Art. 3 Formazione delle terne di candidati 1. Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, e' inserito il seguente: «Art. 3-bis (Formazione delle terne di candidati). - 1. Ai fini della formazione delle terne di candidati di cui agli articoli 2, comma 4, e 3, commi 4 e 6, il Ministero della cultura pubblica apposito avviso sul proprio sito internet istituzionale, per le manifestazioni di interesse da parte dei candidati in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento. 2. Il Ministero della cultura trasmette le candidature alla Giunta storica nazionale per l'indicazione delle terne relative a ciascuna posizione da sottoporre al Ministro ai fini della nomina. 3. Ai fini della formazione delle terne di cui all'articolo 2, comma 4, il presidente e ognuno dei direttori formano, a maggioranza assoluta, ciascuna delle terne. In caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente. 4. Ai fini della formazione delle terne di cui all'articolo 3, comma 4, il presidente e ognuno degli esperti componenti il consiglio di amministrazione della Giunta formano, a maggioranza assoluta, ciascuna delle terne. In caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente.».