Art. 3 
 
                 Formazione delle terne di candidati 
 
  1. Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11
novembre 2005, n. 255, e' inserito il seguente: 
    «Art. 3-bis (Formazione delle terne di candidati). - 1.  Ai  fini
della formazione delle terne di candidati di  cui  agli  articoli  2,
comma 4, e 3, commi 4  e  6,  il  Ministero  della  cultura  pubblica
apposito avviso sul  proprio  sito  internet  istituzionale,  per  le
manifestazioni di interesse da parte dei candidati  in  possesso  dei
requisiti previsti dal presente regolamento. 
    2. Il Ministero  della  cultura  trasmette  le  candidature  alla
Giunta storica nazionale per l'indicazione  delle  terne  relative  a
ciascuna posizione da sottoporre al Ministro ai fini della nomina. 
    3. Ai fini della formazione delle terne di  cui  all'articolo  2,
comma 4, il presidente e ognuno dei direttori formano, a  maggioranza
assoluta, ciascuna delle terne. In caso di parita' di  voti,  prevale
il voto del presidente. 
    4. Ai fini della formazione delle terne di  cui  all'articolo  3,
comma 4, il presidente e ognuno degli esperti componenti il consiglio
di amministrazione della  Giunta  formano,  a  maggioranza  assoluta,
ciascuna delle terne. In caso di parita' di voti, prevale il voto del
presidente.».