  operatori
ortofrutticoli (BDNOO); 
        c) esercizio della potesta' sanzionatoria  per  gli  illeciti
amministrativi di cui al decreto legislativo  10  dicembre  2002,  n.
306, fatte  salve  le  competenze  attribuite  alle  regioni  e  alle
province autonome di Trento e di Bolzano; 
        d) esecuzione dei controlli ex post  di  cui  al  regolamento
(UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre
2021; 
        e) verifiche istruttorie, contabili e tecniche nei settori di
intervento di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115  del
Parlamento europeo e del Consiglio,  del  2  dicembre  2021,  nonche'
sugli aiuti per la distribuzione di prodotti ortofrutticoli, latte  e
prodotti  lattiero-caseari  agli  istituti  scolastici  di   cui   al
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013; 
        f)  esecuzione  dei  controlli   sulle   attivita'   delegate
dall'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura   ai   sensi   del
regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7  dicembre
2021; 
        g) ogni altra attivita' di  controllo  a  essa  affidata  dal
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste, dalle regioni o dalle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano o dagli organismi pagatori delle  regioni  o  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano sulla base  di  accordi  conclusi  ai
sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241". 
    2. L'AGE-Control S.p.a. procede alla modifica del proprio statuto
al fine di renderlo coerente con lo  svolgimento  delle  attivita'  a
essa affidate ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1. 
    3. Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
      a) i commi 1 e 3,  lettere  c)  e  d),  dell'articolo  01  sono
abrogati; 
      b) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 15-bis e' abrogata; 
      c) le parole: "Titolo II - Soppressione di Agecontrol S.p.a.  e
successione dei rapporti in SIN S.p.a." sono soppresse; 
      d) l'articolo 16 e' abrogato. 
    4. All'articolo 1, comma 516, della legge 30  dicembre  2021,  n.
234, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:  "Al  fine  di
promuovere e di assicurare l'applicazione della normativa in  materia
di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione degli aiuti  e  dei
contributi in agricoltura, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
e' autorizzata a partecipare alla societa' dedicata. Lo statuto della
societa' dedicata e' conseguentemente modificato"». 
  All'articolo 31: 
    al comma 2, le parole: «di parte capitale» sono sostituite  dalle
seguenti: «di conto capitale»; 
    dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
      «3-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 agosto  2022,
n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al  comma  5,  le  parole:  "delle  tariffe  dovute  dagli
operatori al Ministero della salute per la gestione e l'aggiornamento
della BDN, nonche'" sono sostituite dalle  seguenti:  "delle  tariffe
dovute al Ministero della salute" e le parole da:  ",  tenuto  conto"
fino alla fine del comma sono soppresse; 
        b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
          "5-bis. E' autorizzata la spesa di 4.450.000 euro  annui  a
decorrere dall'anno 2026 per  la  gestione  e  l'aggiornamento  della
BDN"; 
        c) al comma 6, le parole:  "ai  fini  della  copertura  delle
spese sostenute per il funzionamento della BDN" sono sostituite dalle
seguenti: "per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 5". 
      3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis,  pari  a  4.450.000
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2026,  si   provvede   mediante
riduzione, per euro 4.450.000 annui a decorrere dall'anno 2025, delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2023, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al  Ministero  della  salute.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 
  All'articolo 32: 
    al comma 1, dopo la parola:  «(SIAN)»  e'  inserito  il  seguente
segno d'interpunzione: «,»; 
    alla rubrica, la parola: «Implementazione»  e'  sostituita  dalla
seguente: «Completamento». 
  Nel capo II, dopo l'articolo 32 e' aggiunto il seguente: 
    «Art. 32-bis (Disposizioni concernenti il Parco  nazionale  delle
Cinque Terre). - 1. Per il triennio  2023-2025,  il  Parco  nazionale
delle Cinque Terre e' autorizzato ad assumere 8 unita'  di  personale
con contratto di lavoro a tempo  pieno  e  indeterminato,  di  cui  4
unita' di funzionari e 4  unita'  di  assistenti,  in  aggiunta  alla
dotazione organica vigente, come determinata ai sensi dell'articolo 6
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La dotazione  organica
e' rideterminata in 19 unita', di cui 10 unita'  di  funzionari  e  9
unita' di assistenti. 
    2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Parco  e'  autorizzato,
per il  medesimo  triennio  2023-2025,  in  aggiunta  alle  ordinarie
facolta' assunzionali previste  a  legislazione  vigente,  a  bandire
procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo  espletamento
delle procedure di mobilita',  in  deroga  a  quanto  previsto  dagli
articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165. 
    3. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  presente  articolo,
pari a euro 68.000 per l'anno 2023 per lo svolgimento delle procedure
concorsuali e a euro 289.668 annui a decorrere dall'anno 2024 per  le
assunzioni, si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco
nazionale  delle  Cinque  Terre.  Alla  compensazione  degli  effetti
finanziari in termini di fabbisogno e  indebitamento  netto,  pari  a
euro 68.000 per l'anno 2023  e  a  euro  149.179  annui  a  decorrere
dall'anno 2024, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non  previsti  a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189». 
  All'articolo 33: 
    al comma 1, alinea, le  parole:  «sul  reddito»  sono  sostituite
dalle seguenti: «sui redditi»; 
    al comma 3, le parole: «2026, di» sono sostituite dalle seguenti:
«2026 e di»; 
    al comma 4, la parola:  «2026,»  e'  sostituita  dalle  seguenti:
«2026 e», le parole: «dal 2023» sono sostituite dalle seguenti:  «dal
2024» e  le  parole:  «fondo  per  le  esigenze  indifferibili»  sono
sostituite dalla seguente: «Fondo». 
  All'articolo 34: 
    al comma 1: 
      al  primo  periodo,  le  parole:  «associate,  adeguano»   sono
sostituite dalle seguenti: «associate adeguano»; 
      al quarto periodo, le  parole:  «In  difetto»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «In  caso  di  mancato  adeguamento,  decorso  tale
termine»; 
      al quinto periodo, le parole:  «vi  provvede»  sono  sostituite
dalle seguenti: «provvede all'adeguamento»; 
      sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al commissario non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi  di  spese  o  altri
emolumenti comunque denominati. A decorrere dal  30  settembre  2023,
per le attivita' svolte dai pubblici dipendenti nominati negli organi
giudicanti e inquirenti di giustizia sportiva e' previsto un rimborso
alle amministrazioni e agli  enti  di  appartenenza  a  carico  degli
organi presso i quali viene  svolta  la  prestazione.  I  criteri  di
determinazione  del  rimborso  di  cui  al  periodo  precedente  sono
determinati con decreto dell'Autorita' politica delegata allo  sport,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»; 
    al comma 2, le parole: «e  contributi  riferiti  ai  rapporti  di
lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «e dei contributi riferiti ai
rapporti di lavoro.». 
  All'articolo 35: 
    alla rubrica, le  parole:  «in  materia  razionalizzazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «in materia di razionalizzazione». 
  Dopo l'articolo 36 e' inserito il seguente: 
    «Art. 36-bis (Regime dell'imposta  sul  valore  aggiunto  per  le
prestazioni di servizi connessi con la pratica sportiva  e  norma  di
interpretazione  autentica).  -  1.   Le   prestazioni   di   servizi
strettamente connessi con la pratica  dello  sport,  compresi  quelli
didattici  e  formativi,  rese  nei  confronti  delle   persone   che
esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza
fine di lucro, compresi gli  enti  sportivi  dilettantistici  di  cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,  sono
esenti dall'imposta sul valore aggiunto. 
    2. Le prestazioni dei servizi didattici e  formativi  di  cui  al
comma 1, rese prima della data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, si intendono  comprese  nell'ambito
di applicazione  dell'articolo  10,  primo  comma,  numero  20),  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633». 
  All'articolo 37: 
    al comma 1, lettera a), le parole:  «per  contrastare  l'aumento»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  contrastare   gli   effetti
dell'aumento»; 
    al comma 3, primo periodo, le parole: «fino a un massimo di» sono
sostituite dalle seguenti: «non superiori a»; 
    al comma 4, primo periodo, le parole: «Fondo per gli  interventi»
sono sostituite dalle seguenti: «Fondo  per  interventi»  e  dopo  le
parole:  «con  modificazioni»   e'   inserito   il   seguente   segno
d'interpunzione: «,». 
  All'articolo 38: 
    al comma 1,  lettera  a),  capoverso  2-bis,  primo  periodo,  le
parole: «al comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2»; 
    alla rubrica, le parole: «Giochi di "Milano-Cortina  2026"»  sono
sostituite dalle seguenti: «XXV  Giochi  olimpici  invernali  "Milano
Cortina 2026"». 
  All'articolo 39: 
    al comma 1, primo periodo, le parole: «ai comuni  di  Anterselva,
Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno, Predazzo,  Tesero  e  Valdisotto,
non» sono sostituite dalle seguenti: «ai comuni  di  Bormio,  Cortina
d'Ampezzo, Livigno e Valdisotto non»; 
    al comma 2, primo periodo,  le  parole:  «procedere  a  procedure
selettive»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «indire   procedure
selettive». 
  Dopo l'articolo 39 e' inserito il seguente: 
    «Art. 39-bis (Misure urgenti per garantire il funzionamento delle
federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive  associate
nonche' delle federazioni sportive paralimpiche  e  delle  discipline
sportive paralimpiche). - 1. All'articolo 16, comma  2,  del  decreto
legislativo 23 luglio  1999,  n.  242,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      a) al secondo periodo, la parola: "non" e le parole:  "di  tre"
sono soppresse; 
      b) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "I soggetti
di cui al secondo periodo, in caso di candidatura successiva al terzo
mandato consecutivo, sono  eletti  a  condizione  che  conseguano  un
numero di  voti  pari  almeno  ai  due  terzi  del  totale  dei  voti
validamente espressi"; 
      c) al  terzo  periodo,  le  parole:  "in  numero  comunque  non
superiore a cinque" sono sostituite dalle seguenti: "le  quali  nelle
assemblee nazionali non possono comunque essere in numero superiore a
due se il numero delle societa' con diritto al voto  e'  inferiore  a
trecento, a tre se il numero delle societa' con diritto  al  voto  e'
compreso tra trecento e  quattrocentonovantanove,  a  quattro  se  il
numero delle societa' con diritto al voto e' compreso tra cinquecento
e novecentonovantanove, o a cinque se il numero  delle  societa'  con
diritto al voto e' pari a mille o superiore"; 
      d) al quarto  periodo  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: "e ne riferisce all'autorita' vigilante"; 
      e) dopo il sesto periodo e' inserito il seguente:  "I  soggetti
di cui al sesto periodo debbono garantire nei loro  statuti  la  piu'
ampia partecipazione all'elettorato passivo". 
    2. All'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio  2017,  n.
43, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 2: 
        1) al secondo periodo, la parola: "non" e le parole: "di tre"
sono soppresse; 
        2) dopo il  secondo  periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  "I
soggetti di cui al secondo periodo, in caso di candidatura successiva
al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano
un numero di voti pari almeno  ai  due  terzi  del  totale  dei  voti
validamente espressi"; 
      b) al comma 3, secondo periodo, dopo  le  parole:  "dalla  data
della  nomina"  sono  aggiunte   le   seguenti:   "e   ne   riferisce
all'autorita' vigilante"; 
      c) al comma 4 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "I
soggetti di cui al presente comma debbono garantire nei loro  statuti
la piu' ampia partecipazione all'elettorato passivo"». 
  All'articolo 40: 
    al comma 1, dopo le parole: «decreto-legge 29 dicembre  2022,  n.
198,» sono inserite  le  seguenti:  «convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14,» e le parole: «dopo  le  parole:
"Ministro per gli affari europei," sono inserite  le  seguenti:  "del
Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: "e del Ministro
per gli affari europei,"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  ",  del
Ministro per gli affari europei e del Ministro». 
  All'articolo 41: 
    al comma 1: 
      al primo periodo, dopo le parole: «1° luglio 2023,» e' inserita
la seguente: «anche» e le  parole:  «praticanti  discipline  sportive
dilettantistiche» sono sostituite  dalle  seguenti:  «che  non  hanno
rapporti di lavoro di natura professionistica»; 
      al secondo  periodo,  le  parole:  «e  le  discipline  sportive
associate»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e  delle  discipline
sportive  associate»  e  le  parole:  «gli  eventuali   premi»   sono
sostituite dalle seguenti: «i premi». 
  All'articolo 42: 
    al comma 4, dopo le parole: «per  l'anno  2023»  e'  inserito  il
seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «per  l'occupazione»
sono sostituite dalle seguenti: «per occupazione». 
  All'articolo 43: 
    al comma 1, dopo le parole: «per  l'anno  2023»  e'  inserito  il
seguente segno d'interpunzione: «,»; 
    al comma 3, primo periodo, la parola: «determinati» e' sostituita
dalla seguente: «derivanti» e le parole: «di  euro»  sono  sostituite
dalla seguente: «euro»; 
    al  comma  4,  capoverso  427-ter,  le   parole:   «del   decreto
legislativo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del   codice   dei
contratti pubblici, di cui  al  decreto  legislativo»  e  le  parole:
«dall'articolo  1,  commi  da  420  a  443.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dai commi da 420 a 443 del presente articolo»; 
    dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
      «4-bis.  Per  l'immediata  attivazione   delle   procedure   di
affidamento relative ai lavori di adeguamento e di ristrutturazione e
alle  annesse  tecnologie  sanitarie  collegate  alle  attivita'  dei
presidi sede di dipartimenti  di  emergenza,  accettazione  e  pronto
soccorso della rete del sistema dell'emergenza del servizio sanitario
regionale della regione Lazio, funzionali  a  permettere  un'adeguata
accoglienza dei pellegrini che  partecipano  al  Giubileo  del  2025,
nonche' per tenere  conto  degli  effettivi  costi  degli  interventi
previsti nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri 8 giugno 2023, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 422,
della legge 30  dicembre  2021,  n.  234,  e'  autorizzata  la  spesa
complessiva di 57,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 124,6 milioni
di euro per l'anno 2024, di 26,3 milioni di euro per l'anno 2025 e di
3,2 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede: 
        a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2023, a 100 milioni
di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per  l'anno  2025,  al
lordo  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  20  della
legge 11 marzo 1988, n. 67,  a  valere  sulla  quota  assegnata  alla
regione Lazio; 
        b) quanto a 17,7 milioni di euro  per  l'anno  2023,  a  24,6
milioni di euro per l'anno 2024, a 11,3 milioni di  euro  per  l'anno
2025 e a 3,2 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente
riduzione del Fondo  per  l'avvio  di  opere  indifferibili,  di  cui
all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. 
      4-ter. Per le finalita' di cui al comma  4-bis,  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il Commissario straordinario per  il  Giubileo,  di
cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n.  234,
sentito per gli aspetti di  competenza  il  Ministero  della  salute,
predispone una proposta di aggiornamento  del  programma  dettagliato
degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa
cattolica per il  2025  approvato  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, adottato ai sensi dell'articolo
1, comma 422, della legge n. 234 del 2021, e dei  relativi  allegati,
ferma restando l'immediata attivazione delle procedure di affidamento
degli interventi anche da parte della regione Lazio».