Art. 2 
 
         Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente 
              della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255 
 
  1. All'articolo 3 del decreto del Presidente  della  Repubblica  11
novembre 2005, n. 255, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4.  Il  direttore  e'  nominato  dal  Ministro  della  cultura
nell'ambito di una terna di candidati,  indicata  congiuntamente  dal
presidente e dagli esperti componenti il consiglio di amministrazione
della Giunta storica nazionale. I candidati di cui al  primo  periodo
sono  scelti  tra  esperti  di  riconosciuta  fama  nelle  discipline
storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti  della  rete
ovvero tra professori universitari di prima fascia  nelle  discipline
storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti  della  rete
ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari  o  di
ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di
tabelle di corrispondenza definite e aggiornate  ogni  tre  anni  dal
Ministro dell'universita'  e  della  ricerca,  sentito  il  Consiglio
universitario  nazionale,  nelle   discipline   storiche   rientranti
nell'ambito di studio degli istituti della  rete,  in  ragione  delle
riconosciute competenze e della esperienza nell'organizzazione  della
ricerca. Il direttore svolge le funzioni di direttore della Scuola  e
del Museo annessi all'Istituto, ove esistenti; coordina e sovrintende
a tutte le attivita' dell'Istituto; presiede il consiglio direttivo e
di consulenza scientifica; nomina un membro del consiglio  direttivo,
che lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento temporaneo.»; 
    b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. Il consiglio  direttivo  e  di  consulenza  scientifica  e'
nominato dal Ministro della  cultura  ed  e'  costituito  da  quattro
componenti, oltre al direttore. I componenti, diversi dal  direttore,
sono scelti tra terne di candidati per  ciascuna  posizione  indicate
dal consiglio di amministrazione della Giunta  storica  nazionale.  I
candidati di cui al  secondo  periodo  sono  scelti  tra  esperti  di
riconosciuta fama nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di
studio degli istituti della rete ovvero tra  professori  universitari
di prima fascia nelle discipline storiche rientranti  nell'ambito  di
studio degli istituti della rete ovvero tra  studiosi  che  ricoprono
presso istituti universitari o di  ricerca  stranieri  una  posizione
accademica equipollente  sulla  base  di  tabelle  di  corrispondenza
definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro  dell'universita'  e
della ricerca, sentito il Consiglio  universitario  nazionale,  nelle
discipline storiche rientranti nell'ambito di studio  degli  istituti
della  rete,  in  ragione  delle  riconosciute  competenze  e   della
esperienza nell'organizzazione della ricerca. I  componenti,  diversi
dal  direttore,  durano  in  carica  cinque  anni  e  possono  essere
confermati una sola volta.»; 
    c) al comma  9,  le  parole:  «nell'articolo  4,  comma  1»  sono
sostituite dalle seguenti: «dai  commi  4  e  6,  fermo  restando  il
rispetto  di  procedure  di  nomina  e  la  previsione  di  requisiti
professionali  idonei  a  garantire  l'autonomia  scientifica   degli
Istituti stessi.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 4, 6 e  9,
          del citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
          novembre  2005,  n.  255,  come  modificato  dal   presente
          decreto: 
                «Art. 3 (Istituti del sistema strutturato a rete).  -
          Omissis. 
                4.  Il  direttore  e'  nominato  dal  Ministro  della
          cultura nell'ambito di una  terna  di  candidati,  indicata
          congiuntamente dal presidente e dagli esperti componenti il
          consiglio   di   amministrazione   della   Giunta   storica
          nazionale. I candidati di cui al primo periodo sono  scelti
          tra esperti di riconosciuta fama nelle discipline  storiche
          rientranti nell'ambito di studio degli istituti della  rete
          ovvero tra professori universitari di  prima  fascia  nelle
          discipline storiche rientranti nell'ambito di studio  degli
          istituti della  rete  ovvero  tra  studiosi  che  ricoprono
          presso istituti universitari o  di  ricerca  stranieri  una
          posizione accademica equipollente sulla base di tabelle  di
          corrispondenza definite e  aggiornate  ogni  tre  anni  dal
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,  sentito  il
          Consiglio   universitario   nazionale,   nelle   discipline
          storiche rientranti nell'ambito di  studio  degli  istituti
          della rete, in  ragione  delle  riconosciute  competenze  e
          della  esperienza  nell'organizzazione  della  ricerca.  Il
          direttore svolge le funzioni di direttore  della  Scuola  e
          del Museo annessi all'Istituto, ove esistenti;  coordina  e
          sovrintende a tutte le attivita' dell'Istituto; presiede il
          consiglio direttivo e di consulenza scientifica; nomina  un
          membro del consiglio direttivo, che lo sostituisce in  caso
          di assenza e di impedimento temporaneo. 
                Omissis. 
                6. Il consiglio direttivo e di consulenza scientifica
          e' nominato dal Ministro della cultura ed e' costituito  da
          quattro  componenti,  oltre  al  direttore.  I  componenti,
          diversi dal direttore, sono scelti tra terne  di  candidati
          per  ciascuna   posizione   indicate   dal   consiglio   di
          amministrazione della Giunta storica nazionale. I candidati
          di cui al  secondo  periodo  sono  scelti  tra  esperti  di
          riconosciuta  fama  nelle  discipline  storiche  rientranti
          nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero  tra
          professori universitari di prima  fascia  nelle  discipline
          storiche rientranti nell'ambito di  studio  degli  istituti
          della  rete  ovvero  tra  studiosi  che  ricoprono   presso
          istituti universitari o di ricerca stranieri una  posizione
          accademica  equipollente   sulla   base   di   tabelle   di
          corrispondenza definite e  aggiornate  ogni  tre  anni  dal
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,  sentito  il
          Consiglio   universitario   nazionale,   nelle   discipline
          storiche rientranti nell'ambito di  studio  degli  istituti
          della rete, in  ragione  delle  riconosciute  competenze  e
          della  esperienza  nell'organizzazione  della  ricerca.   I
          componenti, diversi dal direttore, durano in carica  cinque
          anni e possono essere confermati una sola volta. 
                Omissis. 
                9.  In  considerazione  delle   peculiari   strutture
          associative dell'Istituto per la  storia  del  risorgimento
          italiano  e  della  Domus   Mazziniana,   gli   statuti   e
          regolamenti  di  organizzazione  e  funzionamento  di  tali
          istituti sono predisposti in deroga alle norme del presente
          regolamento, limitatamente alla composizione del  consiglio
          direttivo e di  consulenza  scientifica,  alle  nomine  del
          direttore e dei consiglieri ed ai  requisiti  professionali
          per esse stabiliti dai commi  4  e  6,  fermo  restando  il
          rispetto  di  procedure  di  nomina  e  la  previsione   di
          requisiti  professionali  idonei  a  garantire  l'autonomia
          scientifica degli Istituti stessi. 
                Omissis.»